Consiglio di Stato, Sez. Quinta, Sentenza n. 4107 del 2003, pubbl. il 10 luglio 2003

[…]

FATTO

La società […] esercita l’attività di produzione di cementi con impianti ubicati su un terreno di proprietà del signor […], in zona che il piano urbanistico comunale destina a opere e impianti pubblici e che, sui preesistenti manufatti non conformi a tale destinazione, consente soltanto opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (interventi, dei quali lo strumento urbanistico reca la definizione). Nel 1993 […] ha effettuato opere di ammodernamento dell’impianto, per poter produrre anche asfalto, e il comune, con la prima delle due ordinanze indicate in epigrafe (n. […] del 1993), ha ordinato la demolizione, sia a […] sia al signor […], delle “opere in calcestruzzo armato e in armatura quali basamenti per un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi”. […] e il signor […] con ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige notificato il 26 novembre 1993 (procedimento di primo grado 362/1993) hanno impugnato il provvedimento.

Con tre motivi d’impugnazione i ricorrenti sostenevano: 1) l’estraneità del signor […] ai fatti; 2) che trattavasi di manutenzione ordinaria, che non necessitava né di concessione né di autorizzazione; 3) l ’incompetenza dell’assessore ad emanare l’atto. Il tribunale di giustizia amministrativa ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’esecutività del provvedimento impugnato. Con la seconda delle due ordinanze (n. […] del 1993), l’assessore all’urbanistica ha confermato l’ordine di demolizione, aggiungendo, alle opere già indicate nel primo provvedimento, gli impianti installati su di esse. La società […] nel frattempo aveva chiesto la concessione edilizia in sanatoria, e il comune ha respinto la domanda perché l’opera ricadeva sia nella fascia di rispetto autostradale sia in zona destinata ad opere e impianti pubblici. Questi ultimi due provvedimenti, la seconda ordinanza di demolizione e il diniego di concessione edilizia, sono stati impugnati da […] con ricorso al tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige notificato il 10 marzo 1994 (procedimento di primo grado 122/1994). A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) il comune aveva illegittimamente reiterato una demolizione sospesa dal giudice amministrativo; 2) il signor […] era estraneo ai fatti; 3) il provvedimento di demolizione era privo di motivazione, non indicando i presupposti di diritto sui quali veniva emanato; 4) il diniego di concessione edilizia era illegittimo, perché le opere erano di manutenzione, o ordinaria o straordinaria; 5) un impianto per la produzione d’asfalto, soltanto appoggiato a piattaforme di cemento, non necessita di concessione edilizia; 5) il provvedimento di demolizione, non preceduto da una richiesta d’integrazione del progetto, era ingiusto. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa con la sentenza indicata in epigrafe ha riunito i ricorsi e li ha respinti. Quanto al motivo concernente la posizione del signor […] ha rilevato che l’articolo 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ripetuto dall’articolo 3 della legge provinciale di Bolzano 21 gennaio 1987 n. 4, non esclude espressamente, dal novero dei destinatari degli atti repressivi in materia edilizia, il proprietario del suolo, a carico del quale esiste una presunzione di responsabilità; ha poi stabilito che le opere, consistite nell’abbattimento dell’intero impianto, nell’abbassamento di un muro da sei metri a un metro, dell’emanazione delle vasche esistenti, nella costruzione di una cabina d’acciaio su piattaforme di cemento e nell’erezione di pilastri metallici di notevoli dimensioni, costituiscono trasformazione urbanistica del territorio comunale, soggetta a concessione edilizia. Appellano […] e il signor […], censurando la motivazione della sentenza e riproponendo le originarie censure, fuorché quella d’incompetenza.

DIRITTO

L’appello del signor […], o per la parte concernente l’ingiunzione di demolizione anche al signor […], proprietario locatore del terreno, non è fondato. Vero è che la legge 28 febbraio 1985 n. 47, contenente norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e di sanzioni, all’articolo 6 prevede la sogezione alle sanzioni vere e proprie, cioè delle pene pecuniarie (come oggi è meglio specificato dall’articolo 29 del testo unico delle disposizioni in materia edilizia emanato con decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380) solo per il titolare della concessione, per il committente dei lavori e per il costruttore, ma ciò non esclude che il proprietario del terreno, diverso dal committente dei lavori, possa e anzi debba esser destinatario dell’ordine di demolizione di ciò che è costruito sul suo terreno e di cui egli perciò è proprietario (articolo 934 codice civile); ed anzi semmai egli avrebbe ragione di dolersi se il comune lo tenesse estraneo alla procedura di demolizione di opere che potrebbero essere anche state realizzate a sua insaputa.

Il Collegio osserva poi che il diniego di concessione era fondato su due distinti motivi, cioè che le opere erano in zona di rispetto autostradale e che esse eccedevano quanto consentito nella zona destinata ad impianti pubblici. I ricorrenti non hanno mai contestato il primo motivo di diniego, e tanto è sufficiente per ritenere inammissibile l’impugnazione del diniego di sanatoria. Per il rimanente, l’argomento essenziale dell’appello è che tutte le opere edilizie che non consistano nella realizzazione di edifici, intesi come vani chiusi destinati alla sosta e al lavoro delle persone, vanno classificate come opere di manutenzione e non costituiscono trasformazione urbanistica del territorio comunale richiedente concessione edilizia. Il motivo è infondato. Benché le definizioni dei vari tipi d’intervento edilizio, sia legislative sia del piano regolatore del comune di […], per lo più si attaglino al caso degli edifici, rimane la regola essenziale, posta dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull’edificabilità dei suoli, che la concessione edilizia occorre per tutte le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (oggi, secondo l’articolo 10 del testo unico n. 380 del 2001, per ogni “costruzione”) e non certo soltanto per gli edifici; sempreché, naturalmente, non si tratti di tipi di opere per il quale la legge specificamente esclude la necessità di concessione. Sotto questo profilo la tesi degli appellanti, che le opere in questione vadano classificate come manutenzione perché non sono edifici e non richiedono concessione, è una petizione di principio, mentre gli appellanti non contestano l’entità dello opere, analiticamente descritte nella sentenza impugnata e certamente costituenti trasformazione del territorio comunale. L’appello, in conclusione, dev’essere respinto […]