Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 310 del 2019, pubbl. il 14/01/2019

[…]

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 449 del 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata – Sede di Potenza – ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, […], volto ad ottenere l’annullamento del permesso di costruire 2 febbraio 2010, n. 2, rilasciato dal Comune […] al controinteressato […].

2. L’originaria ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il controinteressato, […], si era costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato, mentre il Comune […] ritualmente evocato in giudizio non si era costituito.

4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata, dopo avere rilevato preliminarmente la tardività del deposito dei documenti e delle memorie depositate dal controinteressato in prossimità dell’udienza pubblica, ha respinto il ricorso sui seguenti rilievi:

a) con la prima censura, era stata sostenuta l’illegittimità del permesso di costruire, per aver omesso il Comune di verificare, in violazione degli articoli 1122 e 1102 del codice civile, nonché in violazione dell’art. 20, comma 3, dpr 380/2001, il pregiudizio arrecato dall’intervento progettato alla staticità, nonché al godimento del muro da parte della originaria ricorrente comproprietaria dell’edificio, poiché l’intervento avrebbe pregiudicato la staticità dell’edificio e determinato l’alterazione della destinazione d’uso comune del muro perimetrale, sottraendo il muro comune stesso alla sua funzione di delimitazione e protezione dell’edificio;

b) in contrario senso, però, doveva porsi in luce che:
I) quanto al dedotto pregiudizio alla staticità dell’edificio, la censura era inammissibile per genericità, poiché non era stato specificato adeguatamente in che modo ed in che misura l’ampliamento dell’apertura preesistente sul muro perimetrale avesse influenzato la staticità dell’edificio; ciò anche alla luce della circostanza- controdedotta dal controinteressato e non contestata dalla originaria ricorrente- in ordine alla demolizione solo di parte del muro sottostante la finestra (circa 20 cm), non incidente sullo schema statico dell’edificio;
II) con riferimento al pregiudizio arrecato al godimento da parte della originaria ricorrente del muro perimetrale dell’edificio, era rimarchevole sottolineare che, in sede di rilascio di un titolo edilizio, l’amministrazione non era tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico- documentali circa gli effetti pregiudizievoli dell’intervento progettato sui diritti reali vantati da terzi sulle parti comuni dell’edificio o sull’incidenza dell’intervento su vincoli reali gravanti sull’edificio, essendo sufficiente a norma dell’art. 11 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (in base al quale “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” ) l’esibizione di un titolo che formalmente abilitasse l’istante ad ottenere il provvedimento, il cui rilascio faceva comunque sempre salvi i diritti dei terzi;

c) nella fattispecie, l’intervento di ristrutturazione assentito non afferiva l’area di proprietà della originaria ricorrente, né risultava che la finestra del muro perimetrale dell’edificio, trasformata in porta, fosse asservita ad uso della originaria ricorrente;

d) non poteva infatti sostenersi, anche alla luce della pronunzia del Consiglio di Stato n. 1654/2007, che la demolizione di una parte del muro perimetrale corrispondente alla porzione sottostante la preesistente finestra (trasformata in porta) non fosse riconducibile a quell’utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche della cosa stessa a detto utilizzo funzionali, che l’art. 1102 del codice civile consentiva comunque al partecipante alla comunione, sì che il relativo titolo abilitativo edilizio non abbisognava della prestazione di quel consenso, nel caso specifico mancato; la modifica dell’apertura – già esistente – sul muro perimetrale non comportava ostacoli al godimento dello stesso da parte della originaria ricorrente compartecipe alla comunione, né il Comune era tenuto ad effettuare complesse verifiche in ordine ai generici asseriti pregiudizi relativi al rischio di effrazioni derivanti dall’allargamento di tale apertura sul muro dell’immobile; l’art. 1102 c.c. consentiva al condomino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva purché ne fosse consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne fosse alterata la destinazione (elementi, questi, che non potevano apparire pregiudicati nel caso di specie dal semplice ampliamento e trasformazione in porta della finestra già aperta sulla porzione dell’immobile di proprietà del controinteressato, in presenza di una espressa e dichiarata necessità – come si evinceva dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire – di adeguare l’immobile alla normativa igienico sanitaria in termini di maggior areazione e illuminazione ed in assenza di alcun elemento atto a comprovare l’asservimento dell’area relativa a tale apertura all’uso da parte della ricorrente);

e) da quanto rilevato discendeva che:
I) alcun difetto di istruttoria era riconducibile all’amministrazione, la quale aveva rilasciato il permesso di costruire in presenza del titolo di proprietà sulla porzione immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione, facendo espressamente salvi i diritti dei terzi;
II) ciò in quanto la espressa clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi esimeva dunque il Comune dallo svolgimento di complessi accertamenti in ordine all’asserito pregiudizio subito dalla originaria ricorrente per via della riduzione della sua utilità dall’uso comune del muro perimetrale e dell’esposizione dell’edificio a rischio effrazioni;

f) anche la seconda doglianza, incentrata sulla asserita illegittimità dell’impugnato permesso di costruire, in tesi rilasciato in violazione degli articoli 25, comma 1, e 27, comma 15, del regolamento comunale a tutela del decoro estetico e architettonico degli edifici (in quanto gli elaborati al progetto assentito non recavano le ornie degli infissi) appariva inaccoglibile, posto che con l’esibizione della documentazione fotografica allegata alla memoria di costituzione da parte del controinteressato era stato comprovato che al termine dei lavori di ristrutturazione in questione erano state installate nuove ornie, non a difformi da quelle poste a decoro delle altre aperture del fabbricato (circostanza, quest’ultima, rimasta incontestata ex art. 64 cpa).

4. L’originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione, criticandola sotto ogni angolo prospettico, e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha riproposto, attualizzandole rispetto alla motivazione dell’impugnata decisione, le medesime doglianze invano prospettate in primo grado.

5. In data 20 febbraio 2012 il controinteressato appellato si è costituito, depositando una articolata memoria, ed ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

10. In data 19 novembre 2018 il controinteressato appellato ha depositato una ulteriore memoria, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi, ed ha depositato il provvedimento ex art. 703 c.p.c. reso dal Tribunale di Potenza con il quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla odierna appellante per turbative del possesso con riferimento ai medesimi lavori assentiti con il titolo abilitativo contestato nell’odierno giudizio.
In data 23 novembre 2018 l’appellante ha depositato una memoria di replica, puntualizzando e ribadendo le proprie censure.

11. Alla odierna pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue.

2. Osserva il Collegio che il ricorso di primo grado prospettava una unica doglianza, con la quale si lamentava che l’intervento edilizio assentito recasse pericolo alla staticità dell’edificio, e – considerandosi quali norme interposte quelle contenute nel regolamento comunale – recasse pregiudizio all’estetica ed al decoro dell’edificio medesimo, risolvendosi anche in un abuso dell’utilizzo delle parti comuni.

3. Il Ta.r. ha preliminarmente chiarito che gli atti dell’amministrazione sono risultati legittimi, in quanto era sufficiente (a norma dell’art. 11 comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 in base al quale “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”) l’esibizione di un titolo che formalmente abilitasse l’istante ad ottenere il provvedimento, il cui rilascio faceva comunque sempre salvi i diritti dei terzi.

4. L’appellante ha censurato blandamente tale capo di decisione, sostenendo che comunque spettasse pur sempre al Comune verificare (alla luce della documentazione che l’odierna appellante medesima aveva prodotto) se tutte le disposizioni in punto di edificazione fossero state rispettate, ed ha molto insistito sull’asserita lesività dei lavori eseguiti (apertura di una porta finestra, in luogo della preesistente finestra, nel prospetto frontale del fabbricato).

5. Ritiene il Collegio che nessuna delle critiche proposte sia persuasiva, in quanto:
a) innanzitutto si rileva – con riferimento all’argomento prospettato nella memoria di replica – che è incontestato che l’appellato, prima ancora che venisse emessa la sentenza di primo grado, abbia re-installato le ornie nel fabbricato, per cui la circostanza che il titolo abilitativo a ciò non lo onerasse integra, al più, una mera irregolarità di quest’ultimo, improduttiva di danno alcuno per l’appellante, stante la condotta tenuta dall’appellato: su tale specifico punto era carente l’interesse a proporre il ricorso di primo grado (e l’odierno appello) ed è comunque infondata l’articolazione della censura, in quanto, con riferimento a tale specifico aspetto, nessun pregiudizio al decoro si è verificato;
b) le censure di difetto di istruttoria e quelle di violazione delle norme regolamentari comunali in materia di decoro sono senz’altro infondate: la stessa CTU effettuata nel giudizio civile fra le stesse parti dell’odierno giudizio e richiamata nel provvedimento giudiziale versato in atti ha escluso alcun pregiudizio per il decoro architettonico dello stabile (oltre che per la staticità e la sicurezza dello stesso);
c) l’appellante sostiene la inaffidabilità di tale elaborato tecnico, sul quale si è basata la decisione del giudice civile prodotta in atti: ma tale affermazione è priva di concrete indicazioni, mentre alle pagg. da 4 ad 8 del provvedimento giudiziale prodotto sono stati riportati ampi stralci dell’elaborato tecnico suddetto e non risulta sussistente alcuna contraddittorietà dello stesso;
d) ci si trova quindi al cospetto di un quadro probatorio in forza del quale:
I) i “pericoli” paventati in primo grado e riprospettati in appello erano basati su elementi ipotetici;
II) tali tesi erano state efficacemente contestate dall’appellato;
III) il giudizio civile avente ad oggetto, in sostanza, gli stessi fatti storici che vengono in rilievo nel presente processo (valutati nell’ottica della turbativa del possesso) si è concluso sfavorevolmente per l’appellante ed il provvedimento giudiziale suddetto ben può costituire elemento di prova in sfavore dell’appellante, in quanto è pacifico che possano essere utilizzati a fini probatori elementi acquisiti in un altro giudizio, tra le stesse parti (si rammenta peraltro anche che, come di recente ribadito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, la disciplina del processo amministrativo riassunto in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione consente al giudice amministrativo di trarre argomenti di prova dall’istruttoria espletata nel processo celebrato innanzi al giudice sprovvisto di giurisdizione -art. 11, comma 6, c.p.a.).

6. Quanto alle altre doglianze, si osserva ad abundantiam (sebbene la smentita sul piano oggettivo dei pericoli paventati dall’appellante sia sufficiente a respingere l’appello) che:
a) correttamente il primo giudice ha richiamato il consolidato principio secondo cui il vaglio del Comune in ordine al rilascio dei titoli abilitativi edilizi si incentra principalmente sul rispetto delle disposizioni pubblicistiche in punto di rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, tanto che i titoli abilitativi vengono rilasciati facendo salvi i diritti dei terzi (e la fattispecie di causa non fa eccezione); l’orientamento seguito dal primo giudice è radicato e consolidato (“Se è vero che l’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull’immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, benché la concessione sia sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero, però, che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile, atteso che la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell’attività, si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune”: tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1770); invero, il rilascio del titolo edilizio abilitativo, facendo salvi i diritti dei terzi, non interferisce, pertanto, nell’assetto dei rapporti fra privati; pur restando fermo il potere (dovere) dell’Amministrazione di verificare la sussistenza di limiti di matrice civilistica per la realizzazione dell’intervento edilizio da assentire (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 novembre 2017, n. 5585) si tratta di un controllo generale di conformità che non può spingersi sino a penetranti analisi (quali quella, in tesi pretesa dall’appellante, relativa alle forme di utilizzo della cosa comune);
b) sussisteva la “causale” sottesa alla richiesta di rilascio del permesso di costruire (e basata “nell’adeguamento normativo igienico sanitario”), come accertato dal giudice civile del Tribunale di Potenza con il provvedimento versato in atti;
c) l’appellante estende il perimetro delle censure proposte, dolendosi della modifica della destinazione d’uso del vano così ricavato dall’appellato (che in tesi avrebbe richiesto il permesso di costruire impugnato al solo fine di ottenere una parte di immobile indipendente, per poterlo adibire a studio), ma neppure dimostra quali inconvenienti discenderebbero da tale circostanza che, in ogni caso, avrebbe dovuto costituire oggetto di contestazione autonoma, in quanto non potrebbe inficiare il permesso di costruire rilasciato e si riferisce ad una condotta successiva a quest’ultimo.

7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto […].