Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3282 del 2020, pubbl. il 25/05/2020

[…]

Premesso che:
– deve dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento di […], posto che l’essere stati autori di esposti o denunce non vale, di per sé, a fondare la legittimazione ad intervenire, essendo invece essenziale che l’interventore ad opponendum tragga, sia pur di riflesso, una qualche utilità personale dal provvedimento impugnato e quindi dalla reiezione del ricorso, non riconducibile ad una mera generica pretesa alla legalità dell’agire amministrativo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 1669/2014);
rilevato che:
– la controversia all’esame del Collegio attiene alla pretesa creditoria del Comune […], avente ad oggetto la somma dovuta per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria del …. 2008 (n. …/08);
– la società appellante si è opposta a tale pretesa con ricorso al T.A.R. per la Campania, eccependo l’intervenuta prescrizione di tale credito;
– con la sentenza n. 100 del 20 gennaio 2020, il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che: a) trova applicazione nella specie il termine di prescrizione decennale, trattandosi di oblazione ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001; b) la nota inviata dal Comune n. … del … 2008 ha interrotto il termine di prescrizione;
– con l’atto di appello si deduce l’inesistenza della notifica dell’atto n. … del … 2008 e si insiste nel sostenere che il termine di prescrizione applicabile sarebbe quinquennale e non decennale;
considerato, quanto a quest’ultima questione, che:
– il termine di prescrizione applicabile è stato correttamente individuato dal T.A.R. in dieci anni in conformità all’orientamento della giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato n. 8181/2019 e n. 4514/2019); invero, la somma richiesta in pagamento altro non è se non il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del T.U. edilizia che deve essere versato, nella peculiare fattispecie di cui all’art. 36 del T.U., in misura doppia;
– dal tenore letterale del citato art. 36 (“il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia”) non emerge in alcun modo il frazionamento della somma, ivi prevista a titolo di oblazione, in una quota riconducibile al contributo di costruzione ed in una quota a titolo di vera e propria sanzione a cui sarebbe applicabile la l. 689/81 ed il termine di prescrizione ivi previsto, come prospettato dall’appellante;
– da un altro punto di vista, deve in ogni caso ricordarsi che, secondo l’indirizzo dominante, in materia di violazioni edilizie, le sanzioni non hanno una funzione punitiva di un comportamento illegittimo alle quali si attagliano i principi di cui alla l. 689/81, ma sono misure volte a garantire il ripristino della legalità violata, aventi carattere reale; a conferma di tale assunto deve ricordarsi che, tra i soggetti legittimanti all’ottenimento del titolo in sanatoria ai sensi dell’art. 36, possono annoverarsi anche coloro i quali non sono direttamente responsabili dell’abuso, rispetto ai quali non appare pertanto configurabile una sanzione afflittiva sul modello della l. 689/81;
ritenuto, quanto alla dedotta inesistenza della notifica dell’atto n. … del … 2008, che:
– il motivo sia inammissibile nella presente fase di appello, in quanto in violazione dell’art. 104 c.p.a., trattandosi di una questione mai sollevata durante il giudizio di primo grado, dove il Comune aveva già prodotto la relata del messo notificatore (doc. 4 del fascicolo di primo grado) dalla quale risultava che la nota di determinazione oneri n. … risultava notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data … 2008;
– a fronte di tale produzione documentale, l’allora parte ricorrente nulla eccepiva;
– inoltre, nello stesso ricorso di primo grado, era la stessa parte appellante a riferire – senza in alcun modo disconoscere la circostanza o criticare il procedimento di notifica – della richiesta di pagamento del Comune portata dalla predetta nota (testualmente a pg. 3 del ricorso di primo grado si legge: “il Comune […], con nota prot. n…., ha chiesto “il pagamento dell’importo a saldo della sanzione pari ad € 47.643,25”, mentre nel capoverso immediatamente successivo parte ricorrente così si esprime: “nel successivo termine di 5 anni trattandosi di sanzione…la P.A. non ha adottato alcun atto interruttivo. Sicché, il diritto a conseguire detto importo si è, comunque, definitivamente prescritto”; nello sviluppare il primo motivo di ricorso, parte ricorrente a pg. 5 ribadisce quanto segue: “in data …, (il Comune) ha chiesto “il pagamento dell’importo a saldo della sanzione pari ad € 47.643,25”. A partire – al più – da tale ultima data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, il quale è definitivamente scaduto, in mancanza di qualsivoglia atto interruttivo, al più in data …2013”);
– non possa avere accesso in sede di impugnazione un motivo volto a contestare la prospettazione fornita dalla stessa parte ricorrente durante il precedente grado di giudizio, durante il quale, oltretutto, alcuna eccezione è mai stata sollevata anche dopo la produzione in giudizio della relata di notifica poi contestata in questa sede; […]