Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1742 del 2022, dep. il 20/01/2022

[…]

FATTI DI CAUSA

1.1. … ha convenuto in giudizio …. chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua proprietà sulla quota pari ai 2/9 del fabbricato identificato in catasto al f. 14, mappale 65 sub 1.
1.2. A sostegno della domanda, l’attore ha dedotto: – di aver alienato a quest’ultimo la quota pari ai 2/9 della … in data …2001, con esclusione della quota relativa al rustico facente parte del complesso e identificato in catasto al f. 14, mappale 65 sub 1; – tale compendio è stato successivamente venduto dall’… a …; – …, in data …2008, avendo rilevato un errore materiale nell’atto di compravendita del … 2001 per la mancata indicazione del sub 1 del mappale 65, ha invitato l’attore un atto di identificazione catastale per la rettifica dell’errore; – tale atto è stato comunque redatto, senza la sottoscrizione dell’attore, con successiva voltura del mappale 65, compreso il sub 1, sostituito dal mappale 1301.
1.3. … ha resistito alle domande proposte dall’attore deducendo: – l’inammissibilità dell’azione di rivendica nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva,avendone ceduto la proprietà e il possesso a ….; – la vendita aveva riguardato l’int…, come già specificato nel preliminare, e che solo per un errore materiale era stata omessa l’indicazione del mappale …, già 65 sub 1. Il convenuto, quindi, ha chiesto il rigetto delle domande e la condanna dell’attore al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c..
1.4. … hanno chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore sostenendo che l’attore aveva ricevuto in eredità la quota di 2/9 della …g, comprese le adiacenze e il mappale in questione, e l’aveva venduta a … con la stessa superficie poi venduta agli stessi, senza, peraltro, che dal momento della vendita (…2001) alla rilevazione dell’errore materiale (… 2008) avesse mai lamentato o richiesto nulla al riguardo.
1.5. Il tribunale, con sentenza del 9/12/2014, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta nei confronti di …, ha rigettato le domande proposte dall’attore nei confronti di … ed ha condannato l’attore, ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c., al risarcimento dei danni in favore dell’…, liquidandoli in €. 10.000,00.
2.1. … ha proposto appello al quale hanno resistito sia …, che … .
2.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello di …, rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta da … ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c., confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
2.3. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che: – l’azione di cui all’art. 948 c.c. consente al proprietario, ove dimostrato di aver acquistato il bene secondo le specifiche regole previste, di rivendicare la cosa da chiunque la possieda o detenga e sia, conseguentemente, in grado di restituirla; – è pacifico che, nel caso di specie, l’immobile sia attualmente nella disponibilità dei convenuti … e non di … .
2.4. La corte, poi, quanto alla qualificazione dell’azione, ritenuta dall’appellante di accertamento e non di rivendicazione, dopo aver evidenziato che: – la domanda di accertamento della proprietà si caratterizza per il fatto che la stessa mira non già alla modifica di uno stato di fatto bensì solo all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l’attore è già investito; – nel caso in esame, invece, la domanda non è diretta solo ad accertare il diritto di proprietà, per la quota di 2/9, in capo a … sulla porzione di fabbricato rurale in questione ma anche di ottenere l’ordine per il conservatore di modificare lo stato delle trascrizioni conseguente all’effetto dell’atto di identificazione catastale; ha ritenuto che la domanda dell’attore era stata correttamente qualificata come azione di rivendicazione, con la conseguente inammissibilità della domanda nei confronti dell’…, che non ha il possesso di quanto rivendicato.
2.5. La corte, inoltre, ha rilevato che dall’istruttoria svolta era emerso che: – l’attore ha ricevuto in eredità i 2/9 del compendio immobiliare, compreso il mappale contestato, che ha ceduto all’… il quale, a sua volta, lo ha alienato a …; – i testimoni, e cioè il … ed …, madre dell’attore e dei convenuti S…, hanno confermato “la concorde volontà dei contraenti per la cessione, con l’atto di compravendita del …2001, della ‘quota ereditaria’ pari ai 2/9 dell’intero”; – la consistenza del compendio acquistato dal padre e dante causa dell’attore nel … era indicata nella superficie complessiva di ha 6.54.82 ed era certamente comprensiva del mappale in questione; – tale superficie, malgrado i diversi e successivi accatastamenti, corrisponde a quella così come specificata e trasferita con l’atto di compravendita del …2001, con l’indicazione dei confini; – non è, infine, irrilevante, quanto all’intenzione dei contraenti, il comportamento dell’attore, mantenuto per vari anni successivi, “senza nulla lamentare circa la proprietà e l’uso della porzione immobiliare in esame”, compatibile, invece, con “la volontà di cedere i 2/9/dell’intero compendio”.
2.6. La corte, infine, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha lamentato l’erroneità della condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., e l’ha ritenuto fondato. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il convenuto … era interessato a contraddire alla domanda con la quale l’attore aveva chiesto che fosse ordinato al conservatore la voltura catastale del bene in suo favore, ha, tuttavia, escluso che l’attore avesse agito in giudizio nei confronti dello stesso con dolo o colpa grave, tanto più che il convenuto, quale acquirente della quota di 2/9 e successivamente venditore, aveva promosso l’atto di identificazione catastale della stessa quota del mappale all’interno del compendio poi ceduto.
2.7. La corte, in definitiva, ha parzialmente accolto l’appello di …, rigettando la domanda riconvenzionale con la quale … aveva chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c., e confermando, per il resto, la sentenza appellata.
3.1. …, con ricorso notificato il … 2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
3.2. … hanno resistito con controricorso notificato il …2017
3.3. … ha resistito con controricorso notificato in data …2017 con il quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale.
3.4. … ha resistito al ricorso incidentale con controricorso notificato il …2017.
3.5. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione degli artt. 99, 100, 101 e 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 948 e 2650 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della sua proprietà sul mappale 65 sub 1 fosse inammissibile nei confronti di … sul rilievo che tale domanda, essendo volta ad ottenere la modifica dello stato delle trascrizioni, doveva essere qualificata come un’azione di rivendicazione e, come tale, non proponibile nei confronti di chi, come l’…, non aveva né il possesso né la detenzione del bene rivendicato.
4.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che, a norma dell’art. 2653 n. 1 c.c., la trascrizione della sentenza di accertamento è un effetto conseguenziale ed automatico dell’accoglimento della domanda di accertamento della proprietà sulla quota di 2/9 del mappale in questione e che, dunque, la domanda volta ad attuare tale trascrizione non aveva alcun effetto recuperatorio ma solo quello di mutare lo stato delle trascrizioni in ordine al predetto mappale, rimuovendo le trascrizioni invalidamente eseguite, e assicurare, a norma dell’art. 2650 c.c., la continuità delle stesse.
4.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, l’atto di identificazione catastale operato nel 2008, non potendo determinare, in difetto di sottoscrizione del venditore …, alcun trasferimento del mappale 65 in questione né valere come correzione di un errore materiale commesso dal notaio, non poteva essere validamente trascritto, come l’attore aveva espressamente domandato che fosse accertato.
4.4. …, quindi, doveva essere necessariamente presente nel processo, dovendo la sentenza di accertamento valere, ai fini della trascrizione e della continuità delle stesse, anche nei suoi confronti e, quindi, dei successivi acquirenti.
5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 163 c.p.c. e all’art. 2650 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda con la quale l’attore aveva chiesto di accertare che i 2/9 dell’immobile identificato con il mappale … del f. 14, già 65 sub 1, era di sua proprietà e, conseguentemente, ordinare al conservatore di procedere alla voltura catastale del predetto bene in suo favore, eliminando la trascrizione illegittimamente operata dai convenuti a seguito dell’atto di identificazione catastale del …2008. La corte, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha detto, sul punto, una parola, omettendo, quindi, di esaminare il devolutum.
6.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello si è limitata, per un verso, a ribadire che la domanda proposta dall’attore doveva essere qualificata come una rivendicazione ex art. 948 c.c. e, per altro verso, ad affermare che l’intestazione del mappale 65 sub 1, a seguito del contratto di compravendita del 2001 e del successivo atto di identificazione catastale del 2008 era stata correttamente effettuata in favore dell’acquirente, omettendo, tuttavia, di esaminare e di pronunciare sui temi di impugnazione che la stessa aveva indicato nella sentenza, come l’illegittimità dell’atto di identificazione catastale, in quanto privo del consenso e della sottoscrizione del venditore, e, di conseguenza, della sua trascrizione, nonché l’inutilizzabilità della prova testimoniale in materia immobiliare.
6.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, non era affatto vero che … avesse venduto all’… il mappale 65 sub 1, non essendo indicato nella descrizione degli immobili, né è vero che il notaio … aveva dichiarato che … avesse espresso la volontà di vendere l’intera quota ereditaria, e neppure è vero, come emerge dalla denuncia di successione, che l’area complessiva di ettari 6.54.82 comprendeva anche il fabbricato rurale.
6.3. In ogni caso, ha concluso il ricorrente, è errata la conclusione che la corte ne ha implicitamente tratto, e cioè il riconoscimento dell’avvenuto trasferimento all’… anche del mappale 65 sub 1, non risultando dall’atto di compravendita e non potendo a tale fine valere né l’atto di identificazione catastale in mancanza della sottoscrizione del venditore, né le testimonianze rese in violazione del divieto previsto dall’art. 2722 c.c..
7.1. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del primo, che riguarda la legittimazione passiva del convenuto … .
7.2. La corte d’appello, invero, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, l’attore aveva ricevuto in eredità i 2/9 del compendio immobiliare, comprensivo del mappale contestato, e che, come riferito dai testimoni (e cioè il notaio… ed …, …, “la concorde volontà dei contraenti” era quella di stipulare “con l’atto di compravendita del 30/7/2001” (e non, come ha assunto il ricorrente, con l’atto di identificazione catastale) “la cessione … della ‘quota ereditaria’ pari ai 2/9 dell’intero”, come, del resto, confermato sia dal fatto che la consistenza del compendio acquistato dal padre e poi ereditato dall’attore, indicata in 6.54.82 are e certamente comprensiva del mappale in questione, corrispondeva, malgrado i diversi e successivi accatastamenti, alla superficie complessiva così come specificata e trasferita con il contratto di compravendita intercorso tra lo stesso attore e … il …2001, sia dal fatto che l’attore, per vari anni successivi alla vendita del 2001, aveva assunto un comportamento compatibile con “la volontà di cedere i 2/9/dell’intero compendio” non avendo mai lamentato nulla “circa la proprietà e l’uso della porzione immobiliare in esame”.
.3. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento in fatto che, come tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo per il vizio previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dell’accaduto tale da integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (e cioè, nella specie, la mancata vendita della quota immobiliare pretesa dall’attore). Nel caso in esame, al contrario, il ricorrente, pur avendone l’onere (artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.), non ha specificamente rappresentato in ricorso i fatti storici, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorché risultanti dagli atti del giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, né, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole, finendo, così, per lamentare, pur a mezzo della denuncia della violazione di norme di legge sostanziale o processuale, la ricognizione dei fatti, asseritamente erronea, che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle (asseritamente) diverse emergenze delle stesse, hanno affermato che l’attore, ad onta della sua mancata previsione del mappale 61 sub 1 nel contratto di compravendita, avesse, in realtà, inteso vendere anche la relativa quota. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non, appunto, per il vizio, nel caso in esame neppure invocato come tale, consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Del resto, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.; Cass. n. 11176 del 2017). Il compito di questa Corte, d’altra parte, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
7.4. La corte d’appello, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, con motivazione nient’affatto apparente o perplessa o illogica, che, ad onta della sua mancata indicazione (o, più precisamente, ad onta della mancata indicazione dei corrispondenti dati catastali) nel contratto di compravendita, le parti avessero inteso comprendere, tra i cespiti ceduti, anche la quota, pari ai 2/9, del mappale 61 sub 1. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l’attore avesse inteso trasferire anche la quota immobiliare pari ai 2/9 del mappale in questione, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall’attore, in quanto volta, appunto, all’accertamento della sua proprietà sulla predetta quota.
7.5. Per il resto, la Corte non può che ribadire chei limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento ma a renderne esplicito il significato: in particolare, il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (Cass. n. 9526 del 2012). In effetti, nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale (Cass. n. 5071 del 2007). Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità (Cass. n. 14024 del 2005).8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale che ha articolato, il controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 948 e 2650 c.c. e degli artt. 96 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in accoglimento dell’appello proposto dall’attore, ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto … aveva chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, comma 1 0 , c.p.c., omettendo, tuttavia, di considerare che l’attore, asseritamente proprietario del mappale 65 sub 1 in quanto non venduto con l’intervenuta compravendita, non aveva, in realtà, alcun interesse giuridico di agire in rivendica nei confronti dell’… poiché gli unici legittimati a contraddire sul punto erano … essendo il bene in questione nella loro esclusiva disponibilità materiale e giuridica. L’attore, del resto, ha aggiunto il ricorrente incidentale, come ha accertato la corte d’appello, aveva avuto l’intenzione sin dall’origine di cedere tutta la propria quota del compendio immobiliare ereditato dal padre e, dunque, sapeva che il mappale 65 sub 1 non era di sua proprietà avendolo ceduto all’… ma, ciò nonostante, non solo ha rivendicato il bene ma ha pure citato in giudizio l’acquirente sperando che quest’ultimo sarebbe stato disponibile a corrispondergli una somma pur di evitare il contenzioso avanti il tribunale nel quale esercitava come avvocato. Le prove raccolte, in effetti, come le deposizioni rese dai testimoni escussi in giudizio, dimostrano che l’attore aveva agito in giudizio con dolo, avendo, in realtà, notificato la citazione introduttiva per vendetta.
9. Il motivo è infondato. La corte d’appello, in effetti, ha ritenuto, per un verso, che il convenuto … era interessato a contraddire alla domanda con la quale l’attore aveva chiesto che fosse ordinato al conservatore la voltura catastale del bene in suo favore, e, per altro verso, che l’attore non aveva agito in giudizio nei confronti dello stesso con dolo o colpa grave rilevando che il predetto convenuto, quale acquirente della quota di 2/9 e successivamente venditore, aveva promosso l’atto di identificazione catastale della stessa quota del mappale all’interno del compendio poi ceduto. In effetti, l’accertamento dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., implica un apprezzamento di fatto in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo che non è censurabile in sede di legittimità se non per il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13071 del 2003), vale a dire soltanto per l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio, non potendo, al contrario, rilevare la mancata valutazione degli elementi istruttori in quanto tali, come le invocate prove testimoniale, quando il fatto storico da essi (in ipotesi) rappresentato, vale a dire la sussistenza del dolo o della grave colpa dell’iniziativa processuale dell’attore, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice di merito, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).
10. Il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere, quindi, rigettati.