Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 1924 del 2018, Pubbl. il 27/03/2018

[…]

FATTO e DIRITTO

1.Giunge in decisione il ricorso in appello con il quale […] ha impugnato la sentenza del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno – I sezione, n. 2422 del 2016, chiedendone la riforma.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla […] contro: a) il provvedimento del dirigente del Servizio Trasformazioni Urbanistiche del Comune prot. n. […] del […] 2014, di rigetto della istanza, in data […] 2013, di applicazione di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, in luogo della ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino, già adottata, e riferita all’ampliamento di un fabbricato realizzato in assenza di titolo; e b) la nota del dirigente del Servizio suindicato, prot. n. […] del […] 2014, richiamata nel provvedimento sub a), recante preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.
2.Le circostanze per le quali è causa sono descritte, nella sentenza impugnata, nei termini – sintetizzati – che seguono. “Con ricorso notificato in data 22 luglio 2014 e ritualmente depositato il 31 luglio successivo, la […] (impugnava) il provvedimento (in epigrafe specificato di rigetto del)l’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria, avanzata ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, per l’immobile sito alla via […] n. [..] in località […], già oggetto di diniego di concessione edilizia in sanatoria e di ingiunzione di demolizione. Detto provvedimento veniva (così) motivato: “a) l’istanza attiene una contestata ed acclarata violazione edilizia di realizzazione di un manufatto in assenza di concessione edilizia, e non in parziale difformità da titolo rilasciato, ragione per la quale non ricorre l’applicabilità dell’art. 34 comma 2 del DPR n. 380/01; b) dal confronto tra la documentazione tecnica prodotta dalla SV e la documentazione tecnica inviata dalla Procura Generale della Repubblica, emerge che la demolizione del manufatto in argomento può avvenire senza nocumento per la parte legittima di fabbricato, tramite l’adozione di idonee misure di sicurezza, illustrate anche nella consulenza tecnica inviata dalla Procura Generale dell’arch. […]”. La ricorrente (premetteva) che per l’immobile in questione, della quale è proprietaria, (era) stata rilasciata concessione in sanatoria n. […] del […] 1999, ma, avendo realizzato un ampliamento in assenza di titolo edilizio, inoltrava al Comune di […] istanza di condono, ai sensi della L. n. 326/2003, che veniva respinta per la presenza sull’area di vincolo idrogeologico. A seguito di sentenza del 5 marzo 2008 del Tribunale di Salerno (riformata in seconde cure),veniva emessa dal Procuratore Generale, in data 7 novembre 2011, ingiunzione di demolizione, della quale la ricorrente chiedeva la revoca per il paventato pericolo di crollo dell’intero fabbricato con la conseguente applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini della prevista sanzione pecuniaria. Con ordinanza del 19 ottobre 2012, la Corte d’Appello – Sezione Penale – respingeva l’istanza, assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma invocata per il fatto che questa riguarda solo gli interventi eseguiti in parziale difformità e non anche quelli, come nella specie, realizzati in assenza di permesso di costruire. La stessa Corte tuttavia rilevava che spettava alla P. A. la competenza a verificare la possibilità di applicazione del suddetto art. 34, di talché la ricorrente rivolgeva al Comune di […] nuova domanda in tal senso. L’Amministrazione si determinava, però, negativamente con un primo provvedimento (prot. n. […] del […]2013), annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 788/2014…(a questo proposito pare opportuno puntualizzare che nella sentenza di accoglimento del TAR n. 788 del 2014 si legge tra l’altro della “… assenza di un’autonoma valutazione, da parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, circa la istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio, assenza di valutazione autonoma che emerge “ictu oculi”, alla semplice lettura del provvedimento negativo impugnato… (la) decisione (comunale si fonda,) in definitiva, su una relazione tecnica del c. t. u. della P. G., la quale va nel senso opposto di quanto dedotto dalla ricorrente, circa il punto cruciale, della possibilità o meno di demolire la parte difforme senza pregiudizio per la parte legittima del fabbricato; tanto dimostra inequivocabilmente l’assenza di autonoma istruttoria, da parte del Servizio Trasformazioni Urbanistiche, circa la domanda di parte ricorrente, e pertanto la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione, del resto posto in risalto nell’ordinanza cautelare della Sezione, che disponeva il riesame della determinazione gravata, ordinanza cui, pure, non è stato dato alcun seguito da parte dell’ente (si ricordi, a tale riguardo, che il Tribunale può trarre argomenti di prova, ex art. 64 comma 4 c. p. a., dal “comportamento tenuto dalle parti nel corso nel processo”)… nella stessa ordinanza della Corte d’Appello, n. 22/2012, che ha costituito il supporto motivazionale “per relationem” del provvedimento gravato, si osservava correttamente come la decisione circa la possibilità d’applicare l’art. 34 del d. P. R. 380/2001 fosse “d’esclusiva competenza della P. A.”. Laddove, nel provvedimento gravato, manca qualsivoglia autonoma esternazione delle ragioni per le quale l’istanza della ricorrente è stata ritenuta
non meritevole d’accoglimento; e tanto in disparte la circostanza, pure evidenziata nell’ordinanza cautelare di cui sopra, che allo stesso provvedimento non è stata allegata la nota della Procura Generale della Repubblica di Salerno, prot. 35709 del 21.02.2013, in esso richiamata… …la regola conformativa della presente decisione importa, quindi, che il Comune […], adempiendo all’obbligo, già scaturente dal prefato arresto cautelare della Sezione, rimasto inottemperato, proceda al riesame dell’istanza della ricorrente, ex art. 34 d. P. R. 380/01, valutando tutta la documentazione a corredo della stessa, e proceda ad autonoma istruttoria, quindi esternando compiutamente le ragioni per le quali ritenga che la demolizione possa, o non possa, essere ordinata nella specie, senza pregiudizio per la parte difforme, e qualora ritenga che la stessa istanza non possa essere accolta, preavvisando la ricorrente di tanto, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 10 bis l. 241/90, in modo tale da pervenire alla decisione finale, nel rispetto del fondamentale canone del contraddittorio procedimentale…”).
(Alla sentenza n. 788/2014 ha fatto seguito) l’atto in epigrafe, dal riprodotto tenore motivazionale, nonostante la allegazione di relazione asseverata nell’intento di attestare, per la mancanza di giunti sismici, la materiale impossibilità di demolire senza pregiudizio statico alla restante struttura. Avverso tale atto, la ricorrente ha quindi sollevato (svariate) censure:
1) …l’Amministrazione avrebbe omesso di effettuare una autonoma valutazione essendosi limitata a recepire le risultanze del giudizio pendente presso la Corte d’Appello e così contravvenendo ai dettami della pronuncia di questo Tribunale che … aveva annullato il precedente diniego;
2) violazione (dell’) art. 34 D.P.R. 380/2001 … in quanto … la norma invocata sarebbe applicabile anche al di fuori dei casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità, a fini di salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto;
3) …l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto le risultanze della relazione tecnica a corredo della domanda circa l’impossibilità di demolire la parte abusiva del manufatto senza incidere sulla staticità della parte realizzata legittimamente;
4) …la parte della motivazione in cui si adombra la non condonabilità del corpo di fabbrica oggetto di ampliamento, … valorizzando quanto affermato nella relazione tecnica prodotta dall’istante in ordine allo sfruttamento di ferri d’attesa ai fini della realizzazione dell’ampliamento in questione, si tradurrebbe in un inammissibile diniego postumo…
(Il Comune, nel costituirsi, ha evidenziato) che l’Ufficio avrebbe effettuato una attenta e autonoma istruttoria, facendo leva anche sul certificato di idoneità statica e sismica presentato per la parte del fabbricato oggetto di sanatoria. Ha inoltre richiamato giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’applicazione dell’invocato art. 34 postula l’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione, che nel caso di specie sarebbe da escludere. Ha quindi concluso per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2014, la domanda di sospensiva è stata respinta con decisione riformata in seconde cure (ord. C. Stato, sez. VI, n. 5770/2014 del 17/12/2014,nella quale si afferma che… la questione di fatto evidenziata dal ricorrente a proposito dell’assenza di “ giunti – sismici”, che assicurerebbero la fattibilità della demolizione parziale, appare meritevole di approfondimento, (e) nelle more della definizione del merito può essere accolta, in ragione degli evidenziati profili di possibile pregiudizio per la staticità dell’intero fabbricato, l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti in primo grado impugnati…)
…parte ricorrente ha (quindi) prodotto relazione tecnica al dichiarato fine di comprovare l’impossibilità di demolizione senza pregiudizio per la parte di fabbricato sanata.
All’esito della pubblica udienza del 5 novembre 2015, il Collegio, ha ritenuto necessario al fine di decidere, disporre c.t.u., e per l’effetto, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., … in ordine al seguente quesito: “dica il c.t.u., a seguito di sopralluogo e disamina della documentazione tecnicoprogettuale agli atti del giudizio o comunque acquisibile presso gli uffici amministrativi, se è materialmente possibile la demolizione delle opere abusive senza recare pregiudizio alla parte legittima del fabbricato”.
(Il) … termine per il deposito dell’elaborato peritale (è stato prorogato e con) … ordinanza n. 1606/2016 … il Collegio ha incaricato il CTU di fornire chiarimenti in ordine ai rilievi sollevati da parte ricorrente con … memoria del 5 maggio 2016, mediante relazione integrativa…(che) il CTU incaricato ha depositato.
(A sostegno della decisione di rigetto il TAR ha argomentato come segue):
(In fatto, la questione centrale) postula la materiale impossibilità di demolire la parte edificata abusivamente senza recare pregiudizio statico alla restante struttura. (In diritto,) assume … rilievo … dirimente (la questione che riguarda la) ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocato art. 34 d.P.R. 380/2001, il cui secondo comma prevede che “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Ai fini della soluzione della questione … valgono le risultanze istruttorie, acquisite agli atti del giudizio mercè la disposta CTU, che, all’esito degli accertamenti svolti, ha concluso nel senso di escludere il paventato pregiudizio alla parte del fabbricato edificata legittimamente. … il fabbricato (in discussione,) composto da un pianto terra (rialzato) e un piano primo, oggetto della concessione edilizia in sanatoria n. 27/1999 del 28/01/1999, è stato interessato da un ampliamento abusivo, riguardante entrambi i livelli. Per tale ampliamento, oggetto di domanda di condono edilizio denegata dal Comune […], veniva emessa dal Procuratore Generale ingiunzione di demolizione n. 3/2011, a seguito della quale la ricorrente presentava istanza di irrogazione di sanzione pecuniaria sostitutiva per la pretesa impossibilità materiale di demolizione senza pregiudizio della parte del fabbricato sanata. … il CTU, Ing. … , a seguito di indagini conoscitive di carattere strutturale (prove pacometriche, sclerometriche, endoscopiche e termografiche), ha concluso nel senso che la demolizione della parte del fabbricato risultata abusiva non è in grado di arrecare pregiudizio statico alla parte condonata (rilevando) tra l’altro che “tra la struttura originaria, regolarmente assentita, e le membrature strutturali degli ampliamenti volumetrici realizzati abusivamente e, molto verisimilmente, in una fase successiva, non esistono giunti tecnici e/o sismici, bensì risultano connessi mediante ferri, cosiddetti “di cucitura”, inseriti nella struttura preesistente mediante apposite perforazioni e sigillate con l’ausilio di opportune resine, oppure, si presume, lasciati nella struttura originaria come ferri “di attesa” in previsione proprio di eseguire un futuro ampliamento del fabbricato”. Risulta, quindi, dall’elaborato peritale che “l’impianto originario e legittimo del fabbricato oggetto di causa nasce con una propria struttura portante autonoma ed indipendente, la cui stabilità/staticità, tra l’altro certificata, non può essere pregiudicata dalla demolizione degli ampliamenti volumetrici abusivi in precedenza elencati, realizzati successivamente ad essa, fatte salve ovviamente le precauzioni da adottarsi durante le operazioni demolitorie (…)”. Deve quindi ritenersi privo di riscontro quanto emerge dalla relazione asseverata, allegata al ricorso, in ordine all’ “assenza di soluzioni di continuità nella struttura esistente” per la rilevata assenza di giunti sismici. Il CTU, alla luce dei rilievi dei CCTTP … di parte ricorrente, ha altresì rilevato, come ribadito in sede di relazione integrativa, il carattere non obbligatorio dell’intervento di miglioramento sismico secondo la normativa in subiecta materia vigente, in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 8.4.1 delle NTC 2008 (D.M. 14/01/2008), ivi compreso quello di cui al punto d) (“effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente”)… conclusivamente … la vicenda in esame è estranea all’alveo applicativo della norma, invocata da parte ricorrente, di cui all’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Tanto è sufficiente –si legge nella sentenza- per la complessiva reiezione del gravame, risultando recessivo … ogni rilievo di carattere formale pure sollevato in ricorso a fronte della questione sostanziale, relativa all’effettiva configurabilità dei presupposti applicativi della norma. Il quarto motivo di ricorso non è in grado di inficiare la legittimità dell’impugnato diniego per il suo carattere plurimotivato. Con tale censura, infatti, parte ricorrente si duole della legittimità di un passaggio argomentativo che, ove espunto dal quadro motivazionale, non inciderebbe sull’idoneità dello stesso (a) suffragare la contestata determinazione reiettiva, stante quanto opinato dall’Amministrazione, e risultato non inficiato dalle censure sollevate, circa la possibilità di demolire senza pregiudizio della parte condonata. Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell’atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all’esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell’atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall’autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3194)…” .
(Al rigetto del ricorso è seguìta la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore del Comune e al pagamento dei compensi e delle spese a favore del consulente tecnico).
3.Nel ricorso in appello, la […], dopo avere riepilogato la vicenda, amministrativa e processuale, ha formulato due motivi (v. da pag. 9 a pag. 18 ric. app.).
Sub I) l’appellante, nel dedurre violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in relazione all’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 e all’art. 134 del c.p.a. , sostiene, in sintesi, che il Comune, anziché compiere una nuova e autonoma istruttoria, si sarebbe appiattito sulle risultanze della CTU disposta dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello avendo, il dirigente del Comune, preso spunto ancora dalla documentazione tecnica menzionata, senza nemmeno effettuare un sopralluogo né qualsivoglia autonoma attività procedimentale istruttoria. I profili di nullità rilevati non potrebbero essere superati per effetto della “istruttoria processuale” disposta dal TAR. Più in dettaglio, il Comune avrebbe esercitato nuovamente la medesima potestà pubblica in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo.
Il nuovo atto adottato, sebbene formalmente diretto a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, in pratica riproduce i medesimi vizi già censurati con successo dalla signora […] in sede giurisdizionale.
Nel rifiutare l’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, il dirigente competente ha preso spunto esclusivamente dalla documentazione tecnica inviata dalla Procura Generale della Repubblica, e dalla consulenza tecnica inviata dalla Procura Generale a firma dell’arch.[…].
Il nuovo provvedimento, del 17 giugno 2014, è in realtà un “provvedimento fotocopia” di quello già censurato dal TAR.
Il G. A. , anziché pronunciarsi sulle doglianze, preminenti, incentrate sui profili di nullità e/o illegittimità del diniego impugnato sotto l’aspetto dell’elusione di un precedente giudicato, ha omesso qualsivoglia giudizio considerando “recessivo, e quindi non assistito dal necessario profilo di interesse, ogni rilievo di carattere formale pure sollevato in ricorso a fronte della questione sostanziale, relativa all’effettiva configurabilità dei presupposti applicativi della norma” di cui al citato art. 34. Il TAR avrebbe insomma trasformato un giudizio di legittimità in un giudizio di merito.
Sub II) l’appellante, nel dedurre il vizio di violazione del menzionato art. 34, in relazione al capitolo 8 delle NTC 2008, approvate con d. m. del 14.1.2008, dopo avere rammentato che il TAR ha condiviso le risultanze istruttorie della disposta CTU nel senso dell’esclusione di qualsiasi pregiudizio alla parte del fabbricato edificata legittimamente, ha criticato le “incaute risultanze della CTU di supporto” evidenziando in particolare che l’assenza di giunti sismici in corrispondenza degli ampliamenti ha trovato piena conferma anche a seguito di indagini specifiche eseguite sotto la supervisione del CTU il quale, eseguiti gli approfondimenti del caso, ha riscontrato che dai rilievi effettuati emerge che tra la struttura originaria, regolarmente assentita, e le membrature strutturali degli elementi volumetrici realizzati abusivamente e, molto verosimilmente, in una fase successiva, non esistono giunti tecnici e/o sismici, bensì risultano connessioni mediante ferri, cosiddetti di cucitura, inseriti nella struttura preesistente con apposite perforazioni e sigillati con l’ausilio di opportune resine oppure, è da ritenere, lasciati già nella struttura originaria come ferri di attesa in previsione di eseguire un futuro ampliamento. Pertanto la struttura, allo stato come individuata dal CTU, costituirebbe strutturalmente un unico organismo edilizio, ovvero non è stata riscontrata una discontinuità strutturale tra l’organismo edilizio regolarmente assentito e gli ampliamenti volumetrici per cui è causa.
Parte appellante contesta le risultanze dell’attività del CTU e, quindi, le argomentazioni e le conclusioni cui è giunto il TAR con la sentenza, posto che la questione sulla quale si disputa attiene al se vi sia pregiudizio per la struttura assentita all’esito della demolizione dell’ampliamento abusivo. Invece, nell’analisi del CTU è assente ogni riferimento e/o confronto tra la vulnerabilità dell’edificio prima e dopo la demolizione. Non sarebbe stato considerato dal CTU che la circostanza che fosse stata ritenuta la necessità di adeguamenti sismici successivamente alla demolizione evidenziava che la stessa non era realizzabile se non causando un pregiudizio alla parte legittima e conforme del fabbricato. Chiamato a rendere chiarimenti, il CTU non avrebbe fornito alcuna risposta al quesito integrativo, e il TAR si sarebbe appiattito in modo acritico su una CTU contraddittoria ed elusiva dei principi contenuti nelle norme tecniche di costruzione, non essendo stata rispettata l’esigenza di assicurare che la nuova costruzione sia idonea dal punto di vista sismico.
Alle pagine da 18 a 21 dell’atto di appello, sono stati trascritti i motivi, riproposti, del ricorso di primo grado.
4. Il Comune si è costituito per resistere, ha controdedotto in modo succinto e ha concluso per il rigetto dell’appello.
5.L’istanza di misure cautelari è stata accolta dalla Sezione dando “rilievo preponderante al pregiudizio che deriverebbe all’appellante dalla esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, in relazione alla demolizione dell’ampliamento abusivo… (e vietando) al Comune di disporre e di far eseguire la rimessione dei luoghi in pristino stato”.
6. All’udienza dell’8 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 7.L’appello è infondato e va respinto. La sentenza impugnata resiste alle critiche che le sono state rivolte.
Prima di sottoporre a scrutinio specifico i due motivi di appello, pare il caso di rammentare che in base a quanto dispone l’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso». «2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».
7.1.Ciò posto, in primo luogo, diversamente da ciò che ritiene l’appellante, e conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, il dirigente che ha adottato il diniego impugnato non risulta essersi affatto “appiattito” sugli esiti della relazione tecnica Proc. Gen. Rep. – arch. […]i. Al contrario, il diniego comunale impugnato in primo grado è il risultato di un riesame e di una valutazione autonomi compiuti dall’UTC di […], rispetto a quanto operato con il primo diniego, del 12 marzo 2013, annullato dal TAR con la decisione n. 788/2014.
Dall’esame del provvedimento dirigenziale, in data 17 giugno 2014, contestato in primo grado, non è dato rilevare un recepimento acritico dell’azione svolta su impulso della Procura generale. Nel riemanare l’atto sfavorevole al privato, conformandosi al giudicato, il Comune di […], dopo avere ribadito che nella specie non è applicabile il disposto di cui all’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto, come si è visto, la disposizione può trovare applicazione soltanto per interventi eseguiti in “parziale difformità dal permesso di costruire” e non anche per interventi, come nella specie, realizzati “in assenza” di detto permesso, ha proceduto a verificare, lo si ripete, in via autonoma, attraverso l’esame degli elaborati tecnici presenti nel fascicolo, la sussistenza delle condizioni tecnico – edilizie previste, e necessarie, per poter demolire l’ampliamento abusivo (senza pericolo di crollo per l’intero edificio e comunque senza un pregiudizio statico per la struttura realizzata legittimamente: e al riguardo l’esito della valutazione non mutava i risultati della verifica compiuta in precedenza, dalla quale emergeva che la demolizione della porzione di fabbricato abusiva poteva avvenire senza pregiudizio statico per il corpo di fabbrica realizzato in modo legittimo, venendo in considerazione una struttura portante, dell’impianto originario del fabbricato, autonoma e indipendente, la cui stabilità e staticità era insuscettibile di essere compromessa dalla demolizione dell’ampliamento in discussione).
All’esito del proprio operato, il Comune dà conto, con una motivazione autonoma, delle valutazioni compiute che, naturalmente, possono presupporre l’analisi e la condivisione – pienamente, e ovviamente, consentite – delle argomentazioni tecniche formulate nella “perizia […]” della Procura generale, sicché, all’opposto di quanto afferma l’appellante, non viene in considerazione in alcun modo una elusione del giudicato del 2014.
La motivazione del provvedimento contestato in primo grado deve dunque ritenersi, come rilevato, autonoma e puntuale.
7.2. Quanto al motivo sviluppato sub II), riassunto sopra al p. 3., a confutazione va, in primo luogo, rammentato che in materia non è consentito un sindacato di questo giudice “sostitutivo” di quello effettuato dall’Amministrazione.
Tuttavia, va altresì ricordato che il giudice amministrativo deve poter sempre verificare, anche mediante l’ausilio di una CTU, se l’Amministrazione abbia fatto buon governo delle regole tecniche e dei procedimenti applicativi che essa ha deciso, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, di adottare per l’accertamento o la disciplina di fatti complessi.
Calando i principi suindicati al caso in esame, va puntualizzato che nella relazione del CTU (pag. 14 ss.) si evidenzia che il fatto che talune membrane strutturali dell’impianto legittimo (in quanto condonato) del fabbricato necessitino di interventi di rinforzo e/o di adeguamento alla normativa vigente per le costruzioni nelle zone sismiche non vuol dire che la demolizione (in questo caso, della porzione di fabbricato aggiunta) non sia realizzabile se non causando un pregiudizio alla parte del manufatto conforme a legge (in quanto sanata).
La CTU, a seguito di indagini accurate, ha escluso che la demolizione dell’ampliamento abusivo possa arrecare un pregiudizio statico alla parte di fabbricato condonata. L’impianto originario ha una propria struttura portante.
Resta confermato che, nonostante l’assenza di giunti sismici, e diversamente da ciò che afferma la ricorrente e odierna appellante, la staticità della parte originaria, e legittima, del fabbricato, non subisce pregiudizio per effetto della demolizione dell’ampliamento abusivo.
L’analisi compiuta dal CTU è adeguata e motivata in maniera convincente.
Essa risulta immune da critiche e da vizi logici.
Le risultanze della medesima vanno recepite e fatte proprie da questo Collegio.
Se a ciò si aggiunge che, come correttamente rilevato in sentenza sulla scorta di una giurisprudenza pacifica – il che esime dal compiere citazioni specifiche -, nel caso di provvedimento plurimotivato, per la legittimità dello stesso è sufficiente che sia fondata anche una sola delle ragioni giustificatrici, ne discende il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata […].