Art. 827 cod. proc. civ.

Capo V

DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827

Mezzi di impugnazione
Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

(1) L’articolo è stato così modificato dal d. lgs. n. 40 del 2006
Testo previgente:
Art. 827 – Mezzi di impugnazione
Il lodo è soggetto soltanto all’impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.