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FATTO E DIRITTO
I sigg.ri […], proprietari di un fabbricato sito nel Comune […], hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Campania ha accolto solo in parte il ricorso da essi proposto, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, avverso il silenzio serbato dal Comune predetto a fronte della loro istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri sanzionatori per presunti abusi edilizi posti in essere dalla loro vicina, […].
A sostegno dell’appello, hanno evidenziato come la motivazione con la quale il T.A.R. ha disatteso in buona parte il ricorso, e cioè la circostanza che la maggior parte degli interventi edilizi su cui i ricorrenti avevano chiesto all’Amministrazione di provvedere trovasse fondamento in titoli abilitativi (concessione edilizia nr. […], concessione edilizia nr. […], autorizzazione nr. […], concessione in sanatoria nr. […]) non tempestivamente impugnati a suo tempo, con conseguente insussistenza dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza, non potesse valere anche per la balconata sita al lato sud dell’immobile della […], sorretta da pilastri non ancorati alle fondazioni e perciò pericolosi, di cui al punto 5) della diffida notificata all’Amministrazione dagli odierni appellanti: intervento, quest’ultimo, che non trovava fondamento nei suindicati titoli concessori e autorizzatori.
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto riformarsi in parte qua la sentenza impugnata, ordinandosi al Comune […] di pronunciarsi sulla loro istanza-diffida anche per quanto concerne le opere da ultimo indicate.
L’appellata […], nel costituirsi, si è motivatamente opposta all’accoglimento dell’appello, concludendo per la conferma della sentenza di primo grado.
L’appello è fondato, e pertanto meritevole di accoglimento.
Ed invero, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto – in linea con la consolidata giurisprudenza in subiecta materia – l’insussistenza di un obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza con la quale veniva sollecitato l’esercizio dei suoi poteri sanzionatori in materia edilizia, laddove questi ultimi trovassero fondamento in provvedimenti concessori o autorizzatori ormai inoppugnabili; pertanto, il ricorso di primo grado è stato dichiarato meritevole di accoglimento soltanto per l’adibizione dei locali de quibus a palestra e sala da ballo, mutamento di destinazione d’uso che non trovava apparente fondamento in alcuno dei provvedimenti amministrativi ex adverso prodotti.
Seguendo l’impostazione del primo giudice, parte appellante evidenzia come analoga mancanza di riscontro, nei provvedimenti depositati dalla controinteressata, investa anche la particolare modalità di realizzazione della balconata assentita con la concessione edilizia nr. 48 del 1995, a dire degli appellanti appoggiata su pilastri non ancorati alle fondazioni e quindi pericolosi per la pubblica e privata incolumità.
Il rilievo è esatto, né appaiono risolutivi gli argomenti in contrario addotti dall’appellata […], sostanzialmente riconducibili all’affermazione secondo cui le opere de quibus sarebbero totalmente conformi al titolo concessorio.
Infatti, oggetto del presente contenzioso non è certo la sussistenza o meno degli abusi affermati dagli appellanti, ma unicamente la sussistenza o meno di un obbligo del Comune di riscontrare l’istanza con la quale essi hanno segnalato l’esistenza degli abusi medesimi, chiedendo l’attivazione dei relativi poteri sanzionatori.
In altri termini, ove un cittadino segnali in maniera circostanziata l’esistenza di opere realizzate da terzi in difformità dal titolo concessorio, spetta al Comune, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza sull’assetto del territorio, riscontrare l’istanza in senso positivo (accertando l’effettiva esistenza degli abusi e assumendo i consequenziali provvedimenti) o negativo (evidenziando all’istante come e perché, se del caso all’esito dei necessari accertamenti, non si sia ritenuto di irrogare sanzioni).
A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione sull’istanza degli odierni appellanti, certamente – ma lo si sottolinea ad abundantiam, non essendo la questione oggetto di specifica eccezione – sussiste l’interesse degli stessi alla proposizione del presente ricorso, in forza del criterio della vicinitas.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va ordinato al Comune […] di adottare una determinazione espressa sulla diffida degli appellanti anche per quanto concerne la realizzazione dei pilastri di sostegno della balconata sopra indicata, assentita con la concessione nr. […] del 1995, fissando all’uopo il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
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