Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Sentenza n. 2651 del 2015, dep. il 26/05/2015

[…]

FATTO e DIRITTO

1.– Il […] ha proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria un’azione avverso il silenzio del Comune […] in ordine ad una istanza del […]2013 volta ad ottenere il riesame di questioni controverse afferenti le concessioni demaniali n. […] e n. […] del 2002 relative a un’area di 2100 mq sita nel predetto Comune, località […] e adibite a stabilimento balneare.

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 20 marzo 2014, n. 458, ha rigettato il ricorso, rilevando che, nella specie, l’istanza era finalizzata ad ottenere il riesame di atti di revoca che, essendo caratterizzati da discrezionalità, non fanno sorgere un obbligo di provvedere. Si è, pertanto, ritenuto non configurabile uno dei presupposti per la condanna dell’amministrazione a provvedere.

2.– Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.

In particolare, egli ha dedotto che non aveva chiesto la revisione di un atto di autotutela ma aveva presentato una domanda di rinnovo delle concessioni e il «conseguente annullamento del procedimento di revoca avviato». La titolarità di una posizione qualificata avrebbe imposto all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso. Egli ha anche dedotto come la pretesa sia fondata nel merito. In particolare, ha affermato che, avendo presentato regolare istanza di rinnovo, alla data del […] 2009 il rapporto concessorio era ancora in corso, con la conseguenza che lo stesso doveva intendersi prorogato sino al 31 dicembre 2015 alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni di legge).

2.1.– Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

2.2.– La Sezione, con ordinanza 18 febbraio 2015, ha disposto che le parti depositassero l’atto del Comune dell’ […] 2010, n. […]. L’adempimento è stato effettuato con deposito in data 28 febbraio 2015.

2.3.– La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 21 aprile 2015.

3.– L’appello non è fondato.

3.1.– L’azione avverso il silenzio presuppone, ai sensi dell’art. 31 Cod. proc. amm., che sussista un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’amministrazione si sia già pronunciata in ordine all’istanza con provvedimento espresso. Diversamente le domande presentate, in mancanza di rilevanti sopravvenienze, costituirebbero un mezzo per aggirare il termine perentorio di impugnazione.

3.2.– Nel caso di specie, dagli atti del giudizio risulta che la vicenda in esame si è sviluppata secondo le sequenze di seguito riportate:

– il […] ha ottenuto dal Comune il rilascio di due concessione demaniali n. […] e n. […] del 2002, con scadenza nel dicembre 2007;

– in data […] 2007 l’interessato ha presentato al Comune un’istanza per la prosecuzione dell’attività di stabilimento balneare;

– con atto del […]2010 n. […] il Comune ha avviato il procedimento di revoca delle concessioni, sul presupposto che erano scadute e non erano state rinnovate nei termini di legge;

– con atto del […] maggio 2010, n. […] il Comune ha sospeso il procedimento di revoca, al fine di accertare la procedura da seguire;

– con nota […] ottobre 2010, n. n. […], acquisito al giudizio a seguito della disposta istruttoria, il Comune ha rilevato che il […] fosse privo di qualsiasi titolo concessorio «non avendo prodotto richiesta di rinnovo» delle citate concessioni;

In questo quadro si inserisce l’istanza del […] luglio 2013, con la quale si è chiesta la «revisione» della pratica agli atti del Comune.

Tale istanza non era volta, come ritenuto dal primo giudice, ad ottenere la revisione di un atto di autotutela, in quanto l’amministrazione, come sopra esposto, aveva solo avviato e poi sospeso la procedura di revoca.

Nondimeno, l’istanza, anche a ritenere che vi si chiede il rinnovo delle concessioni, non ha ugualmente fatto sorgere un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione comunale.

Il Comune, infatti, si era già pronunciato sull’istanza con il citato atto n. […] del 2010, rilevando, dopo avere ricostruito la successione degli atti posti in essere nel tempo, come non sussistessero i presupposti per il rinnovo delle concessioni. In mancanza di sopravvenienze rilevanti non sussisteva, pertanto, alcun obbligo di provvedere.

In definitiva, dunque, la mancanza di un obbligo di provvedere non sussisteva ancorché per ragioni diverse da quelle prospettate dalla sentenza impugnata.

4.–L’accertata assenza di un inadempimento giuridicamente rilevante comporta, conseguentemente, il rigetto dell’appello […]