Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 5015 del 2015, dep. il 03/11/2015

[…]

FATTO

Il TAR del Lazio –Sede di Roma- con la sentenza n. 01839/2015 appellata ha respinto il mezzo proposto dalla Società odierna appellante […], volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato e del comportamento inerte tenuto dalla […] riguardo la richiesta di convocazione della conferenza servizi decisoria ai sensi dell’art. 30 del regolamento di cui all’avviso pubblico del 4 /1/08 nonché del silenzio serbato e del comportamento inerte da parte della […], di […] S.p.A. e del Comune […] riguardo la richiesta di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.

Era stato altresì richiesto l’accertamento dell’obbligo per le Amministrazioni intimate di portare a compimento tutte le procedure amministrative necessarie per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria e giungere infine all’Accordo di Programma ed al rilascio delle autorizzazioni comunali propedeutiche all’esecuzione dell’intervento.

L’odierna appellante aveva fatto presente in punto di fatto che:

con deliberazione n. […] del […] 2007 del Consiglio della […] e deliberazione n. […] dell’ […] 2007 della […] era stato approvato il “Documento generale del Programma Integrato di Sviluppo della […]”;

tale Programma era stato attivato con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 12 aprile 2007 conformemente a quanto disciplinato dalla delibera CIPE del 21/03/1997.

il Protocollo d’Intesa – fra l’altro- impegnava i soggetti firmatari a “considerare il Programma Integrato di Sviluppo come strumento programmatico vincolante per le successive scelte attuative inerenti il territorio e l’ economia locale” e a “rispettare l’impegno riguardante lo snellimento e la velocizzazione delle procedure autorizzative per i progetti d’intervento presentati” (v. pag 4 del Regolamento).

Con determinazione del 20/12/2007 il Tavolo di Concertazione (Composto da tutti i partecipanti al Programma nell’ambito delle proprie competenze ossia […] aveva designato (fra l’altro), per la […] quali “Soggetti Responsabili del Programma Integrato di Sviluppo” in conformità alla vigente normativa sulla programmazione negoziata ed ai sensi del Decreto Ministeriale (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) 21/07/2000 n. 320.

Successivamente alla definizione delle linee di indirizzo strategiche per il Programma Integrato, ove erano stati definiti con maggior precisione quali-quantitativa gli ambiti, i settori, le tipologie di progetti ricadenti nei territori dei comuni aderenti il Programma, era stata deliberata dal medesimo Tavolo di Concertazione del 20/12/2007 la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per le 1e “Agevolazioni amministrative relative all’annualità 2008″ in data 21 gennaio 2008 per la presentazione di progetti di interesse infrastrutturale e i progetti imprenditoriali privati.

L’ Avviso Pubblico del 21/01/2008 perseguiva la finalità di favorire lo sviluppo locale dell’area interessata al Programma Integrato, prevedendo la facoltà di presentare (per i privati) proposte mirate alla realizzazione di iniziative imprenditoriali a carattere privatistico anche d’interesse infrastrutturale (Titolo I) ovvero progetti imprenditoriali di natura privata (Titolo II) secondo i criteri e le modalità ivi indicati

Tutti i progetti presentati, ai sensi dell’Avviso, potevano concorrere all’aggiudicazione dei benefici di snellimento delle procedure amministrative legate al regime delle autorizzazioni comprese le procedure di deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali sulle aree interessate dai progetti stessi.

L’odierna appellante aveva fatto presente di avere presentato il progetto per la progettazione, ristrutturazione ed ampliamento di una casa di cura geriatrica “[…]”, sita nel Comune […]: si era svolto tutto il procedimento istruttorio così come previsto nel Regolamento.

Tuttavia il procedimento si era bloccato una volta arrivati alla fase finale della procedura ( non essendo stata mai convocata la conferenza di servizi necessaria ai sensi dell’art. 28 del Regolamento – trattandosi di un progetto che prevedeva la variante al piano regolatore generale del Comune […] – propedeutica all’Accordo di programma e alla determinazione di conclusione del procedimento amministrativo artt. 30-33 del Regolamento).

La società odierna appellante aveva fatto presente che, a questo punto aveva ha inviato molteplici istanze alla […] chiedendo la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 30 del Regolamento ed evidenziando che la fattispecie rientrava comunque nella previsione di cui all’art. 14 c. 4 della L. 241/90.

[…] le avevano risposto in data 23 aprile 2014, indicando la […] come l’unico soggetto competente ad indire la Conferenza di Servizi: essa aveva inviato un’ulteriore richiesta alla […] in data 5 maggio 2014 che però era rimasta senza riscontro.

A questo punto si era risolta a proporre il mezzo di primo grado, nell’ambito del quale aveva lamentato l’ingiustificata inerzia da parte della […] che avrebbe dovuto provvedere alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 30 del Regolamento, dell’art. 2 della L. 241/90 e della L.R. n. 57/93 art. 4,

Detta conferenza di servizi avrebbe dovuto condurre alla formalizzazione dell’Accordo di programma necessario per approvare la variante al piano regolatore generale del Comune […], che avrebbe consentito il rilascio del permesso di costruire da parte dello stesso Comune, tenuto conto che il progetto si poneva in contrasto con il P.R.G.

La risposta della […] all’istanza le avrebbe consentito ricorrente di difendersi in giudizio.

Essa aveva altresì fatto presente che l’inerzia sarebbe stata configurabile anche da parte degli altri soggetti interessati ([…] essendo anch’essi competenti a convocare la conferenza di servizi).

La intimata […] aveva chiesto il rigetto del ricorso rilevando di non aver mai approvato il “Documento generale del Programma Integrato di Sviluppo della […]”, né sottoscritto il Protocollo d’Intesa firmato dalle altre Amministrazioni il 12 aprile 2007 che aveva attivato quest’ultimo.

Ha sostenuto di essere estranea al Programma Integrato. Il Regolamento del gennaio 2008 indebitamente prevedeva attività procedimentali a suo carico, (essendo essa del tutto estranea all’accordo e quindi non tenuta a svolgere alcun adempimento).

Non sussisteva alcuna inerzia anche ai sensi dell’art. 14 c. 4 della L. 241/90, non essendo la […] il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale, (di spettanza del […]).

Analoghe difese avevano spiegato […] chiedendo il rigetto del ricorso ( sostenendo di aver assolto ai loro compiti endoprocedimentali e di non essendo tenute a convocare la conferenza di servizi di competenza […]) mentre il Comune […] non si era costituito in giudizio.

Il Tar ha accolto le dette tesi delle appellate amministrazioni.

Ha in proposito osservato, che […] odierna appellata non aveva approvato il Programma Integrato di Sviluppo della […], né sottoscritto il Protocollo d’Intesa in data 12 aprile 2007 firmato solo dalle […] che aveva attivato il Programma Integrato.

L’estraneità della […] emergeva dalla lettura dell’impegno delle due […] di voler promuovere l’impegno della […] contenuto nel Protocollo dell’aprile 2007: tale “promozione” non avrebbe avuto senso senso se la […] vi avesse aderito.

Inoltre: nella prima seduta del Tavolo di concertazione del programma integrato del 25/10/07 la […] non era presente e non era firmataria del protocollo ;

solo nella seduta successiva del 20 dicembre 2007 era presente per […] il quale però si era limitato a rappresentare la disponibilità della […] “ad incontri, verifiche, chiarimenti, illustrazioni, interpretazioni normative ed illuminazioni”, ma non ad assumere obbligazioni nascenti dal programma integrato.

Ad avviso del Tar, quindi, dagli atti prodotti in giudizio non emergeva alcun atto formale di adesione della […] ad esso.

Nel corso del processo di primo grado, l’appellante aveva sostenuto che la partecipazione della […] sarebbe discesa dal Protocollo di Intesa dell’aprile 2007 (non sottoscritto dalla […]), dal Tavolo di Concertazione del 20/12/07 (nel quale era presente il solo consulente […]), nonché nei successivi Tavoli di Concertazione del 24/9/08 e del 24/9/09.

Ma tali ultimi documenti citati non erano stati depositati in giudizio.

Ne conseguiva che le affermazioni […] non erano state smentite da adeguata documentazione.

Il Tar ha poi irrobustito il proprio ragionamento facendo riferimento a considerazioni induttive: se davvero ci fosse stata l’adesione della […] al programma integrato negli anni 2008 – 2009, non si comprendeva perché in data 7/11/2011 la […] avrebbe stilato un parziale protocollo d’intesa tra la […] nel quale si prevedeva la generica adesione della […] al programma per valutare la “prefattibilità dei progetti inseriti nel programma stesso” ai soli fini del supporto amministrativo per lo svolgimento di attività istruttorie in materia ambientale (del tutto estraneo al giudizio, nel quale si lamentava la mancata attivazione della […] per la convocazione della conferenza di servizi decisoria, e la successiva sottoscrizione dell’Accordo di Programma necessaria per l’approvazione della variante al P.R.G. di […]).

La tesi ricorsuale, ad avviso del Tar, non era assistita da sufficienti elementi di prova.

Ne conseguiva che doveva affermarsi che il Regolamento del tutto indebitamente avesse previsto oneri a carico della […] mancando il formale atto di adesione […].

Ne discendeva che non sussisteva alcuna inerzia a carico della […], non essendo sorto in capo ad essa alcun obbligo giuridico di provvedere alla convocazione della conferenza di servizi prevista dal Regolamento, che aveva introdotto a suo carico obblighi senza il suo assenso.

Neppure,ad avviso del Tar, poteva ritenersi che la […] avrebbe dovuto provvedere all’impugnazione del Regolamento, atteso che questo imponeva a suo carico oneri da parte di soggetti terzi che non disponevano di alcun potere al riguardo, e che quindi non potevano far sorgere in capo ad essa alcun obbligo.

Neppure –ad avviso del primo giudice- poteva ritenersi sussistere l’obbligo della […] di provvedere ai sensi dell’art. 14 c. 4 della L. 241/90, non essendo […] il soggetto deputato all’adozione del provvedimento finale, di competenza del Comune […], trattandosi del rilascio del permesso di costruire.

Il Tar ha espresso il convincimento, poi, che non fosse configurabile detto obbligo neppure per il Comune […] essendo possibile il ricorso al “procedimento semplificato” solo in caso di un precedente accordo tra tutte le amministrazioni interessate ( circostanza nel caso di specie non verificatasi, mancando la sottoscrizione dell’accordo da parte della […]).

Solo se la […] avesse aderito al protocollo d’intesa del 2007, si sarebbe potuti addivenire alla variante al P.R.G. senza procedere secondo le modalità ordinarie.

Poiché il progetto comportava la variante al P.R.G., neppure il Comune poteva convocare la conferenza di servizi decisoria, dovendo percorrere la via ordinaria.

Infine, non era configurabile il silenzio inadempimento neanche nei confronti della […] e di […] avendo svolto le loro incombenze endoprocedimentali come delineate nel Regolamento.

Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto perché infondato.

Avverso la detta decisione l’originaria parte ricorrente ha proposto un articolato appello, chiedendone la riforma.

Dopo avere riepilogato, anche sotto il profilo cronologico, le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale (pagg.1-10 dell’atto di appello) con il primo motivo ha sostenuto che era stato violato l’art. 64 del cpa.

Era vero che la […] non aveva firmato il Protocollo di Intesa del 12.4.2007: ma un soggetto incaricato in rappresentanza dell’Ente vi aveva partecipato (sia nel 2007 che nel 2008 e 2009).

Forse la […] aveva invaso la sfera della […] non firmataria: ma il Regolamento non era per questo nullo/inesistente: al più era annullabile.

M la […] non aveva agito in giudizio per impugnarlo, per cui le prescrizioni ivi contenute si “cristallizzavano” anche nei confronti della […].

Il Tar erroneamente aveva affermato la estraneità assoluta della […]: ed avrebbe potuto ex officio acquisire la documentazione che parte appellante non aveva depositato (pagg. 10-14).

Ad avviso dell’appellante era errata anche l’ultima parte della gravata decisione, laddove dalla estraneità della […] al procedimento si era fatto discendere che il procedimento oggetto dell’Avviso Pubblico e del Regolamento fosse tamquam non esset anche nei confronti del Comune […].

Tale tesi era contraddittoria: il Tar aveva infatti affermato che il Regolamento era efficace e vincolante nei confronti della […] e di […].

Inoltre (motivo 1.5) il Tar non si era pronunciato sulla domanda ex art. 14 comma 4 della legge n. 241/1990.

Con la seconda censura (pagg. 17 e 18) ha sostenuto la tesi per cui il Tar aveva frainteso i motivi di ricorso: essi erano finalizzati ad ottenere che l’Ente competente portasse a termine le procedure amministrative necessarie per lo svolgimento della Conferenza di Servizi e per giungere all’Accordo di programma.

Tale obbligo discendeva dal dovere di correttezza e buona amministrazione incombente sulla parte pubblica.

Affermare (come di fatto avvenuto nella gravata decisione del Tar) che nessun soggetto pubblico era obbligato a concludere la procedura smentiva tali principi.

Le parti appellate hanno depositato memorie in data 22 settembre 2015 chiedendo la reiezione del mezzo perché infondato

Alla odierna adunanza camerale dell’8 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.L’appello è infondato e va respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue.

2.Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale –ancora di recente a più riprese – ribadito da questa Quarta Sezione (ex aliis Consiglio di Stato sez. IV 19/03/2015 n.1503) secondo cui “la procedura intesa alla formazione del c.d. “silenzio-inadempimento” riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente cioè atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, la p.a. omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente”

Ad avviso di parte appellante la “fonte” dell’obbligo di provvedere in capo alla […], normativamente prevista ex art. 4 della legge Regionale del Lazio 22/10/93 n. 57(“1. Il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni ovvero non superiore a novanta giorni qualora sia articolato in più fasi distinte [2].

2. I regolamenti di cui all’articolo 39 stabiliscono per i diversi tipi di procedimento termini specifici per le varie fasi procedurali e l’adozione dell’atto finale, i quali non possono tuttavia superare quelli massimi indicati dal comma 1.

3. Il termine decorre dal ricevimento dell’istanza, se il procedimento é ad iniziativa di parte, ovvero dal primo atto d’impulso, a cura dell’autorità politica competente o del soggetto tenuto all’assegnazione della relativa responsabilità ai sensi dell’articolo 9, se il procedimento deve essere iniziato d’ufficio.

4. Il termine s’intende sospeso in pendenza dei pareri obbligatori o degli atti e provvedimenti preventivi di enti o di organi esterni di cui agli articoli 19 e 21, nonché negli altri casi previsti nei regolamenti di cui all’articolo 39.

5. Il decorso del termine stabilito senza l’adozione di alcun atto finale costituisce inadempienza rispetto alla quale l’interessato può ricorrere al giudice in ogni momento, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedano espressamente che il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 24.

6. L’inutile decorso del termine non priva comunque l’amministrazione regionale del potere di provvedere ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni, per l’autore del comportamento omissivo.”) ovvero anche ex art. 14 comma 4 della legge generale sul procedimento amministrativo n. 142/1990 (“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente puo’ indire una conferenza di servizi (3).

2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puo’ essere altresi’ indetta quando nello stesso termine e’ intervenuto il dissenso di una o piu’ amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti (4).

3. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in piu’ procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita’ o risultati. In tal caso, la conferenza e’ indetta all’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. [Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza puo’ essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.] (5)

4. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu’ amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e’ convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e’ convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e’ convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto (6).

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle medesime amministrazioni”) si sarebbe dovuta rinvenire in più atti.

2.1. Segnatamente, l’obbligo giuridico di provvedere incombente sulla […] sarebbe stato desumibile dal Programma Integrato di Sviluppo della […], e dal Protocollo d’Intesa in data 12 aprile 2007 .

2.2. Come accennato nella parte in fatto della presente decisione, il Tar ha respinto l’argomento prospettato in primo grado, sulla scorta di considerazioni fattuali; analogamente, (con riferimento agli ulteriori “indici” della sussistenza di tale preteso obbligo di provvedere citati dalla parte appellante e riposanti nei successivi Tavoli di Concertazione del 24/9/08 e del 24/9/09) il Tar ha rilevato che la documentazione relativa a tale attività non risultava depositata in giudizio ed ha “doppiato”tale constatazione con considerazioni di ordine squisitamente logico (così il passaggio della motivazione della sentenza di prime cure, che per comodità espositiva si riporta di seguito:” del resto, se davvero ci fosse stata l’adesione della […] al programma integrato negli anni 2008 – 2009, non si comprende perché in data 7/11/2011 la […] avrebbe stilato un parziale protocollo d’intesa tra la […] nel quale si prevede la generica adesione della […] al programma per valutare la “prefattibilità dei progetti inseriti nel programma stesso” ai soli fini del supporto amministrativo per lo svolgimento di attività istruttorie in materia ambientale” ) .

2.3. L’appellante ha criticato tale approdo, sostanzialmente ipotizzando che – se anche rispondeva al vero che la […] non aveva firmato il Protocollo di Intesa del 12.4.2007 – comunque un soggetto incaricato in rappresentanza dell’Ente vi aveva partecipato (sia nel 2007 che nel 2008 e 2009).

Si è poi spinta ad ipotizzare che “forse la […] aveva invaso la sfera della […] non firmataria”.

Ha però sostenuto che il Regolamento non era per questo nullo/inesistente: al più era annullabile (e posto che […] non aveva agito in giudizio per impugnarlo, le prescrizioni ivi contenute si “cristallizzavano” anche nei confronti della […]).

Con prospettazione connessa, anche se formalmente autonoma, ha sostenuto che in base a principi di logica, ed in adesione alla lex generalis sul procedimento amministrativo, non corrispondeva a buona fede e legittimità dell’azione amministrativa che un procedimento avviato, e sul quale una parte privata aveva confidato, non venisse comunque portato a conclusione.

2.4. Nessuna delle articolazioni prospettate nelle censure persuadono il Collegio.

2.4.1. Innanzitutto deve rilevarsi che il brocardo “res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest” costituisce un canone (di civiltà giuridica, prima che di portata precettiva: si veda sul punto, tra le tante Cassazione civile sez. III 19/11/2004 n. 21875) certamente applicabile alla branca del diritto amministrativo.

Ne consegue che, se indebitamente un atto “vincola” un terzo ( Ente pubblico) che ad esso non ha partecipato, questi non ha l’onere né il dovere di impugnarlo: semplicemente l’atto non dispiega effetti nei suoi confronti.

2.4.2. La […] quindi, né resta vincolata alle prescrizioni positive discendenti dal “Documento generale del Programma Integrato di Sviluppo […]”, né da quelle di cui al Protocollo d’Intesa firmato dalle altre […] il 12 aprile 2007 che aveva attivato quest’ultimo.

Ciò in quanto tali atti non aveva sottoscritto (ed è non superfluo ribadire che la mera partecipazione ad un tavolo tecnico di un funzionario in rappresentanza dell’ Ente non implica che detto Ente sia obbligato a sottoscrivere gli accordi conclusivi o addirittura, che anche se tali accordi non abbia sottoscritto dagli stessi debba restare vincolato).

Neppure può affermarsi che la […] era obbligata ad impugnare il “prodotto” di tale tavolo tecnico: impropriamente sono state evocate dall’appellante le categorie patologiche della “nullità” (in tesi insussistente) e della “annullabilità” (in tesi ipotizzabile): le previsioni ivi contenute sono del tutto inefficaci nei confronti della […] ed essa non aveva il dovere (ma, a monte, perfino l’interesse) di gravare alcuno di tali atti.

2.4.2.1. Tale prima articolazione della censura va disattesa.

2.5. Più accurato esame merita la connessa prospettazione volta ad ipotizzare la violazione di canoni generali di legalità dell’azione amministrativa discendenti dalla lex generalis del procedimento amministrativo n. 241/1990.

Essa verrà analizzata unitamente alle doglianze volte ad affermare che taluno degli Enti evocati, ([…]) comunque aveva competenza a concludere il procedimento per lo svolgimento della Conferenza di servizi decisoria e giungere infine all’Accordo di Programma ed al rilascio delle autorizzazioni comunali propedeutiche all’esecuzione dell’intervento.

2.5.1. Contrariamente a quanto sostenutosi nell’atto di appello (laddove si ipotizza un “fraintendimento” in cui sarebbe incorso il primo giudice) il Tar ha –ad avviso del Collegio – perfettamente colto lo spirito e la ratio del proposto ricorso. Tanto che si è soffermato, nell’ultima parte della gravata decisione, sulla specifica posizione degli altri Enti evocati, motivatamente chiarendo le ragioni per cui essi non potevano considerarsi deputati alla convocazione della Conferenza di servizi (così la motivazione del Tar: “Poiché il progetto comporta la variante al P.R.G., neppure il Comune potrebbe convocare la conferenza di servizi decisoria, dovendo percorrere la via ordinaria.

Infine, non è configurabile il silenzio inadempimento neanche nei confronti della […] e di […] avendo svolto le loro incombenze endoprocedimentali come delineate nel Regolamento”).

2.5.2. Parte appellante, che non ha contestato specificamente tale porzione dell’iter motivo (risulta incomprensibile il richiamo alla posizione della società […] contenuta alla fine di pag. 16 dell’appello) sostiene nell’ordine: la contraddittorietà della gravata decisione, e la doverosa affermazione della sussistenza a carico di “taluno degli Enti” dell’obbligo di convocare la Conferenza di Servizi.

2.5.3. In disparte la genericità della prospettazione,la censura è infondata: non avendo la […] partecipato all’intesa, e dovendo quindi il Comune percorrere la via ordinaria per approvare il progetto, in quanto comportante variante al PRG, non si vede quale utilità rappresenterebbe per parte appellante la convocazione della Conferenza predetta.

Il vero è che essa articola un petitum inaccoglibile: se un atto amministrativo non è in concreto eseguibile, la procedura del silenzio-inadempimento non consente di violare l’ordine di competenze legislativamente stabilite.

Parte appellante, al più, potrebbe agire in via risarcitoria per i danni subiti, lamentando il proprio incolpevole affidamento sul contenuto del detto atto: non potrebbe però ottenere, in virtù di tale posizione attiva, che il procedimento amministrativa per cui è causa si “concluda” così come da essa auspicato, sebbene ciò non sia possibile a cagione della insussistenza di un quadro normativo prescrittivo cogente in tal senso.

Non si tratta (come sostenuto da parte appellante) di escludere la “responsabilità” di alcuni degli enti coinvolti: si tratta di – come esattamente colto dal Tar- prendere atto della circostanza che non v’è dovere giuridico di conclusione del procedimento il quanto il procedimento non può concludersi nei termini delineati.

La “responsabilità” che può residuare, è soltanto quella eventuale, risarcitoria, ma un atto ineseguibile non è coercibile soltanto in ragione di ciò, né la procedura del silenzio-inadempimento attivata a ciò si presta.

2.5.4. In sintesi: non è possibile attraverso la procedura del silenzio-inadempimento coartare un ‘amministrazione a rispettare una intesa cui non ha preso parte e da essa non ratificata; e neppure è possibile ottenere per tal via l’adozione di atti discrezionali (quale è, e resta, una variante al PRG).

Le condotte inerti lamentate potrebbero in teoria rilevare laddove si controvertesse, eventualmente, su una responsabilità risarcitoria “precontrattuale” riconducibile al paradigma civilistico di cui agli artt. 1337 e 1338 cc (ed ovviamente laddove venisse in detta sede dimostrato lì incolpevole affidamento in cui l’odierna appellante era incorsa, la superficiale condotta delle Amministrazioni, etc): non certo condurre all’affermazione di un dovere giuridico di concludere un procedimento discrezionale.

3. Conclusivamente, l’appello va disatteso alla stregua delle considerazioni prima esposte.[…]