Consiglio di Stato, Sez. Sesta, Ordinanza n. 422 del 2018, dep. il 31/01/2018

[…]

Rilevato che:
– a seguito di vicende pregresse non immediatamente rilevanti in questa fase del giudizio, la società ricorrente appellata, al tempo attiva sotto altra forma giuridica ed altra ragione sociale, ebbe a presentare al Comune intimato appellante il giorno […] 1985 al prot. […] una domanda 3 di concessione edilizia in sanatoria, cd condono, ai sensi degli artt. 31 della l. 28 febbraio 1985 n.47, per opere abusive eseguite in un fabbricato ad uso bar e discoteca situato a […] e costituite da modifiche esterne, varianti interne ed ampliamenti;
– a fronte di ciò, il Comune, con atto […] 1995, ebbe a rilasciare una concessione edilizia in sanatoria, la quale dichiaratamente costituiva anche “autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della l. 29 giugno 1939 n.1497 e dell’art. 1 della l. 8 agosto 1985 n.431”, e per tal motivo la trasmise alla competente amministrazione dei Beni culturali perché essa potesse, se del caso, esercitare il potere di annullamento conferitole dalle leggi allora vigenti (doc. 12 in I grado ricorrente appellata, copia sanatoria citata);
– a fronte di ciò, il Ministero effettivamente esercitò il proprio potere di annullamento, con decreto 13 luglio 1995, relativo al “provvedimento del 13 gennaio 1995… nella parte in cui ha valore di autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/1939, al rilascio della concessione edilizia in sanatoria” (doc. 15 in I grado ricorrente appellata, copia decreto di annullamento);
– il ricorso della società interessata contro tale provvedimento ministeriale è stato respinto con la sentenza TAR Emilia Romagna Bologna sezione I 23 ottobre 2008 n.1932;
– l’appello della società stessa contro tale sentenza è stato respinto con la sentenza di questo Giudice, sez. VI 23 febbraio 2016 n.727;
– di conseguenza, con il provvedimento 28 novembre 2016 meglio indicato in epigrafe, il Comune intimato appellante ha preso atto dell’inefficacia della autorizzazione annullata, ha dichiarato di confermare l’efficacia dell’ordinanza di demolizione emessa a suo tempo, prima che fosse presentata la domanda di condono, ed ha assegnato alla proprietà, ovvero alla ricorrente appellata, un termine per decidere se demolire essa stessa le opere abusive (doc. 2 in I grado ricorrente appellata);
– dato che la demolizione non è stata eseguita, il Comune, con l’ordinanza 20 luglio 2017 pure meglio indicata in epigrafe, ha disposto che essa sia disposta d’ufficio (doc. 4 in I grado ricorrente appellata, copia ordinanza);
– con l’ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente appellata contestualmente al ricorso contro i provvedimenti repressivi citati, ritenendo sussistente il fumus del ricorso, dato che a suo dire la concessione edilizia in sanatoria non sarebbe stata ad oggi annullata, nonché il pericolo di pregiudizio per la parte privata;
– contro tale ordinanza, il Comune ha proposto appello, sostenendo in sintesi estrema che a seguito dell’annullamento giurisdizionale di cui si è detto le opere in questione dovrebbero comunque essere demolite, non essendo oltretutto mai stata impugnata l’originaria ordinanza di demolizione;
– ha resistito la ricorrente appellata, con memoria 22 gennaio 2017, in cui chiede che l’appello sia respinto;
– l’appello è fondato e va accolto, dato che l’istanza cautelare proposta, all’esame caratteristico di questa fase, risulta sprovvista di fumus nei termini che seguono;
– il carattere abusivo delle opere per cui si controverte è incontroverso, risultando dal fatto storico non contestato per cui per esse fu a suo tempo presentata la domanda di condono edilizio di cui si è detto;
– di conseguenza le stesse, in mancanza di un titolo edilizio rilasciato a sanatoria, vanno demolite;
– all’esito della domanda di sanatoria, è stata rilasciato l’atto 13 gennaio 1995, che contiene tanto l’autorizzazione paesaggistica, la cui necessità non è stata posta in dubbio, quanto la concessione in sanatoria vera e propria. E’ però evidente che il titolo edilizio, ovvero la concessione stessa, sta e cade con l’autorizzazione paesaggistica, sì che l’annullamento di questa ha sulla prima efficacia caducante, e non meramente viziante. A seguito quindi dell’annullamento della autorizzazione paesaggistica di cui si è detto, anche il titolo edilizio, rilasciato prima che l’autorizzazione diventasse incontestabile da parte del Ministero, deve ritenersi venuto meno;
– non vi sono quindi ragioni, allo stato, per mantenere le opere in questione;
[…]