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FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al tribunale amministrativo per la Puglia, Lecce, l’attuale appellante agiva, con il rito speciale di cui all’art. 21 bis L.1034/1971, per la illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazine comunale sulla diffida con la quale si pretendeva l’adempimento dell’obbligo di provvedere, al fine di ordinare alla controinteressata società […] l’obbligo di realizzare interventi autorizzati.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, osservando che la concessione edilizia del […]1990, atto ampliativo, attribuiva la semplice facoltà di realizzazione e non imponeva l’obbligo di procedere alla trasformazione consistente nell’intervento.
Con l’atto di appello vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’appellante fa presente che il comune […], in data […]1990, aveva autorizzato lavori con previsione della delimitazione interna dei lotti con siepe intervallata da varchi e la delimitazione esterna, da eseguire con cemento a faccia vista.
Poiché i lavori di sistemazione a verde non erano stati realizzati, il Sindaco, in data 11.5.93, ingiunse alla società […], di eseguire immediatamente i lavori.
In data 1.3.1995 il Pretore di Taranto, sezione distaccata di […], rilevando l’omessa realizzazione dei lavori, dichiarò la responsabilità di […], quale amministratore della società suddetta, responsabile del reato di cui all’art. 20 L.47/85, sentenza confermata in Cassazione.
Il comune di […] iniziava procedimento teso alla esecuzione dei lavori, con comunicazione del 23.2.2004 n.8233/03, consistenti nella sistemazione a verde, con avviso notificato anche all’attuale ricorrente […], nella qualità di amministratore condominiale.
Nella suddetta qualità, il […] invitava il Dirigente comunale a finalizzare il procedimento. A tale istanza il Dirigente Settore urbanistico rappresentava che il […] aveva presentato domanda di interesse al condono, per le opere in difformità dalle concessioni edilizie, consistenti nella incompleta sistemazione esterna e recinzione dei lotti suindicati.
A seguito di tale comunicazione, l’attuale appellante notificava atto di diffida diretto a determinare la conclusione del procedimento, evidenziando la inammissibilità del condono, che peraltro non può portare a limitazioni di diritti di terzi.
Con l’appello viene pertanto riproposto il ricorso avverso l’inadempimento dell’obbligo di provvedere, che riguarderebbe la inerzia nella recinzione delle aree esterne dei lotti.
L’appello contesta la sentenza del primo giudice, che ha rigettato il ricorso, non ravvisando atti dai quali si evincerebbe l’obbligo di realizzare gli interventi autorizzati e quindi un obbligo coercibile da parte di terzi.
L’appello è infondato e come tale da rigettare.
L’ordinanza dell’anno 1993 che ordina la esecuzione dei lavori, non impugnata dalla società […], crea senz’altro un obbligo in capo al soggetto destinatario.
Ciò che difetta, nella specie, è l’inadempimento all’obbligo di provvedere da parte della pubblica amministrazione coinvolta.
Infatti, non soltanto il comune […] ha risposto alla diffida inoltrata dal condominio appellante, osservando che era stata presentata istanza di condono – in relazione alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo – facendo in tale modo venire meno la inerzia provvedimentale.
In secondo luogo, la sussistenza di un obbligo coercibile, da parte di altro soggetto nei confronti della amministrazione comunale, anche se ritenuto ancora sussistente, non determina senz’altro un ulteriore obbligo provvedimentale della medesima amministrazione. Al contrario, l’ordine di esecuzione dei lavori, esaurita la fase decisoria, richiede soltanto la fase esecutiva, al fine di realizzare materialmente i lavori eseguiti.
Il rimedio processuale di cui all’art. 21 bis l.tar non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa. Lo scopo dell’istituto è quello di fare ottenere al ricorrente un provvedimento esplicito dell’amministrazione, sicchè ne restano esclusi non solo i casi di silenzio significativo (assenso o diniego), ma anche gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro rispetto, una attività materiale – con corrispondente potestà, non obbligo, dell’amministrazione di tipo esecutivo o esecutoria – e non provvedimentale.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto. […]