Consiglio di Stato, Parere n. 4924/2012 e data 21/11/2012

[…]

Premesso.

1. Con il ricorso in esame, che l’amministrazione rappresenta di aver rinvenuto presso l’archivio del soppresso ispettorato generale per i contratti, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione: a) del bando di gara in oggetto, pubblicato all’albo pretorio il 16 settembre 1999, con cui il comune di […] ha indetto una gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 11 febbraio 1994 n. 109, degli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di importo stimato tra i 40.000 e i 200.000 ECU (unità di conto europeo) di interventi riguardanti opere di edilizia scolastica nel comune di […]; b) degli atti allegati al bando; c) di ogni altro atto presupposto, ivi compresa la delibera della giunta comunale, non conosciuta dai ricorrenti, con la quale è stato approvato il suddetto bando di gara.

Con i motivi di ricorso i ricorrenti avanzano le seguenti censure: violazione degli art. 17, commi 14 ter e 14-quater della legge n. 109 del 1994, delle norme e dei princìpi che disciplinano le selezioni per l’affidamento di pubblici contratti, dei principi di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione; mancata predeterminazione dei criteri per l’affidamento di pubblici contratti; eccesso di potere sotto più profili.

2. Si riferisce nella relazione ministeriale che nella memoria difensiva il comune di […] confutava le censure ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse in capo ai ricorrenti, che non avevano partecipato alla gara.

Con successivo ricorso proposto l’11 luglio 2000, gli odierni ricorrenti impugnavano dinnanzi al tribunale amministrativo regionale per la Liguria sia gli atti conclusivi della gara, sia gli atti impugnati con il ricorso straordinario in esame.

Il T.A.R. per la Liguria, con sentenza n. 119/2001, dichiarava il ricorso giurisdizionale inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse in capo ai ricorrenti.

In sede d’appello il Consiglio di Stato, sezione IV, con decisione 24 giugno 2002 n. 3429 dichiarava l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, alla luce di quanto nel frattempo intervenuto, atteso che “in effetti i ricorrenti non sono titolari di alcun attuale e concreto interesse all’annullamento di una procedura di gara che già l’amministrazione si è autodeterminata a porre nel nulla”. Infatti, a seguito di un parere motivato dell’Unione che aveva espresso un giudizio negativo sulla mancata pubblicazione del bando di gara de qua sulla gazzetta ufficiale europea, il comune di […] aveva deciso di non utilizzare la relativa graduatoria per l’affidamento di incarichi.

Considerato.

Il ricorso straordinario in esame è improcedibile alla luce del principio c.d. del ne bis in idem sancito dall’art. 2909 del codice civile («L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa»), in quanto sulla pretesa della parte ricorrente si è già formato un giudicato.

Infatti, nella documentazione in atti trova conferma quanto eccepito dall’amministrazione riferente, e cioè che gli odierni ricorrenti, nel richiamato ricorso al T.A.R. per la Liguria, insieme agli atti conclusivi della gara hanno impugnato anche il bando e gli atti correlati oggetto del ricorso straordinario in parola, formulando censure identiche nei due gravami.

In ragione, quindi, della coincidenza dell’oggetto (bando di gara e atti conseguenti) e dell’identità della pretesa azionata (annullamento del bando di gara e degli atti conseguenti) in questa sede e in quella giurisdizionale, ed essendosi già formato sulla controversia un giudicato, il ricorso straordinario in esame è improcedibile. La domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati resta assorbita.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.