Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 2253 del 2007, dep.: il 11/05/2007

[…]

FATTO e DIRITTO
1.- I signori […] e […], confinanti con terreno di proprietà della signora […], hanno impugnato in 1° grado il permesso di costruire in sanatoria n. […], rilasciato alla […], con il quale il Comune di […] ha assentito l’esecuzione, in difformità dalla D.I.A. del […], dei lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un immobile preesistente.
Il T.A.R. adìto ha accolto il ricorso con sentenza n. 140 del 15 febbraio 2006 nell’assunto, sulla scorta della disposta C.T.U., della difformità tra il fabbricato ricostruito e quello preesistente in punto di distanza dal confine lato sud e di
volumetria.
La pronuncia viene gravata dalla […] con l’odierno ricorso in appello sotto il profilo dello error in indicando.
Resistono all’appello i ricorrenti in 1° grado e ne eccepiscono preliminarmente la inammissibilità; propongono inoltre controricorso e appello incidentale in ordine alla omessa pronuncia – nella sentenza impugnata – circa le spese di giudizio; producono altresì note difensive e istanza di C.T.U.
2.- L’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla […] deve essere disattesa (in disparte le eccezioni formulate nei confronti dell’Amministrazione, non costituita).
Da un lato, invero, il divieto di jus novorum in appello concerne il ricorrente di prime cure e non il resistente (quale era la […] nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale); dall’altro, le censure formulate investono ritualmente la valutazione delle risultanze della C.T.U. operata dal T.A.R. e ne deducono la erroneità.
Va parimenti disattesa – stante il cospicuo numero di consulenze tecniche d’ufficio e di parte versate in atti, checonsentono al Collegio una visione completa dello stato di fatto – la richiesta di C.T.U. avanzata dagli appellati; ciò nonsenza richiamare la “ferma opposizione circa il rinnovo di C.T.U”, in quanto già espletata nel giudizio di 1° grado, manifestata in precedenza dagli stessi appellati.
3.- Il consulente tecnico d’ufficio ha accertato (29 giugno 2005), nel giudizio di prime cure, quanto alla sagoma, che “il corpo del nuovo fabbricato presenta le stesse dimensioni del fabbricato preesistente con lievi variazioni dovute alla nuova struttura in cemento armato”.
3.1.- In ordine alla “volumetria” realizzata, è stata rilevata una variazione in aumento, seppure minima, pari a 510 mc rispetto a 478 mc, e cioè di 32 mc.
Con successiva C.T.U. (17 maggio 2006), nel procedimento penale n. 826/06 nei confronti della […] (presso laProcura della Repubblica – Tribunale di Nocera Inferiore), il computo della volumetria realizzata viene peraltro ricondotto alla misura di mc. 439,65 con la conseguenza che in base a tale calcolo il manufatto non presenta alcun aumento di volumetria, rientrando anzi quest’ultima ampiamente nel valore originario, di cui alla rilasciata concessione in sanatoria, anche in relazione agli ultimi grafici assentiti.
Ha condivisibilmente osservato il C.T.U. che non va considerato, ai detti fini, l’attuale piano di campagna, dal quale fuoriesce parte del volume interrato, determinando in questa fase un volume seminterrato, e che solo a lavori ultimati
sarà possibile verificare il rispetto delle quote previste, attraverso il ripristino dell’originario piano di campagna, così come dichiarato dallo stesso direttore dei lavori nella perizia giurata.
Ne consegue allo stato l’inconfigurabilità, nella specie, del preteso aumento di volumetria.
In tal senso si pone anche la prospettazione dell’atto di appello.
3.2.- Il C.T.U., nel giudizio di prime cure, ha altresì rilevato che il fabbricato ricostruito sorge ad una distanza di mt. 7,20 dal confine lato sud, a fronte della distanza di mt. 7,50, caratterizzante il preesistente manufatto, per cui si
configurerebbe, nella specie, nuova costruzione.
In tali misure vi è concordanza anche nella successiva C.T.U. 17 maggio 2006 cit. .
La […] esclude tale difformità; in subordine, la colloca nel quadro degli scostamenti di modesto rilievo, correlati alla c.d. tolleranza di cantiere.
Si è già osservato che il nuovo fabbricato presenta “le stesse dimensioni” del fabbricato preesistente, con lievi variazioni dovute alla nuova struttura in cemento armato (cfr. punto 3).
Si è altresì rilevato che, allo stato, non può configurarsi alcun aumento di volumetria (punto 3.1.).
Si deve allora convenire, sul piano di una valutazione globale dell’intervento, con le conclusioni della C.T.U. 17.5.2006, secondo cui il confronto tra i dati sopraindicati evidenzia che “a meno di differenze tollerabili in fase di costruzione, il fabbricato è stato ricostruito nel medesimo luogo, salvo lievi scostamenti, plausibili nell’ambito della tecnica costruttiva”.
4.- Risulta quindi sostanzialmente osservato l’obbligo imposto con l’atto impugnato dai controinteressati in prime cure, e cioè la ricostruzione “con la stessa volumetria e sagoma”, in presenza degli indicati lievi scostamenti, e restando irrilevante, ai fini della esatta configurazione dell’intervento, la eliminazione del piccolo manufatto adibito a ripostiglio posizionato nello spigolo sud est del fabbricato preesistente.
5.- Gli odierni appellati censuravano altresì, nel ricorso di primo grado, la realizzazione dell’intervento in quanto non compatibile con la destinazione di zona (agricola E1) e, in questa sede, ripropongono la doglianza.
Senonchè, l’assunto va disatteso in fatto, risultando dalla C.T.U. 29.6.2005 che l’immobile si trova in “fascia di rispetto stradale”; analogamente, vedasi la C.T.U. 17.5.2006 (per la quale, inoltre, in virtù della decadenza del vincolo, si tratterebbe di “zona bianca”).
Donde l’inconferenza della censura, fondata su una differente destinazione di zona.
6.- Quanto alle residue considerazioni esposte in note difensive – che peraltro non hanno costituito oggetto di specifica censura, in prime cure – si osserva sinteticamente, in particolare, sulla scorta della C.T.U. 17.5.2006, che:
– lo stato dell’immobile preesistente (impropriamente qualificato “rudere” dagli appellati) non rileva ai fini della odierna fattispecie di ristrutturazione;
– il dato volumetrico complessivo del manufatto originario risulta pari a mc. 474,93, a fronte di quello proposto in sede di richiesta di permesso di costruire, pari a mc. 471,90 (all’evidenza inferiore al primo);
– che la modifica della copertura, da tetto inclinato a tetto in piano ricade nell’ambito degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica.
Ciò non senza rilevare, per economia di giudizio, che i limiti della odierna controversia risultano comunque contrassegnati esclusivamente dalle statuizioni del giudice di primo grado siccome investite dai motivi di appello nonchè dalla riproposizione, da parte degli appellati, dei motivi eventualmente dedotti in prime cure, non essendo consentito, attraverso l’esposizione di (innumerevoli) considerazioni ulteriori – che avrebbero dovuto, in ipotesi, trovare collocazione nel ricorso originario proposto dagli odierni appellati – un inammissibile ampliamento del thema decidendum da parte degli stessi.
7.- In relazione a quanto esposto, il ricorso in appello proposto dalla […] deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
[…]