Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 5676 del 2017, pubbl. il 04/12/2017

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FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, […] S.r.l.. e […] S.r.l. (rispettivamente la prima nella qualità di proprietaria e titolare del ramo d’azienda corrente nel terreno dedicato ad infrastruttura turistica in località […] nel tenimento del comune […] in zona costiera ricadente nel perimetro del Parco […] e la seconda nella qualità di affittuaria del ramo d’azienda cui afferisce la detta infrastruttura), invocavano l’annullamento, in parte qua (ovvero nella parte in cui erano state assentite per la sola stagione estiva talune opere di riqualificazione delle infrastrutture turistiche ivi esistenti): I) dell’autorizzazione paesaggistica n.

[…] 15 del [….] 2015 rilasciata dal Comune […]; II) del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province […] prot. n. […] del […] 2015; III) del permesso di costruire con valenza stagionale (relativo alla pratica edilizia n. […] 15) del […] 2015 rilasciato dal Comune […]; IV) del certificato di agibilità a carattere stagionale rilasciato il […] 2015 dal Comune […] in favore di […] S.r.l.

2. Il primo giudice accoglieva i primi due motivi di ricorso. In particolare, riteneva che i provvedimenti impugnati difettassero di una reale motivazione e che la detta censura non potesse essere superata in forza della giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dalla difesa erariale, poiché le pronunce del giudice d’appello riguardavano titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore del PPTR della Regione Puglia. Inoltre, l’approvazione del Piano Paesaggistico ex art. 143 d. lgs. n.

42/2004, secondo il TAR, aveva comportato una riduzione dell’ampia discrezionalità precedentemente riconosciuta alle stesse Autorità. La verifica di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, oltre a non richiedere alcuna valutazione né alcuna ponderazione di interessi, non poteva determinare alcuna imposizione di prescrizioni esorbitanti i poteri attribuiti dal PPTR il quale non affidava alle pubbliche amministrazioni alcun potere di delimitazione temporale della validità dei titoli abilitativi.

Di ciò il TAR riteneva vi fosse anche positivo riscontro nello stesso PPTR della Puglia, ed in specie negli artt. 45 e 90, co. 5, N.T.A.; nelle nuove NTA sarebbe dunque venuto meno il requisito legato al carattere della stagionalità, previsto per l’assentibilità delle installazioni balneari.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, lamentandone l’erroneità per le seguenti ragioni:

a) violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato dal momento che il TAR non avrebbe motivato in ordine all’eccezione con la quale il Comune aveva evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica n. […] 2012, di cui era ed è titolare l’appellata, sarebbe stagionale, sicché l’autorizzazione avente ad oggetto gli interventi di rifunzionalizzazione degli spazi esterni e di adeguamento dei servizi igienici a servizio degli avventori, sotto tale specifico profilo sarebbe meramente confermativa di quella originaria e priva di qualsivoglia valenza lesiva per la parte ricorrente;

b) il ricorso di prime cure sarebbe inammissibile per difetto di interesse dal momento che il carattere stagionale ed amovibile delle opere, cui si sarebbe voluto apportare le modifiche oggetto dei provvedimenti impugnati, non poteva essere rimesso in discussione dal rilascio della nuova autorizzazione paesaggistica e del nuovo permesso di costruire; questi titoli, infatti, non potevano rendere stabile (o se si vuole inamovibile) la struttura originaria, ovvero quella parte di essa che si voleva modificare e migliorare (essendo per sua natura amovibile). Il contenuto degli allegati progettuali a corredo dell’istanza dell’appellata, infatti, reitererebbe a più riprese il carattere amovibile e precario delle opere. La prescrizione contenuta dapprima nel parere della competente Soprintendenza e, poi, nelle determine comunali, era perfettamente in linea con quanto era stato richiesto dalla […] S.r.l., sicché queste non potrebbero considerarsi lesive, poiché anderebbe incontro alle richieste di quest’ultima;

c) la seconda censura accolta dal TAR sarebbe diversa da quella prospettata dalla ricorrente, che avrebbe lamentato non la contrarietà del provvedimento con l’intero PPTR, ma solo con gli artt. 63 e 66 delle NTA, mentre il TAR avrebbe preso in esame il disposto dell’art. 45, delle NTA, cui gli originari ricorrenti non avrebbero mai fatto cenno. In questo modo si sarebbe consumata una violazione dell’art. 112 c.p.c. oltre che del diritto di difesa a carico dell’appellante. Né il TAR avrebbe potuto verificare il rispetto delle altre disposizioni del PPTR o delle su NTA trattandosi di atto privo di valenza normativa. Ancora, la nota del Ministero appellante citata dal primo giudice non sarebbe mai stata acquisita agli atti del giudizio, sicché vi sarebbe una violazione degli artt. 115 c.p.c. e 64 c.p.a;

d) in ogni caso non sussisterebbe la violazione dell’art. 45 NTA, in forza dell’interpretazione offerta da Corte cost. n. 232/2008. La norma in questione, infatti, consentirebbe esclusivamente la realizzazione di strutture di facile amovibilità per la balneazione prescrizione la quale può intendersi solo nel senso che possono essere rilasciati autorizzazioni e permessi di costruire aventi ad oggetto la realizzazione di opere prive di qualsivoglia carattere di stabilità e che in quanto strettamente funzionali alla balneazione dovrebbero permanere in loco solo ed esclusivamente fino a che è in corso la relativa stagione;

e) sarebbe erronea la supposta violazione dell’art. 3, l. 241/90, poiché varrebbe la prescrizione contenuta nel citato art. 45 NTA;

f) del pari erronea sarebbe la supposta violazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004, come già chiarito da Cons. St., n. 2892/2015;

g) quanto al mancato preavviso di rigetto dovrebbe trovare applicazione l’art. 21 octies, l. 241/90; h) non vi sarebbe stato alcun fraintendimento dei motivi dell’istanza.

4. Costituitasi in giudizio […] S.r.l. ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure, evidenziando che:

a) il primo motivo di appello sarebbe infondato dal momento che il giudice risolvendo nel merito la controversia avrebbe implicitamente giudicato e respinto l‘eccezione dell’amministrazione comunale, ma nulla ha osservato sul merito dell’eccezione;

b) la seconda censura sarebbe fondata, perché basata sull’erroneo presupposto che amovibilità sarebbe sinonimo di stagionalità, sicché l’opera amovibile ben potrebbe risultare stabile, quindi gli atti impugnati sono lesivi perché in parte rigettano la richiesta dell’appellata;

c) infondato sarebbe anche il terzo motivo d’appello, dal momento che il TAR non avrebbe incentrato il proprio ragionamento sull’art. 45 delle NTA, ed in ogni caso, il ricorso di prime cure avrebbe contenuto la denuncia inerente la violazione delle disciplina di cui al PPTR, non potendosi questa ritenere generica. Infine, il richiamo al parere del Ministero sarebbe stato utilizzato ad colorandum;

d) la sentenza del TAR dovrebbe trovare conferma per ciò che concerne l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso di primo grado.

Infine, l’appellata ha riproposto i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure.

5. In data 22 dicembre 2016 è intervenuta in giudizio ad opponendum […], in qualità di cessionaria degli immobili di proprietà della […] S.r.l. oggetto dei provvedimenti impugnati, sposando le conclusioni dell’appellata […] S.r.l.

6. In data 8 novembre 2017 l’amministrazione appellante ha depositato memoria di replica. In data 13 novembre 2017 l’appellata ha depositato note d’udienza.

Giova fin da ora evidenziare che entrambi gli atti difensivi in questione risultano inammissibili e tardivi ex art. 73 c.p.a.: il primo, poiché la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte (nella fattispecie, dell’appellata) di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito; facoltà quest’ultima non esercitata, sicché non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell’udienza, riservato dal menzionato art. 73 appunto alle repliche, cfr. negli esatti termini, Cons. St., sez. V, n. 5656 del 2015); il secondo, perché in ogni caso depositato al di fuori del termine assegnato alle parti per replicare dal più volte menzionato art. 73.

Pertanto, di entrambi gli scritti difensivi non si può tenere conto.

7. Nel merito l’appello è fondato e deve essere accolto.

7.1. Come correttamente rilevato dal Ministero appellante, il TAR non si è pronunciato sull’eccezione spiegata in primo grado dall’amministrazione comunale in ordine al difetto di interesse che vizierebbe il ricorso di prime cure, dal momento che l’autorizzazione impugnata (ed i connessi provvedimenti) sarebbe meramente confermativa del carattere stagionale dei titoli a suo tempo rilasciati al proprietario del terreno.Nella fattispecie non può ritenersi che il TAR abbia, implicitamente, affrontato e risolto negativamente la questione del difetto di lesività degli atti impugnati. Dalla motivazione del primo giudice, infatti, non si evince alcun passaggio logico che induca a concludere in questo senso.

7.2. Nel merito poi non può che prestarsi adesione all’impostazione prospettata in primo grado dall’amministrazione comunale e veicolata con apposito mezzo di impugnazione dal Ministero.

Non vi è dubbio che l’autorizzazione avente ad oggetto gli interventi di rifunzionalizzazione degli spazi esterni e di adeguamento dei servizi igienici a servizio degli avventori, sotto tale specifico profilo, sia meramente confermativa di quella originaria, contenuta nel permesso di costruire n. 52/2012 e nella autorizzazione paesaggistica n. 30/2012. Ciò spiega anche come mai negli atti oggetto del presente giudizio, non siano state ulteriormente approfondite le ragioni del carattere stagionale delleopere di miglioramento igienico.

L’obbiettiva natura di tali interventi manifesta la stretta accessorietà che li lega a quelli principali (in origine assentiti esclusivamente per la stagione estiva), sicché i relativi titoli non possono che recepire il regime imposto con i titoli abilitativi originari e principali, regime che, non risultando essere stato a suo tempo tempestivamente contestato, è e rimane immodificabile.

Del resto, la questione dedotta in giudizio non risulta essere stata sollevata dall’odierna appellata neanche in seno all’iter procedimentale, che ha condotto all’adozione degli atti oggetto del presente giudizio.

Tanto a riprova del fatto che il regime giuridico doveva ritenersi consolidato in ragione delle prescrizioni contenute nei citati provvedimenti del 2012.

7.3. Pertanto – in disparte le ulteriori questioni relative alla portata del nuovo PTTR Puglia ed all’incidenza delle disposizioni di quest’ultimo sui poteri della Soprintendenza (che necessiterebbero di un particolare approfondimento) – deve affermarsi che il Piano sopra citato non spiega in ogni caso effetti sui provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore (nella specie il permesso di costruire n. […] 2012 e la autorizzazione paesaggistica n. 30/2012), la cui efficacia (nella specie stagionale) condiziona eventuali successivi interventi, sul medesimo sedime, nella misura in cui non integrano un autentico nuovo originale progetto insediativo di attività e infrastrutture turistiche ma si risolvono in opere meramente accessorie alle precedenti.

Sarebbe del resto fortemente impattante dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, oltre che del tutto illogico, consentire di mantenere sine die (ovvero oltre la stagione balneare obbligatoria), le opere accessorie e pertinenziali ad attività e infrastrutture principali che andrebbero invece rimosse a fine stagione in forza degli originari titoli abilitativi.

8. L’appello, pertanto, assorbita ogni altra doglianza, deve essere accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso di prime cure.

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