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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza n. 9435 del 2016, il TAR ha respinto il ricorso n. […] del 2016 proposto al TAR per il Lazio dagli appellanti contro l’ordinanza […]/2015 del Comune di […], la quale contesta loro di aver realizzato senza titolo un manufatto di cemento armato in unico piano, in sostanza una sorta di casetta, per una superficie di circa 116 mq, con antistante porticato, il tutto su un terreno di loro proprietà situato in località […], su terreno distinto al catasto al foglio […], particella […].
2. Contro tale sentenza, i ricorrenti originari hanno proposto l’appello, che ripropone i due motivi già respinti in primo grado, così come segue.
Con il primo di essi, essi deducono violazione dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, per aver presentato un’istanza di accertamento di conformità che a loro dire determinerebbe l’illegittimità ovvero l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione.
Con il secondo motivo, gli interessati deducono la violazione dell’ art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, perché l’amministrazione non avrebbe trasmesso l’avviso di avvio del procedimento.
Con l’ordinanza 19 giugno 2017, n. 2534, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
3. Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto, nei termini che seguono.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, ha natura eccezionale ed è insuscettibile di applicazione analogica la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985 (trasfusa nelle leggi del 1994 e del 2003 che la hanno richiamata), secondo cui la presentazione della domanda di condono comportava la sospensione dei procedimenti amministrativi e dei giudizi aventi per oggetto l’immobile per il quale fosse stata presentata la medesima domanda.
La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione:
– non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del t.u. n. 380 del 2001, per il decorso del termine di novanta giorni;
– deve attivare il relativo procedimento, se l’istanza sia stata proposta prima di tale acquisizione, ferma restando l’applicabilità dell’art. 36, comma 3, sulla formazione del rigetto per silentium.
Concludendo sul punto, ritiene la Sezione che, per il principio di legalità (che riguarda anche la formazione degli effetti dei provvedimenti, nonché l’eventuale loro sospensione), in assenza di una disposizione di legge la proposizione dell’istanza di cui all’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001 non incida sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati.
Risulta infondato anche il secondo motivo d’appello, poiché, come ha chiarito la sentenza dell’Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, l’ordine di demolizione di un abuso edilizio ha natura di atto dovuto, che è congruamente motivato con il solo riferimento all’esistenza dell’abuso stesso, che nel caso di specie risulta pacifica.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Nulla per le spese, perché l’amministrazione appellata non si è costituita nel corso del secondo grado del giudizio […]