Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 5529 del 2008, pubbl. il 06.11.2008

[…]

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-L’Aquila gli appellati, proprietari di un appezzamento di terreno sito in agro di […] interessato dalla esecuzione di lavori di costruzione della variante della s.s.10 tra Teramo e Giulianova, hanno impugnato gli atti di approvazione del progetto dell’opera pubblica e di occupazione di urgenza per l’esecuzione dei lavori, chiedendo anche la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini della disposta occupazione di urgenza e la condanna al risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure ha dichiarato la tardività del ricorso per l’annullamento degli atti approvativi del progetto e di occupazione mentre lo ha accolto per quanto riguarda la declaratoria della intervenuta scadenza dei termini di occupazione di urgenza, con condanna al risarcimento del danno, poiché la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro il […]2005.

Preso atto della intervenuta irreversibile trasformazione e della mancata emissione nei termini previsti del decreto di esproprio e che l’amministrazione non aveva neanche adottato atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 43 DPR 327 del 2001, il primo giudice ha quindi accolto la richiesta di condanna al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza propone appello [… ]spa, che deduce la erroneità della impugnata sentenza, nel punto in cui ha ritenuto che non sia stato adottato alcun atto di esproprio entro il […] 2005; infatti, al contrario, in data 7 novembre 2005 la Prefettura di [… ha emanato il decreto di esproprio rep.n.[…] registrato in data […] al n. […] serie III A e quindi anteriormente alla scadenza dei termini previsti.

Si deduce che ai fini di legge ciò che interessa è che nei termini si sia avuta la adozione dell’atto e non anche la sua notifica.

Si sono costituiti gli appellati proprietari, chiedendo il rigetto dell’appello in quanto l’atto di esproprio non è stato notificato nei termini, riproponendo i motivi dichiarati assorbiti, ma in sostanza sostenendo la tardività del decreto di esproprio; si oppongono inoltre alla produzione della nuova documentazione in appello.

Si è costituita l’ATI […] che insiste per l’accoglimento dell’appello.

Alla udienza pubblica del 17 ottobre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L’appello è fondato.

La questione oggetto della presente controversia riguarda – al fine di ritenere non sussistente la illegittima occupazione degli immobili – la tempestività dell’intervento del decreto di esproprio, che sarebbe stato soltanto adottato ma non anche notificato nei termini previsti ([…]2005).

La parte appellante sostiene che, attesa la natura di atto non recettizio del decreto di esproprio, entro il termine previsto del […] 2005 avrebbe dovuto essere soltanto adottato il relativo provvedimento (adottato in realtà in data 7 novembre 2005 e registrato in data 10 novembre 2005), e non anche necessariamente comunicato.

Al proposito, si è affermato che, per quanto riguarda l’effetto traslativo della proprietà pubblica, esso si verifica dalla data della denuncia del decreto e indipendentemente dalla successiva notificazione del decreto medesimo, la quale, rispetto al decreto, avente natura di atto non recettizio, non è elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo funzione di fare appunto decorrere il termine di opposizione alla stima (così Cassazione civile, I, 15.11.2004, n.21622).

Con riguardo alla eventualità di difetti della notifica, si è ritenuto che il vizio della notifica del decreto di esproprio non incida sulla legittimità del provvedimento quanto piuttosto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e, specialmente, sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’inciso per esercitare le sue facoltà in sede non tanto procedimentale quanto piuttosto processuale (C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1668).

In genere, la notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide sulla esistenza o validità dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo né fuori termine, per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte della autorità emanante al soggetto che sia interessato, salvo che l’atto sia recettizio, nel quale caso la comunicazione incide sulla efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per la impugnativa giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 21 agosto 2006, n.4860).

Alla luce dei su indicati principi, deve ritenersi intervenuto nei prescritti termini il decreto di esproprio adottato nei termini prestabiliti nel procedimento, in quanto il suo effetto proprio, di tipo traslativo della titolarità, avviene già al momento della sua adozione, ancorchè non sia avvenuta entro quei termini la fase integrativa della efficacia, che, nel caso di atto non recettizio, come nella specie, attiene solo alla diversa e successiva fase della comunicazione.

Il Collegio è consapevole della sopravvenienza – rispetto alle pronunce giurisprudenziali menzionate – della nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi 15 e 80 del 2005) e in particolare della previsione dell’art. 21 bis, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

Al proposito, si è anche sostenuto in giurisprudenza (TAR Liguria, I, 8.6.2005, n.985) che l’art. 21 bis come sopra riportato, superando lo schema concettuale della categoria degli atti recettizi (tra i quali non rientrava tradizionalmente il decreto di esproprio) per i provvedimenti limitativi della sfera privata condizionerebbe la efficacia alla comunicazione all’interessato.

Tale considerazione, tuttavia, ad opinione del Collegio, non può valere per il decreto di esproprio che, invero atto ablatorio e quindi per sua natura tra i più incisivi e limitativi rispetto alla sfera giuridica e patrimoniale dei destinatari, è soggetto alla disciplina speciale del testo unico espropriazioni (D.P.R. 327 del 2001) che, all ’art. 13 dispone che, in riferimento al decreto di esproprio entro la scadenza del termine (al fine di non determinare la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), ne richiede la sola emanazione o adozione, non anche la comunicazione.

Va considerato che nella specie la sufficienza della sola adozione o emanazione è rilevante non perché venga lamentata la mancanza di comunicazione, intervenuta successivamente, ma perché si discute sulla tempestività, nei termini previsti per il procedimento, del decreto di esproprio soltanto adottato.

Pertanto, come sostiene parte appellante, è errata la affermazione della mancata emanazione nei termini del decreto di esproprio, in quanto, al fine di valutarne la tempestività, ci si deve riferire soltanto all’intervento della adozione e non anche della comunicazione o notifica del medesimo.

2. Con riguardo alla eccezione relativa alla inammissibilità della produzione di nuovi mezzi di prova in appello, formulata da parte appellata, il Collegio osserva che in linea di principio non sono ammessi in grado di appello nuovi mezzi di prova che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., potevano essere proposti in primo grado (C. Stato, VI, 27.7.2007, n.4166).

E’ vero però che il divieto di nuove prove in appello ex art. 345 cpc si riferisce esclusivamente alle prove costituende e non riguarda i documenti che, in quanto prove precostituite, possono essere prodotti anche in secondo grado (ex plurimis, C. Stato, IV, 10.7.2007, n.3910).

Nella specie, inoltre, la produzione documentale riguarda proprio gli atti di adozione del decreto di esproprio, della cui tempestività o meno si discute, ai fini della sussistenza della illiceità della occupazione.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto […]