Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 1693 del 2018, pubbl. il 16/03/2018

[…]

FATTO e DIRITTO

1. È appella la sentenza del T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 933/2017, di reiezione del ricorso proposto dalla […] avverso l’ordinanza di demolizione, emanata dal Comune di […], avente ad oggetto l’esecuzione di lavori in difformità sull’immobile originariamente destinato a deposito agricolo a servizio del fondo di proprietà, sito […], ricadente in zona omogena “E-zona agricola-sottozona E2” del vigente P.R.G., nonché vincolata ai sensi del d.Lgs n. 42/04.
2. Sul rilievo – in forza della verificazione disposta in fase istruttoria – dell’acclarata realizzazione abusiva, in zona vincolata, di un’unità abitativa al posto del manufatto originariamente destinato a deposito, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, ha respinto il ricorso.
3. Appella la sentenza la […]. Resiste il Comune di […].
4. Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo ed il secondo motivo d’appello, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel fondare il decisum sull’esito della verificazione.
6. I motivi sono infondati.
6.1 Il procedimento sanzionatorio ha preso avvio da due distinti accertamenti eseguiti sui luoghi di causa il 14 luglio 2014 e il 19 agosto 2014, effettuati rispettivamente dal Comando della polizia locale e dalla Guardia di Finanza.
L’immobile è stato sequestrato (cfr. verbale del 12 agosto 2014) ed è stato fatto oggetto di analitico riscontro sulla misura e sulla natura delle opere, realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 2/12, rilasciato per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo e di manutenzione straordinaria del deposito agricolo.
6.2 Il T.A.R, ad ulteriore implementazione del quadro fattuale e della situazione dei luoghi, ha disposto la verificazione e un successivo approfondimento di cui alla relazione conclusiva depositata dal verificatore il 4 aprile 2017.
6.3 L’esito dell’accertamento tecnico è univoco e conforme con le relazioni (fotografiche e metriche) depositate a corredo dei verbali di sopralluoghi effettuati dagli organi ispettivi.
6.4 Da essi emerge che il manufatto era stato modificato nelle altezze (cfr., l’altezza interna aumentata di 64 cm), nei prospetti (cfr., chiusura della porta al lato ovest, trasformazione della finestra in balcone su lato sud, pavimentazione del terrazzino non contemplata), e, per quel che qui più rileva, nella destinazione, modificata da deposito agricolo ad abitazione, con l’avvenuta realizzazione di un angolo cottura non previsto nell’originario titolo edilizio.
6.5 Modificando la destinazione d’uso, aumentando la volumetria e variando i prospetti del fabbricato agricolo, l’appellante ha realizzato interventi in difformità essenziali ai sensi dell’art 32, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Tali opere in difformità – va sottolineato – sono state eseguite su un immobile ricadente in area ricompresa nel perimetro del PUT, quindi assoggettata a vincolo paesaggistico, e qualificata dal PRG come Zona E2, ove sono consentiti interventi di solo restauro.
7. Con il terzo, quarto e quinto d’appello, l’appellante, lamentando la violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere, deduce che le difformità riscontrate dagli organi ispettivi e dal verificatore sarebbero marginali e non in grado di determinare “il passaggio da una categoria funzionale all’altra del manufatto” e l’irrogazione della sanzione della demolizione
8. Il motivi sono infondati.
8.1 Quanto ai dati tecnici rilevati dai verbalizzanti, va osservato che il verbale d’accertamento costituisce prova privilegiata dei fatti in esso attestati, non suscettibile di essere genericamente contestata.
8.2 Quanto alla qualificazione giuridica delle difformità, secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. 380/2001, gli interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati, anche quando incidono solo sui volumi tecnici, variazioni essenziali.
8.3 Nel caso di specie, tali disposizioni trovano applicazione, in quanto è pacifico che l’area interessata dagli interventi abusivi sia classificata nel vigente P.R.G. come “E-zona agricola –sottozona E2” ricompresa nel PUT, e come tale vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
8.4 Ne consegue che, come correttamente ha rilevato il T.a.r., l’intervento de quo, atteso il regime vincolistico cui il bene è sottoposto, andrebbe comunque considerato come variazione essenziale.
8.5 La qualificazione in termini di variazione essenziale dell’intervento edilizio contestato determina l’inapplicabilità dell’istituto previsto dall’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 (la sanzione pecuniaria in sostituzione della demolizione).
8.6 Il d.P.R. n. 380 del 2001 distingue, infatti, ai fini sanzionatori, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34. Per i primi, è senz’altro prevista la demolizione delle opere abusive; mentre solo per i secondi la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenite la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria.
8.7 La qualificazione in termini di variazione essenziale implica, dunque, l’impossibilità di applicare la sanzione pecuniaria, a prescindere dalla prova dell’esistenza di un pregiudizio per la parte eseguita in conformità. […]