Cass. Sez. U, Sentenza n. 20930 del 2009, dep. il 30/09/2009

[…]

IN FATTO

[…]

5. – La rimessione del procedimento alle Sezioni Unite.
I ricorsi sono stati così rimessi alle Sezioni Unite con riguardo a due questioni di massima di particolare importanza:
a) Se sussista, in capo al singolo esponente aziendale dell’intermediario bancario non destinatario della ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ministeriale sanzionatorio per violazione della disciplina che conforma l’espletamento dei servizi di investimento, la legittimazione all’esperimento del ricorso in opposizione D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 195 avverso la ingiunzione in detto decreto ministeriale contenuta (unico motivo del ricorso incidentale […]).
b) Se, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, applicabile anche nei procedimenti D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art.195, gravi sul titolare della pretesa sanzionatoria l’onere di provare i fatti integranti le singole violazioni o se, al contrario, sia il destinatario delle sanzioni a dover provare l’insussistenza del medesimi essendo sufficiente al primo allegare detti fatti” (venticinquesimo motivo del ricorso principale).
[…]

7) Le questioni rimesse alle s.u.

7.1) La legittimatio ad causam delle persone fisiche
[…]
7.2) Sanzioni amministrative e onere della prova.
a) La morfologia del procedimento di apposizione – Cenni generali.
Nell’ambito della legge cd. “di depenalizzazione”, indiscutibilmente ispirate al diritto penale devono ritenersi le norme sostanziali dell’art. 1 (principio di legalità, irretroattività e divieto di analogia), art. 2 (imputabilità), art. 3 (responsabilità per fatto proprio colpevole ed errore sul fatto), art. 5 (concorso di persone). Sul piano processuale, pur se sulla falsariga delle disposizioni dettate dalla L. n. 689 del 1981 (quale quella sulle modalità introduttive mediante l’opposizione), il procedimento D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 195, come si è già avuto modo di notare in precedenza, se ne differenzia presentando caratteri suoi propri e dettando regole che derogano, in più punti, a quelle predisposte dallo statuto della lex generalis, informandosi ad un’ispirazione genuinamente civilistica (laddove il procedimento di cui alla L. n.689 del 1981, art. 22 sembra piuttosto riconducibile al procedimento di opposizione a decreto penale di condanna). La scelta del procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. rappresenta, poi, un indubbio aspetto di specialità di tale opposizione, secondo un rito che, come questa stessa corte ha avuto modo di affermare (Cass., s.u., 19 giugno 1996, n. 5629), assolve ad uno schema di procedimento “neutro” per la tutela contenziosa dei diritti, da ritenersi senz’altro idoneo ad assicurare tutela ai diritti soggettivi specie quando, come nel caso dell’attività bancaria, la controversia sia caratterizzata da contenuti tecnici e da fonti di conoscenza prevalentemente documentali, mentre la scelta del decreto motivato, in deroga alla normativa comune sui procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, deve ritenersi non irragionevole, in considerazione del carattere di specialità della disciplina bancaria e creditizia e della continuità con la precedente regolamentazione della materia (principi nella sostanza riaffermati, con riguardo al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, da Corte cost. 4 marzo 1999, n. 49). In sostanziale consonanza con la pressoché unanime dottrina (che ritiene il procedimento necessariamente improntato ai canoni fondamentali del processo civile contenzioso innanzi al tribunale), la giurisprudenza di questa corte ha, di volta in volta, ritenuto applicabili i principi della domanda e della corrispondenza del chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. (Cass. 16 maggio 2007, n. 11298; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4019; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2007, n. 1173, ex multis) e dei limiti alla modificabilità della domanda come individuata nella opposizione ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. (Cass. 27 giugno 2002, n. 9387; Cass. 4 febbraio 1993, n, 1399; Cass. 30 marzo 1992, n. 3883), oltre alle regole sulla esibizione dei documenti, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (sia pur con riguardo alla opposizione di cui al D.Lgs. n.385 del 1993, art. 145, Cass. 2 luglio 2003, n. 10415). Pertanto, pur avendo il giudizio ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito, può dirsi ormai acquisito comunemente, in dottrina come in giurisprudenza, che, in concreto, il principio della domanda, applicato in sede di opposizione, comporta che la cognizione giudiziale sia circoscritta ai profili dedotti dall’opponente (onerato della allegazione dei fatti integranti la causa petendi ed il petitum, ossia dei fatti che fondano l’opposizione), mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell’amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento (precisa, difatti, che ne’ il sanzionato può modificare la domanda, ne’ l’autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione, Cass. 30 marzo 1992, n. 3883).
b) Il riparto dell’onere della prova – L’elemento oggettivo dell’illecito.
L’onere che grava su ciascuna parte anche nello speciale procedimento di opposizione in esame si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, secondo un duplice aspetto: l’applicabilità dell’art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l’utilizzabilità dell’art. 115 c.p.c. sull’ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti.
Sotto il primo profilo, dispone la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, che “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”. La norma individua, pertanto, nell’autorità sanzionante il soggetto gravato dell’onere di dimostrare la responsabilità del trasgressore. Tale principio (sebbene non richiamato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 cit., mentre lo è, invece, nel precedente art. 187-septies, comma 6) è ritenuto espressione dei criteri ordinari dettati in tema di onere della prova che regolano il processo civile (Cass. 7 marzo 2007, n. 5277), e dunque, come di consueto, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria competono, quoad probationem, all’amministrazione, quelli estintivi, modificativi ed impeditivi all’opponente (nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, l’amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e ad essa spetta, ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi: così, esplicitamente, la stessa dottrina con riguardo alle sanzioni disposte in materia bancaria e finanziaria).
Sotto il secondo profilo, va preliminarmente ricordato che la disposizione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, (“nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”) non è in nessun modo richiamata nell’art. 195 cit., che postula, pertanto, lo svolgimento di un procedimento secondo il principio dispositivo, con conseguente applicazione dell’art. 115 c.p.c. sulla normale disponibilità dei mezzi di prova ad istanza di parte, senza che il giudice possa ammettere prove in modo informale, ai sensi dell’art. 738 c.p.c., essendo vincolato ai mezzi tipici ed alle iniziative istruttorie delle parti, salvo incorrere in violazione di legge avverso un decisum così argomentato.
In linea generale, quanto alla corretta individuazione dei fatti costitutivi e dei fatti modificativo-estintivo-impeditivi, va osservato, da un canto, che tre risultano i presupposti costitutivi della sanzione: la sussistenza della norma sanzionatoria, la sua violazione per effetto di una condotta responsabile, l’atto applicativo; dall’altro, che gli argomenti enunciati dall’opponente sono i fatti contrari a quelli che fondano la situazione dell’autorità l’inapplicabilità della norma, l’insussistenza della condotta o della colpa, i vizi del provvedimento (sotto quest’ultimo profilo, peraltro, non trattandosi di uso del potere discrezionale, non sono deducibili i vizi ordinari, in particolare l’eccesso di potere, ma si chiede al giudice di valutare soltanto se la norma precettiva è stata rispettata, ossia il vizio sarà solo quello di violazione di legge). Sulla generale premessa per cui la responsabilità va provata dall’amministrazione, questa Corte – dopo avere ribadito il pieno rispetto del principio dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. in capo all’ente sanzionante – suole peraltro ricorrere con ampiezza a presunzioni idonee in ordine alla prova, da parte dell’amministrazione, dell’elemento oggettivo della condotta.
Si ritiene, infatti, che, sebbene la prova della condotta illecita debba esser fornita dall’autorità, essa, peraltro, possa sempre essere desunta anche da semplici presunzioni (di recente Cass., 10 agosto 2007, n. 17615, che ammette il ricorso a presunzioni, ogni volta che “i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità”).
In particolare, in ordine alla condotta omissiva – e dunque in presenza di una norma di comando che imponga un facere – due sono i dominanti orientamenti di questa giurisprudenza di legittimità, in relazione sinergica tra loro: a) la condotta omissiva del responsabile è dimostrabile, da parte dell’autorità, mediante presunzioni; b) l’onere di provare la condotta attiva dovuta grava sul responsabile, il quale può, altresì, provare la sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile il comportamento attivo (Cass.22 agosto 2006, n. 18235;Cass. 24 giugno 2004, n. 11751, in tema di obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione di una società di capitali, mentre, con riguardo alla legge bancaria di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, conv. in L. 7 marzo 1938, n. 141, Cass., sez. 1^, 25 maggio 1994, n. 5107, in un’ipotesi di fatti imputati ad un direttore generale di una banca, ha dal suo canto ritenuto che, in concreto, poiché all’opponente erano stati imputati fatti omissivi, su di lui incombeva l’onere di provare di avere adempiuto l’obbligo, senza che con ciò si realizzasse alcuna inversione del relativo principio).
Nella specie, essendo i cinque illeciti contestati agli opponenti (non essersi dotati di procedure, non avere acquisito una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, non avere fornito agli investitori informazioni adeguate, non essersi astenuti dall’effettuare operazioni in conflitto di interessi e non avere adempiuto agli obblighi si conservare la documentazione) essenzialmente di tipo omissivo, la corte territoriale, con il provvedimento oggi impugnato, ha legittimamente e condivisibilmente riaffermato l’orientamento secondo cui la prova della condotta positiva di adempimento di un obbligo attivo spetta, a fronte della contestata omissione, al soggetto tenuto ad attivarsi (richiamando, ad abundantiam, la sentenza di queste sezioni unite del 30 ottobre 2001, n. 13533 – che, com’è noto, nella diversa materia dei rapporti contrattuali, ha sancito che il creditore, agendo in giudizio sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi peraltro limitare ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento – e precisando ancora come, dalla citata sentenza, discenda il principio secondo cui “in materia di onere della prova vige in via generale – dovendosi tener conto, ai fini della certezza del diritto, dell’esigenza di riportarsi ad un criterio di massima caratterizzato, nel maggior grado possibile, da omogeneità onde evitare che le distinzioni di tipo concettuale e formale divengano fonte di difficoltà per gli operatori pratici del diritto – il principio della vicinanza della prova, nel senso che l’onere grava in ogni caso sul soggetto tenuto ad un comportamento positivo nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito appunto all’avvenuto adempimento“: diverso il caso di inadempimento di obbligazioni negative, perché “laddove venga dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova dell’inadempimento è sempre a carico del creditore – così, testualmente, il decreto impugnato a folio 107). Nel predicare il principio di diritto dianzi ricordato, dapprima le sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 2001, poi lo stesso giudice milanese con il provvedimento oggi impugnato, mostrano di aderire e di far proprio quel rigoroso e condivisibile orientamento (manifestatosi anche in dottrina) secondo il quale, per il principio di presunzione di persistenza del diritto (quale regola probatoria di equivalenza fra l’effetto di acquisto del diritto e la titolarità attuale del medesimo), una volta dimostrata l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul soggetto passivo l’onere di provare il fatto estintivo costituito dall’adempimento, onde, sebbene l’inadempimento rappresenti elemento costitutivo della pretesa del creditore, dalla relativa prova quest’ultimo è in concreto sollevato, spettando al debitore l’onere di dimostrare l’adempimento come fatto estintivo dell’obbligazione.
Altrettanto correttamente è poi richiamato il principio (predicato, tra l’altro, dalla 3^ sezione di questa Corte in tema di responsabilità professionale: per tutte Cass. 14488/04) di cd. “vicinanza della prova”, a mente del quale il relativo onere va posto a carico del soggetto nella cui “sfera di controllo” si è prodotto l’inadempimento stesso.
In definitiva, il richiamo, contenuto nei decreti della Corte d’appello impugnati, alle più recenti pronunce di legittimità in tema di riparto degli oneri probatori mira esclusivamente ad affermare che, in caso di condotta omissiva, grava sull’esponente aziendale l’onere di provare la condotta attiva tenuta e contrario, non senza aver prima evidenziato, in concreto, la sicura esistenza di una prova presuntiva delle condotte omissive. Accertata e dimostrata la materiale configurabilità di illeciti per omissionem commissa, i sanzionati avevano, pertanto, l’onere di dimostrarne l’insussistenza (ovvero la riconducibilità a dolo d’altri) attraverso la prova positiva dell’esistenza di una contraria condotta per commissionem idonea ad escluderli, in consonanza con una consolidata giurisprudenza di questa corte da cui il collegio non rinviene motivi per discostarsi.
c) Il riparto dell’onere della prova – L’elemento soggettivo dell’illecito.
La L. n. 689 del 1981, art. 3, che si applica a tutte le sanzioni amministrative, sotto la rubrica “elemento soggettivo” dispone:
nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa“, disciplinando poi l’errore di fatto, onde “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa“.
La fattispecie soggettiva dell’illecito amministrativo è, dunque, ricalcata su quella dei reati penali contravvenzionali. Sebbene l’art. 27 Cost., comma 1, sia espressamente riconducibile alla sola responsabilità penale, con conseguente legittimità di eventuali eccezioni alla regola della responsabilità personale e colpevole da illecito amministrativo (Corte cost., ord. 21 aprile 1994, n. 159: ord. 10 dicembre 1987, n. 502; ord. 19 novembre 1987, n. 42, secondo le quali il principio costituzionale della responsabilità personale e della personalità della pena di cui al citato art. 27 concerne esclusivamente le pene vere e proprie, non le sanzioni di altra natura, come quelle di carattere amministrativo, stante la spiccata specificità e l’autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo, retto invece dagli artt. 23 e 97 Cost. e dalla L. n. 689 del 1981 rispetto al sistema sanzionatorio penale), tali eccezioni non si rinvengono nella normativa generale di settore di cui alla L. n. 689 del 1981, e questa stessa corte di legittimità ha ancora di recente riaffermato la validità del principio della responsabilità personale dell’autore dell’illecito Cass. 25 maggio 2007, n. 12216). Tale criterio, sancito nel poc’anzi ricordato art. 3, e dunque previsto da una norma di legge ordinaria, risulta come tale derogabile da altra legge di uguale rango entro il limite in cui non risultino violati i precetti costituzionali di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione, contenuti negli artt. 23 e 97 Carta fondamentale: ma (nè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art.145 ne’) il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 tessono trame di responsabilità oggettiva, elevando a loro volta a presupposto della responsabilità l’imputabilità diretta alla persona fisica – che risponde per fatto proprio colpevole nelle fattispecie monosoggettive, e per il proprio colpevole contributo alla realizzazione dell’illecito in quelle plurisoggettive. Del pari, tanto il fortuito quanto la forza maggiore, pur non essendo espressamente contemplati per le infrazioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, sono comunemente ritenuti a loro volta ostativi ad una affermazione di responsabilità in quanto escluderebbero l’elemento psicologico (pur esistendo, in subiecta materia, un perdurante contrasto, sia pur nel diverso sottosistema della responsabilità aquiliana, in seno alla giurisprudenza di questa corte in ordine all’elemento dell’illecito che sarebbe “inciso” dal fortuito, se, cioè, quello oggettivo costituito dal nesso di causalità ovvero quello soggettivo della colpa), sì come integrati dalla imprevedibilità ed inevitabilità del fatto estraneo. Come condivisibilmente osservato dalla migliore dottrina penalistica, nell’ambito dei reati omissivi impropri, o commissivi mediante omissione, quanto al rispettivo contenuto, “dovere di diligenza e obbligo di impedire l’evento finiscono, in concreto, con l’intersecarsi e coincidere: il garante è tenuto a fare, per impedire la verificazione di determinati eventi, quanto gli è imposto dall’osservanza delle regole di diligenza dettate dalla situazione particolare”, sebbene concettualmente le due entità siano distinte; e con specifico riguardo alle sanzioni amministrative previste nel testo unico bancario, da un canto, la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto l’elemento della colpa, anche quando non previsto dalla norma, coessenziale al concetto di illecito (escludendo, in particolare – a proposito delle sanzioni in materia di attività creditizia -, che i dirigenti responsabili possano subire sanzioni indipendentemente da esso), dall’altro, questa corte di legittimità avrebbe riaffermato – sempre con riguardo alle sanzioni in materia bancaria agli esponenti aziendali per violazione dei propri doveri di controllo e vigilanza sugli autori diretti del comportamento illecito -, che la responsabilità gravante sugli autori materiali richiede sempre almeno la colpa quanto agli amministratori, ai direttori, ai sindaci – pur non mancandosi di precisare come, in ipotesi di omessa vigilanza su altri soggetti o su interi uffici, specialmente allorché l’intera struttura sia disorganizzata o agisca sistematicamente in modo irregolare, sia legittimamente ritenuto responsabile il soggetto che ricopre una carica da cui derivi l’obbligo di controllo e vigilanza (Cass. 25 maggio 1994, n. 5107).
In ordine all’ignoranza incolpevole della illiceità del fatto (L. n.689 del 1981, art. 3, comma 2; art. 5 c.p.) risultano poi ampiamente definiti i presupposti che integrano la relativa fattispecie. Si richiede, difatti, il concorso di un elemento positivo esterno, idoneo ad indurre il soggetto in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza e prudenza (nel senso che risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge), ed un elemento negativo “interno”, inteso nel senso che nessun rimprovero possa essere mosso all’agente (da ultimo, Cass. 18 dicembre 2008, n. 29709; 8 ottobre 2008, n. 24812/11 giugno 2007, n. 13610), con l’ulteriore precisazione per cui la particolare qualità professionale del soggetto, anche con riguardo alla carica ricoperta, rende esigibile un maggior grado di diligenza – e quindi non configurabile l’errore sulla illiceità del fatto (ove l’ignoranza interessi un operatore professionale, egli è pertanto gravato ipso facto di un dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare particolarmente intenso, con l’effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, deve essere valutata con maggior rigore: così Cass. 22 novembre 2006, n. 24803; 11 ottobre 2006, n. 21779; 13 settembre 2006, n. 19643).
Tanto premesso, per quanto più specificamente attiene al tema proposto con il venticinquesimo motivo del ricorso, che ha concorso alla rimessione del procedimento a queste sezioni unite, la questione, cioè, del soggetto gravato dall’onere di provare la colpa, del tutto consolidato può dirsi, in subiecta materia, in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. presunzione di colpa, rettamente inteso (non nel senso della immotivata e irragionevole inversione tout court dell’onere della relativa prova, ma) nel senso che, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell’illecito, il trasgressore viene gravato dell’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Queste stesse Sezioni Unite hanno, difatti, da tempo hanno affermato che spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all’illecito amministrativo in generale, poiché “alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, modellato sull’art. 52 c.p., comma 4, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l’onere di provare di avere agito senza colpa” (Cass., sez. un., 6 ottobre 1995 n. 10508, cui si sono in seguito uniformate le sezioni semplici con le sentenze di cui a Cass. 21 gennaio 2009, n. 1554; 11 giugno 2007, n. 13610; 25 ottobre 2006, n. 22890, tra le tante conformi), ribadendosi poi il principio anche nello specifico ambito del testo unico della intermediazione finanziaria, ove più volte si è affermata l’esistenza di una presunzione iuris tantum di colpa di chi, nel rivestire una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso, ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato; e giudicandosi così legittima l’irrogazione della sanzione in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa in relazione proprio a quei soggetti che il testo unico individua come potenziali responsabili delle violazioni (cioè di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in capo ai quali grava una presunzione relativa di colpevolezza che essi hanno l’onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti, o l’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alle cariche ricoperte: da ultimo, Cass., 28 febbraio 2008, n. 5239).
Non ignora il collegio che il principio della presunzione iuris tantum di colpa (peraltro condiviso anche da una recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341), non si è sottratto ad una serrata critica di quella parte della dottrina che, con riferimento alle sanzioni amministrative in generale, fonda su argomentazioni riprese oggi dai ricorrenti l’anelito ad un radicale revirement sulla questione da parte di questa corte di legittimità.
A mente di tali critiche, l'”univocità del quadro normativo” che emergerebbe dalla L. n. 689 del 1981, sarebbe, difatti, “tale da negare ogni spazio di legittimità all’inversione, totale o parziale, dell’onere probatorio in tema di colpa in senso sfavorevole al trasgressore”; in particolare, “le previsioni espresse di presunzione di colpa a carico dell’agente, contenute nella L. n. 689, art. 2, comma 2, e nell’art. 6, commi 1 e 2 dimostrerebbero che, se il legislatore si è preoccupato di esplicitare per specifici casi che il sanzionando è tenuto a provare l’assenza di colpa nella sua condotta, con queste eccezioni si è voluto implicitamente confermare la regola generale rappresentata dalla presunzione di non colpevolezza”. Nondimeno, sotto il profilo processuale, l’art. 23 starebbe a confermare che, di regola, “il trasgressore non è tenuto ad addurre prove a sostegno della propria innocenza ma è l’organo procedente a doverne provare la colpevolezza”, salve le ricordate eccezioni afferenti a peculiari ipotesi “critiche”, nelle quali sarebbe troppo agevole per il sanzionando sfuggire all’accertamento. Non diversamente, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, si è affermato che la tesi tradizionale condurrebbe inammissibilmente a concludere – ove al riguardo risultassero alfine carenti deduzioni e prove a discarico – che la sola circostanza di ricoprire una delle cariche previste dalla legge sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia predicativa della sussistenza del requisito soggettivo dell’illecito, così, peraltro, consentendosi, al di là delle apparenze, la configurazione di una vera e propria responsabilità oggettiva.
Di converso, i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa corte hanno trovato conforto in seno ad altra corrente dottrinaria, sulla condivisa premessa secondo cui la regula iuris di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3 vada necessariamente coordinata tanto con il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 190 – il quale contempla una serie assai ampia di illeciti cd. “di mera trasgressione” -, quanto con la attuale realtà macro-societaria in cui è destinato ad operare la singola persona fisica, inserita in una fitta rete di rapporti che collega i diversi livelli dell’organizzazione aziendale (e, in particolare, deleganti e delegati). Il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 190 disciplina infatti una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso. Ed è innegabile come, negli illeciti di mera trasgressione, la loro stessa morfologia renda impossibile individuare, sul piano funzionale, un’intenzione o una negligenza nell’azione, ossia una condotta esterna onde ricostruire i tratti dell’atteggiamento interiore: l’azione, dolosa o colposa che sia, esaurendosi in una mera trasgressione, si identifica allora con la condotta inosservante (la cd. suitas), la quale appare neutra proprio sotto l’ulteriore profilo del dolo o della colpa. Ciò perché la condotta illecita, in tal caso, è priva di un risvolto naturalistico e non fornisce indizi percepibili dell’atteggiamento soggettivo e psicologico, onde la tipicità del dolo o della colpa si riducono alla mera “suità” della condotta inosservante, il cui aspetto esteriore appare compatibile con entrambi i possibili atteggiarsi dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Così, tanto in caso di illecito monosoggettivo di mera trasgressione, quanto in caso di concorso omissivo nell’illecito medesimo (e con riferimento tanto a un divieto quanto a un comando), la mancanza di indizi visibili da cui inferire l’atteggiamento colpevole induce legittimamente a presumerlo entro la (soddisfacente) dimensione della suitas della condotta, e ciò per evitare impraticabili e defatiganti indagini di tipo introspettivo dal punto di vista dell’accertamento processuale, ove la mancanza in rerum natura di un’azione che rechi le stimmate di un atteggiamento predicabile come colpevole consente ed anzi impone al giudice di limitarsi ad individuare l’autore imputabile dell’inosservanza, senza necessità di ulteriori indagini in ordine ad una condotta da verificarsi come modulata sul piano del dolo o della colpa. In questi sensi ed entro questi limiti va pertanto condiviso l’acuta riflessione della migliore dottrina penalistica secondo cui il giudizio di colpevolezza è un giudizio “normativo”, inteso sia come verifica della mancanza di elementi di inesigibilità, sia come valutazione legale del processo motivazionale, così che per autori “normali” che agiscono in situazioni “normali” si può supporre la rimproverabilità della condotta, una volta constatatane con certezza la suitas, qualora possa specularmente escludersi l’esistenza di circostanze anomale che abbiano reso incolpevole il comportamento trasgressivo e, dunque, inesigibile quello osservante. Il giudizio di “colpevolezza colposa” è ancorato, dunque, a parametri normativi, esterni al dato puramente psicologico.
Tale, condivisibile impostazione del problema della prova dell’elemento soggettivo è del tutto idonea, a giudizio di queste sezioni unite, a fondare, mutatis mutandis, la legittimità della cd. “presunzione di colpa”, e della conseguente “inversione” dell’onere probatorio: sarà lo stesso autore “normale”- e dunque presuntivamente colpevole – che dovrà allegare quelle circostanze “anomale” impeditive di un giudizio di riprovevolezza, non potendo essere chiamato ad impossibilia.
In particolare, quanto all’omissione di vigilanza – tipica di numerose fattispecie di illeciti amministrativi di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria – essa risulta ontologicamente incompatibile con l’effettiva rappresentazione degli illeciti da impedire, mentre è perfettamente compatibile con la loro “rappresentabilita” – e, dunque, con la colpa: l’inosservanza dei doveri di informazione/sorveglianza varrà, quindi, a fondare la legittimità una sanzione “colposa” laddove seguano illeciti del delegato, poiché non occorre, per la configurabilità di illeciti di tal guisa, la prova che il “garante primario” conoscesse in concreto ogni aspetto dell’attività posta in essere dai “garanti secondari”, essendo viceversa sufficiente la sola “potenzialità di conoscenza”, legittimamente destinata a presumersi, salva la prova di fatti impedienti (ovvero salva la prova che anche l’osservanza dei doveri di controllo, in ogni suo aspetto, non sarebbe servita a conoscere ed evitare le condotte trasgressive altrui, come nell’ipotesi di doloso camuffamento dello scorretto operare da parte dei delegati, ossia, come ancora condivisibilmente osserva una acuta dottrina, “salva la difficile prova di una convincente, seria e ben organizzata mise en scene di liceità, poco o punto smascherabile attraverso i normali flussi informativi”).
Alla luce di tali, assorbenti considerazioni, il motivo di ricorso va respinto, e vanno conseguentemente tenuti fermi e ribaditi, in questa sede, tutti i principi ormai consolidati in seno a questa giurisprudenza di legittimità in tema di elemento oggettivo dell’illecito, di riparto dell’onere della prova in materia di illeciti emissivi, di ammissibilità della prova presuntiva dell’illecito amministrativo, di ammissibilità della cd. “presunzione di colpa” in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, di requisiti dell’errore incolpevole e ciò tanto con riguardo alla materia delle sanzioni amministrative in generale, quanto nello specifico ambito del testo unico della finanza.
8) Le ulteriori questioni di diritto sollevate con il ricorso
I restanti motivi di ricorso devono essere rigettati.
a) L’illegittimità della procedura sanzionatoria. Per inesistenza della motivazione.
Le censure sollevate con i motivi da 1 a 6 del ricorso (supra, p. 5) ripropongono a questa corte, nella sostanza, questioni esaminate e (correttamente) risolte dalla corte territoriale. Lamentano, nella sostanza, i ricorrenti la mancata rilevazione, da parte del giudice milanese, di una evidente inesistenza (sia pur per relationem) di qualsivoglia motivazione della contestazione e della proposta di sanzioni provenienti dalla […] (che si sarebbe nella specie limitata ad approvare quanto disposto dal proprio ufficio di vigilanza ispettiva interno).
Le doglianze sono destituite di fondamento.
Esse risultano contraddette dall’assorbente considerazione (che questa Corte ha già avuto modo di esprimere con la sentenza n. 21594 del 2004) secondo la quale nessuna concreta rilevanza sono destinati ad assumere gli eventuali vizi inerenti la sola motivazione dei provvedimenti de quibus alla luce della natura e dell’oggetto del giudizio di opposizione, in seno al quale il sindacato del giudice (destinato ad estendersi all’intero rapporto sanzionatorio) abbraccia la stessa validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e di diritto dell’illecito contestato (onde nessun autonomo rilievo sono destinati ad assumere gli eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità, inidonei ex se a produrre un effetto invalidante sul provvedimento).
A tale, condivisibile motivazione va ancora aggiunto che gli eventuali vizi del provvedimento riferibili a vizi del procedimento (ovvero sulla forma degli atti) non sono, a giudizio di questa Corte, nella specie rilevanti, in quanto risulta palese tanto la natura vincolata del provvedimento stesso quanto la immodificabilità del relativo contenuto (in argomento, queste sezioni unite, con la sentenza 24.1.05 n. 1362 hanno già avuto modo di affermare, con motivazione dalla quale il collegio non intende discostarsi, che le sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria ne postulano una irredimibile tassatività, e lo stesso D.Lgs. n. 58 del 1998, stessi artt. 188 e 195 non lasciano dubbi in proposito, risultando incontestabile espressione del principio stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 1). Tanto è a dirsi ai sensi e per gli effetti della L. n. 15 del 2005, art. 21 octies, norma la cui natura processuale (che lo rende applicabile alla fattispecie) è facilmente desumibile dal disposto del secondo comma (a mente del quale il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato), e la cui ratio (sulla quale, funditus, Cons. di Stato 5419/06, senza dimenticare ancora che tale ratio ispiratrice era già stata “anticipata” dal massimo organo di giustizia amministrativa con le sentenze 3269/04 e 2203/04) è indiscutibilmente da rinvenirsi nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa in relazione a provvedimenti vincolati adottata in una materia l’intermediazione finanziaria – in cui il bilanciamento, anche costituzionale, dei valori individuali e collettivi destinati a tutela consente al legislatore ordinario interventi che privilegino la tutela del risparmio e della trasparenza e buon andamento dei mercati e delle operazioni finanziarie (per la natura processuale della disposizione in esame si è espressa la quasi unanime giurisprudenza amministrativa: Cons. di Stato 4614/07, 6194/06, 2763/06, 5969/05; Tar Lazio 345/07, 6359/05, 6358/05; Tar Sicilia 14/06; Tar Liguria 1408/05. In senso opposto, per la natura sostanziale della norma, la sola pronuncia di cui a Cons. Stato 1307/07). Con più specifico riferimento alla lamentata inesistenza della motivazione, deve rilevarsi che la censura risulta del tutto infondata nel merito, come già affermato dalla corte milanese nella parte in cui correttamente e condivisibilmente evidenzia come l’obbligo di motivazione vada pur sempre individuato e valutato in funzione del suo scopo – quello, cioè, di consentire al destinatario della sanzione la tutela dei propri diritti -, opinando, con argomentazioni del tutto esenti da vizi logico-giuridici, che lo scopo medesimo sia stato ampiamente realizzato, nella specie, attraverso il puntuale richiamo, attraverso una (del tutto legittima: e pluribus, Cass. 28238/08) opera di relatio, ad atti individuati in modo preciso ed in equivoco (in argomento, per l’affermazione della legittimità di un rinvio alla proposta […] contenuta nel decreto sanzionatorio, Cass. 389/06; 16608/03), nonché rientranti nella sfera di conoscibilità dell’interessato onde consentirgli una perfetta conoscenza del contenuto sostanziale dell’addebito (non senza osservare, ancora, come l’attività istruttoria demandata agli uffici interni della Commissione faccia comunque capo a quest’ultima, quale unico soggetto giuridico dotato di rilevanza esterna, al di là ed a prescindere da eventuali ripartizioni interne di competenze e attribuzioni – onde tutti i risultati delle rispettive incombenze specifiche sono destinati a confluire e a formare l’unica volontà dell’organo a rilevanza esterna).
Del tutto infondata risulta, infine, la censura di cui al sesto motivo di ricorso, attesa la evidente sufficienza, ai fini dell’integrazione della fattispecie della motivazione per relationem (e conseguentemente del corretto esercizio del diritto di difesa), di un riferimento alla persona fisica responsabile del procedimento, con i relativi recapiti (come puntualmente avvenuto nel caso di specie: in particolare, sulla nozione di “disponibilità dell’atto” e sulla non necessità di allegare la proposta dell’autorità di vigilanza, Cass. 9357/03).
b) La violazione del diritto dei ricorrenti a prendere visione degli atti del procedimento.
Le doglianze relative al diritto di accesso costituiscono oggetto del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso (supra, p. 7). Esse sono destituite di fondamento.
– Quanto alla presunta omissione, da parte della […], della comunicazione, attraverso le lettere di contestazione, dell’ufficio presso cui il diritto di accesso poteva essere esercitato, già il giudice di merito ne ha rilevata la totale mancanza di riscontri fattuali, specificando come, in calce alle singole lettere di contestazione degli addebiti, risultasse viceversa apposta un’informazione del tutto completa ed esauriente, corredata dell’indicazione del responsabile del procedimento e pertanto idonea a consentire a ciascuno dei destinatari di esercitare il diritto di accesso agli atti di cui alla L. n. 241 del 1990, artt. 22 ss.: tale esauriente e condivisibile motivazione resiste, pertanto, alle critiche mosse dai ricorrenti con il diciassettesimo motivo di doglianza.
– Quanto alla violazione del diritto di accesso, per essere stato questo consentito in misura soltanto parziale, queste sezioni unite condividono in toto le osservazioni svolti dalla corte territoriale in ordine alla totale mancanza di qualsivoglia, significativa rilevanza delle parti dell’accertamento coperte da omissis e poi disvelate all’esito della sentenza 2068 del Consiglio di Stato (resa al termine del giudizio amministrativo introdotto dai ricorrenti ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 25), che nulla aggiunsero, nella sostanza, al contenuto degli addebiti e al relativo fondamento probatorio, attesane la inidoneità ad incidere sulla sostanza del nucleo fattuale posto a fondamento delle contestazioni e sulla coerenza dell’iter logico-giuridico destinato a sorreggere l’esercizio della potestà sanzionatoria, ora non meno che allora invano censurata dai ricorrenti. Questa corte non può che confermare, pertanto, le considerazioni svolte in parte qua dal giudice territoriale, che del tutto correttamente individua nella motivazione dell’atto di contestazione degli addebiti e nei relativi allegati un corpus provvedimentale del tutto idoneo a far comprendere a ciascuno dei destinatari le effettive ragioni dell’incolpazione, e desume, altrettanto correttamente sul piano logico, dalla sostanziale “stabilità” delle difese dei destinatari delle sanzioni rispetto alle nuove conoscenze conseguenti al disvelamento degli omissis la sostanziale irrilevanza di questi ultimi (nè va sotto altro e più generale profilo omesso di considerare, in subiecta materia, il dictum del giudice delle leggi di cui alla sentenza 26.1.2005, n. 32, che, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art.4, comma 10, – sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 Cost. nella parte in cui assoggetta al segreto d’ufficio l’intera documentazione in possesso della […] in ragione dell’attività di vigilanza, afferma non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, ne’ alcuna irragionevolezza della disposizione censurata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal remittente, la stessa disciplina dell’accesso ai documenti, acquisiti dalla [,..] in ragione della sua attività di vigilanza, non si sostanzia in un divieto assoluto, mentre l’impossibilità di accedere alla documentazione in riferimento alla quale viene adottato il provvedimento conclusivo del procedimento svolto dalla […] contempera non irragionevolmente l’interesse del destinatario del provvedimento e le garanzie delle quali l’attività di vigilanza deve essere circondata per risultare funzionale alle finalità cui essa è preordinata, sicché la disposizione censurata appare ispirata al criterio di buon andamento dell’amministrazione e di imparzialità dell’azione amministrativa).
c) La ritenuta, imputabilità degli addebiti ai ricorrenti.
I motivi dal nono al dodicesimo censurano il decreto impugnato per la mancata corrispondenza tra addebiti contestati (e sanzionati) e fatti storici posti a fondamento di tali addebiti, e per aver attribuito ai titolari della funzione di controllo interno compiti non rientranti tra le loro specifiche funzioni (supra, p. 8).
Anche sotto tale profilo, le doglianze costituiscono ripetizione pressoché integrale di quanto già lamentato dalle difese dei ricorrenti in sede di opposizione.
Anche con riferimento a tali doglianze, questa corte non può che rilevare la assoluta correttezza logico-giuridica e la assoluta condivisibilità del ragionamento (e del sillogismo) probatorio così come ampiamente e rigorosamente sviluppato dalla corte milanese che, premesse in limine alcune, più generali considerazioni sul tema dell’elemento soggettivo dell’illecito (sulle quali, amplius, supra sub 7/b), ed evidenziati altresì, puntualmente e analiticamente, contenuto portata e limiti della responsabilità dei titolari delle funzioni di controllo interno, sottolinea poi, in particolare, come la complessa articolazione della struttura organizzativa della banca non potesse sotto alcun profilo comportare, ipso factor un affievolimento del potere-dovere di vigilanza a carico degli odierni ricorrenti, cui risultano chiaramente quanto legittimamente addebitate, a titolo di concorso omissivo, quoad functione, le contestate carenze nella formalizzazione e predisposizione di idonee procedure, e sufficientemente individuati (senza alcuna sostanziale modifica in fatto delle contestazioni e senza alcuna conseguente violazione del diritto di difesa) gli aspetti del mancato, puntuale e costante esercizio dell’attività di controllo, così come rilevato dall’autorità di vigilanza e (in una evidente linea di continuità, omogeneità e coerenza di imputazione) dalla corte milanese – che soggiunge ancora, ad abundantiam, trattarsi, nella specie, di “fatti organizzativi che, logicamente prima ancora che giuridicamente, rientrano nello spettro delle attribuzioni dirette dell’organo di vertice (di amministrazione, di controllo, di direzione) di un intermediario”, così che “la violazione è ragionevolmente ascrivibile al responsabile della funzione di controllo interno concorrente nell’illecito per tramite del negligente espletamento dei munera a lui normativamente riconducibili” (e la mancanza di un puntuale e costante esercizio del compito di vigilanza viene efficacemente e motivatamente messa in luce, in proposito, con riferimento alla specifica posizione dei ricorrenti, tanto dall’autorità procedente che dalla corte milanese). Ancora una volta, del tutto legittimamente, la corte territoriale, con riguardo alla ritenuta responsabilità degli operatori opponenti, ricostruisce con efficace puntualità e rigore argomentativo le linee portanti dell’obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti contro atti di abuso di gestione da parte degli organi sociali – come di norma nelle ordinarie vicende societarie: Cass. 16608/03 -, ma anche del controllo del corretto operato (secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare […]) dell’intermediatrice – attesane la peculiarità dell’attività economica svolta – a garanzia degli investitori, rilevandosi, per converso, come le accertate infrazioni in ordine alla costituzione di un indipendente ed efficiente sistema di controllo avessero potuto trovare realizzazione proprio in conseguenza delle rilevate carenze strutturali delle discipline operative adottate, attesa la indubbia gravità di fatti, quali quelli di specie, integranti violazione di precise disposizioni normative e regolamentari.
d) La violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative.
I motivi 13-16 censurano il decreto impugnato sotto il profilo della (pretesa) violazione dei principi di legalità e di tassatività delle sanzioni amministrative.
Essi risultano, ancora una volta, la costante ripetizione di doglianze già svolte dinanzi al giudice dell’opposizione e da questi disattese con motivazione puntuale, esauriente, del tutto immune da vizi logico-giuridici, che questa corte interamente condivide e intende far propria, con peculiare riferimento alla parte in cui viene correttamente sottolineato:
1) quanto al principio di legalità, come nessuna violazione risulti, nella specie, seriamente predicabile in relazione alla vicenda sanzionatoria oggetto del giudizio (sulla legittima premessa della non riconducibilità delle sanzioni amministrative alle norme di cui agli artt. 25 e 27 Cost., afferenti alle sanzioni penali, quanto piuttosto a quelle di cui agli artt. 23 e 97 Carta fondamentale, ex multis, Corte cost. 245/03, 250/92, 447/88, 19/70), atteso che la tipicità dei procedimenti amministrativi sanzionatori (sancita, in linea generale, per tutti gli illeciti amministrativi, dalla legge fondamentale del 1981) è del tutto legittimamente derogabile in presenza di disposizioni di pari forza e grado, quali certamente risultano le norme dettate in tema di intermediazione finanziaria, creditizia e bancaria, segnatamente (con riferimento al caso di specie) il più volte citato D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 190, contenente una evidente (sia pur parziale), legittima, motivata deroga alla lex generalis di cui all’art. 1 della normativa del 1981, attribuendo all’autorità di vigilanza la facoltà di integrare la disciplina sanzionatoria legale con l’adozione di provvedimenti di natura regolamentare. Al di là ed a prescindere dalla questione (del tutto teorica, che non vede la dottrina amministrativa a tutt’oggi concorde) se, attraverso il meccanismo del regolamento “delegato” o “autorizzato” si realizzi un fenomeno di delegificazione della materia, ovvero si possa (più propriamente) opinare che la disposizione regolamentare assurge a rango di norma primaria per effetto del “trascinamento” operato dalla legge delega, è indubitabile come la fonte incriminatrice punitiva debba essere ricercata, nella specie, anche nelle disposizioni regolamentari, per essere ciò consentito da espressa disposizione di una legge speciale la quale, ratione temporis atque materiae, risulta evidentemente (quanto legittimamente) derogatoria (a far tempo già dal procedimento di contestazione delle violazioni) rispetto alla lex (prior) generalis;
2) quanto al principio di tassatività (del quale si assume la violazione per presunta illegittimità di una contestazione di inosservanza di disposizioni limitate a dettare linee di indirizzo secondo principi generali e di massima, così lasciando – nella sostanza – affatto indeterminate le condotte prescritte o vietate), come la genericità della previsione normativa risulti, nella specie, legittimamente integrata dalla motivazione – rigorosa, specifica, esauriente – del provvedimento irrogativo della sanzione non meno che dalla motivazione del decreto del giudice dell’opposizione (restando in tal modo del tutto assicurato e garantito all’incolpato il più ampio e incondizionato diritto di difesa ex art. 24 Cost.). Come correttamente osservato dalla corte territoriale, l’invocato principio di tassatività, non riconducibile all’art. 25 Cost., non è destinato ad operare con la medesima intensità nella sfera dell’illecito amministrativo e in quella del reato penale, specie in una materia contraddistinta da specifiche e per certi versi uniche peculiarità – quale l’intermediazione finanziaria, ove si configurano condotte e comportamenti in ipotesi contrarie all’interesse dei risparmiatori e del mercato, di talché in alcun modo e sotto alcun profilo è lecito discorrere di norma sanzionatorie “in bianco”, essendo i poteri regolamentari della […] rigorosamente individuati ex ante secondo principi e direttive contenute in fonti primarie, onde la relativa portata precettiva si sostanzia in una analitica specificazione di contenuti già sufficientemente delineati dalla legge (in senso analogo, funditus, Cass. 5743/04, senza dimenticare, ancora, come la giurisprudenza della prima sezione di questa stessa corte, con la sentenza 13.7.1990, n. 7262, abbia avuto modo di affermare un principio di diritto che, pur nella evidente dissonanza rispetto alla fattispecie oggi portata all’esame di questo collegio, non può che apparire indiretta conferma della bontà del decisum adottato dalla corte milanese con il decreto opposto: si legge, difatti, nella motivazione di quella pronuncia, che in tema di infrazioni amministrative, qualora, dopo la contestazione della violazione in conformità della normativa all’epoca vigente, sopravvenga una nuova disciplina legislativa, applicabile al fatto, l’irrogazione della sanzione pecuniaria, in conformità dello ius superveniens, con ordinanza- ingiunzione, non esige un’ulteriore contestazione, ove l’illecito, ancorché con differente definizione giuridica, rimanga inalterato nel nucleo essenziale dei relativi fatti costitutivi, non verificandosi alcun effetto negativo sul contraddittorio e sul diritto di difesa dell’incolpato, mentre non rileva, quale ragione ostativa all’adozione del provvedimento sanzionatorio, che l’incolpato medesimo, dopo aver deciso di non avvalersi della definizione con pagamento in misura ridotta, non abbia potuto rivedere il proprio atteggiamento in proposito alla luce della nuova norma, in considerazione dell’irrevocabilità della relativa scelta). Del tutto condivisibilmente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che le mutazioni apportate dalla […] nel 2002 con riferimento “agli strumenti” oltre che “all’insieme di disposizioni interne” abbia in alcun modo innovato, modificandoli nella tipologia e nella connotazione, i requisiti necessari al raggiungimento dell’obbiettivo di un “efficiente svolgimento dei servizi” volto ad assicurarne la relativa “ordinata e corretta prestazione”: a fronte di tali, compiute ed esaurienti argomentazioni che sorreggono, in parte qua, la decisione del giudice dell’opposizione, le critiche mosse dai ricorrenti appaiono del tutto fuori fuoco.
e) L’insussistenza nel merito degli addebiti contestati ai ricorrenti.
I motivi dal diciassettesimo al ventottesimo lamentano l’insussistenza, nel merito, degli addebiti contestati ai ricorrenti (in particolare, quanto al primo addebito, con i motivi 17-24, quanto ai rimanenti secondo, terzo, quarto e quinto, con le doglianze 25- 28).
Del venticinquesimo motivo è ampia disamina retro, sub 7/b. I restanti motivi, nella parte in cui non risultano inammissibili per travalicamento dei limiti imposti al ricorso per cassazione “speciale”, quale quello in esame, risultano del tutto immeritevoli di accoglimento.
Premessa la assoluta infondatezza della doglianza di omissione di motivazione, che risulta, di converso, puntualmente sviluppata e analiticamente articolata in molte delle pagine dell’impugnato decreto, tutti i motivi, sì come articolati, pur lamentando formalmente una violazione di legge sotto profili comunque motivazionali, si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito, I ricorrenti, lungi dal prospettare a questa corte un vizio della sentenza gravata rilevante sotto il profilo di cui all’art. 111 Cost. e art. 360 c.p.c., comma 4, si volgono in realtà ad invocare, puntigliosamente, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte di merito, muovendo così all’impugnato provvedimento censure invero irricevibili in questa sede perché la valutazione delle risultanze probatorie (non meno che il giudizio sul contenuto di atti e documenti), al pari della scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite (ampiamente rispettato, nel caso di specie) che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).
I ricorrenti, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione del decreto della corte milanese, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle (ormai cristallizzate quoad effectum) risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un nuovo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di Cassazione). Va altresì ribadito, quanto, in particolare, all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto del complesso tessuto documentale sul quale è andato ad innestarsi il procedimento di opposizione, che, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di interpretazione, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (ampiamente predicabili con riferimento alla motivazione adottata dalla corte territoriale): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per totale inadeguatezza della motivazione (che, nella specie, per essere rilevante, dovrebbe integrare gli estremi dell’omissione) o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.
Alle considerazioni che precedono consegue, pertanto, il rigetto del ricorso incidentale.
La complessità dei temi trattati legittima un provvedimento di integrale compensazione delle spese del giudizio. […]