Consiglio di Stato, Sez. Quinta, Sentenza n. 3097 del 2014, pubbl. il 17/06/2014

[…]

FATTO e DIRITTO

1.- Il Sindaco del Comune […] ha ingiunto, con ordinanza n. […] del […]1994, la demolizione di opere edilizie, eseguite in assenza del provvedimento concessorio, al signor […], che ne ha chiesto l’annullamento con il ricorso n. 525 del 1994 al T.A.R. Friuli Venezia Giulia.

Successivamente, dopo la reiezione di una domanda di condono edilizio e di un progetto di ripristino delle opere abusive nelle more presentati dall’interessato (dopo che il Sindaco aveva intimato la presentazione di un progetto di demolizione), veniva redatto verbale di accertamento di inottemperanza alla ingiunzione a demolire prot. n. […] del […]2001, che è stato notificato in data 27 giugno 2001, in allegato a nota sindacale n. […] del […]2001, impugnati con motivi aggiunti.

2.- Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. ha respinto il ricorso contro la ingiunzione di demolizione ed ha riconosciuto la inammissibilità e la infondatezza dei primi due motivi aggiunti, accogliendo invece il terzo, in quanto l’atto di accertamento della inottemperanza non indicava l’area di sedime e quella di pertinenza urbanistica del fabbricato abusivo, rendendo assolutamente incerto l’oggetto della disposta acquisizione da parte del Comune; il T.A.R. ha quindi annullato l’atto di accertamento della inottemperanza, da rinnovare secondo le indicazioni contenute in sentenza.

3.- Con il ricorso in appello in esame il Comune […] ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R., deducendo che l’atto di accertamento impugnato era costituito solo dalla certificazione effettuata dai vigili urbani circa la mancata ottemperanza all’obbligo di demolire e non poteva costituire da solo titolo idoneo alla intavolazione della proprietà, anche perché, in base all’art. 101 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, il Sindaco è competente ad emettere il formale atto di accertamento di inottemperanza con indicazione delle pertinenze urbanistiche.

Con atto depositato il 19 settembre 2003, si è costituito in giudizio il sig. […], che ha dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la sua reiezione.

5.- Con memoria depositata il 7 gennaio 2014, la parte resistente ha sostanzialmente ribadito tutte le tesi e richieste in precedenza formulate.

6.- Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2014, il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione

7.- La Sezione ritiene che le censure formulate con l’atto di appello siano insuscettibili di accoglimento.

7.1.- La sentenza appellata ha annullato l’atto di accertamento della inottemperanza a demolire, rilevando che l’atto impugnato era costituito solo dalla certificazione, effettuata dai vigili urbani, della mancata ottemperanza da parte del […] all’obbligo di demolire, che non poteva pertanto costituire titolo idoneo alla intavolazione della proprietà (occorrendo un formale atto di acquisizione, avente il contenuto previsto dalla legge).

Nel contestare la sentenza, il Comune ha dedotto che alla certificazione effettuata dai vigili urbani avrebbe poi fatto seguito un ulteriore provvedimento recante l’esatta indicazione di tutti gli estremi necessari a costituire titolo idoneo al trasferimento coattivo del diritto dominicale.

L’amministrazione ha altresì richiamato la giurisprudenza rilevante in materia, per la quale è “valido l’atto che per sua natura non è suscettibile di essere lesivo del diritto del proprietario” e sarebbe quindi inammissibile la impugnazione del verbale di riscontrata inottemperanza all’ordine di demolizione sino a quando non sia stato emesso un provvedimento che abbia fatto propri i risultati di detto verbale, deducendo che la certificazione – quale atto meramente ricognitivo di una situazione di fatto – non poteva comportare effetti nella sfera giuridica del proprietario, anche perché, in base all’art. 101 della l.r. n. 52/1991, il Sindaco è competente ad emettere il formale atto di accertamento di inottemperanza con indicazione delle pertinenze urbanistiche, con atto non emanabile prima dell’accertamento della circostanza se sia stato ottemperato o meno all’ordine di demolizione.

7.2.- Osserva la Sezione che, come evidenziato dall’appellato, i motivi aggiunti in primo grado hanno impugnato anche l’atto n. 12116 del 14 giugno 2001 del Sindaco, di trasmissione, ai sensi dell’art. 101 della l.r. F.V.G. n. 52/1991, del verbale di accertamento di inottemperanza n. 699/01 del 14 giugno.2001 del responsabile dell’Ufficio Tecnico Rip. Urbanistica, oltre al verbale stesso.

L’appellante ha richiamato le censure di primo grado, per la parte in cui è stato dedotto che l’atto sindacale impugnato con i motivi aggiunti, emanato dalla Autorità competente e motivato “per relationem” all’allegato verbale di accertamento, è stato annullato dal T.A.R. con condivisibili motivazioni perché non conteneva, come invece dovuto, la specifica indicazione dell’area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, individuate ex art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985, da acquisire gratuitamente.

7.3.- Ritiene il Collegio che fondamentale, ai fini della decisione, sia la circostanza, evidenziata dall’appellato e che trova riscontro negli atti depositati in giudizio, che con i motivi aggiunti erano stati impugnati, per vizi propri, non solo il verbale di accertamento n. […] del […]2001 del responsabile dell’Ufficio Tecnico Rip. Urbanistica, ma anche l’atto n. […] del […]2001 del Sindaco, di trasmissione, ai sensi dell’art. 101 della l.r. F.V.G. n. 52/1991, del medesimo verbale.

7.4.- In generale va rilevato che il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, ma per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l’esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate.

Il relativo provvedimento – che non deve indicare l’interesse all’adozione della misura, stante la sua natura interamente vincolata – necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834), dal momento che costituisce titolo per l’immissione in possesso dell’opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015).

Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo, che si verifica “ope legis” a seguito dell‘inottemperanza all’ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto ulteriore alla semplice identificazione dell’abuso, l’individuazione dell’ulteriore area, la cui acquisizione è parimenti doverosa secondo la disciplina dettata dall’art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985 (rilevante nel presente giudizio ratione temporis), va motivata, volta per volta, con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l’ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1881).

7.5.- Nel particolare caso di specie il provvedimento sindacale n. […] del […]giugno 2001, avente ad oggetto “Accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire”, come già evidenziato, è stato notificato in data 27 giugno 2001 all’appellato unitamente al verbale di accertamento della inottemperanza n. […] del […]2001, ed ha richiamato espressamente il disposto dell’art. 101 della l.r. F.V.G. n. 52/1991, come successivamente modificata ed integrata.

L’art. 101 ha stabilito:

– al comma 3, che, “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime nonché l’area di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”;

– al comma 4, che “la quantificazione dell’area di pertinenza dell’opera abusiva, da acquisire, è effettuata applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria nella misura più contenuta della zona del territorio comunale in cui l’opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe”;

al comma 7, prescrive che “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato del verbale di accertamento stesso, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l’iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente”.

Il verbale di accertamento era stato recepito dall’indicato atto n. […] del […]2001 del Sindaco, al quale va riconosciuto valore provvedimentale (avendo concluso il procedimento), stante l’oggetto, sopra indicato, dello stesso e la circostanza che conteneva l’espressa indicazione che il verbale veniva notificato ai sensi di detto art. 101 della l.r. n. 52/1991, con motivazione “per relationem” al contenuto dell’allegato verbale, sicché costituiva titolo per l’acquisizione di diritto del bene al patrimonio comunale e per la trascrizione nei registri immobiliari.

In quanto tale, come condivisibilmente ritenuto dal T.A.R. con la impugnata sentenza, il medesimo atto sindacale avrebbe dovuto contenere l’esatta individuazione e l’elencazione delle opere e le relative pertinenze urbanistiche: non avendo precisato tali elementi ed esposto le relative ragioni, va confermata la sentenza impugnata che ne ha disposto l’annullamento.

8.- Il ricorso in appello in esame deve essere conclusivamente respinto […]