Consiglio di Stato Sez VI 15 Luglio 2010 n. 4557

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

[…]
3. L’ appellante Comune di […] contesta, quindi, le valutazioni di merito effettuate dal T.a.r. della Campania in ordine alla dedotta carenza di legittimazione della società […] a chiedere la autorizzazione alla installazione della stazione radio base di cui si discute, avendo ritenuto al riguardo, il giudice adito, incongrue le motivazioni dell’Amministrazione comunale per essere il decreto legislativo n. 259/2003 norma speciale rispetto al T.U. n. 380 del 2001

In proposito deve osservare il Collegio che nei sensi ora accennati è l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato e che, circa il dedotto rilievo secondo cui la parte ricorrente non aveva provato nella specie di essere proprietaria del bene o di averne la disponibilità, va evidenziato che la società appellata aveva versato in atti il relativo contratto di locazione, sicché appare evidente che nel caso in esame sia stata fornita prova adeguata del possesso dell’area, avendo dimostrato la ricorrente originaria di avere stipulato appunto apposito contratto con il proprietario dell’area interessata alla realizzazione dell’opera in questione.

D’altra parte, la costante giurisprudenza amministrativa in ordine alla violazione della legge n.10/1977, ha più volte chiarito che, ai sensi dell’art. 4 L.28.1.1977 n.10, la domanda volta al rilascio della concessione edilizia può essere presentata anche da persona diversa dal proprietario, purché il richiedente abbia titolo a disporre del suolo e che la materiale disponibilità dell’area da parte dell’istante, anche se persona diversa dal proprietario, costituisce titolo idoneo al rilascio della concessione edilizia, per cui può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia, non solo il proprietario, ma anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto i titolari di un diritto reale, ovvero i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore, come appunto avvenuto nel caso in esame.

4. Con altra doglianza, la gravata pronuncia viene criticata poi per aver ritenuto inapplicabile alla materia della telefonia mobile il T.U dell’edilizia n.380 del 2001.

Anche tale censura è priva di fondamento.

Ed invero, in proposito, la giurisprudenza è attestata nel senso che per la installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso di costruire, essendo subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (c.d. codice delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3 lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380 (cfr., tra le tante Cons. St, Sez. VI 21.1.2005 n.100).

La disciplina dettata dal D.Lgs 259/2003 costituisce, in definitiva, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell’edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.

La compiutezza della disciplina di cui al D.Lgs n.259/2003, fa ritenere, dunque, che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U dell’edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali; il che è desumibile, d’altronde, dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs 259/2003, di semplificare l’attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica.
[…]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010