Consiglio di Stato Sez VI 2784-2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

[…]

7. Per ragioni di economia (così, per l’assorbimento dei motivi, Cons. Stato, Ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5), essendo evidente la fondatezza dei motivi sopra esaminati, ben può il Collegio ritenere assorbiti gli altri motivi o vizi di censura.
Va a questo punto considerato, quanto alla, evocata, dall’amministrazione, “sanatoria giurisprudenziale”, che si tratta non di un autonomo istituto giuridico liberamente utilizzabile dall’amministrazione comunale quasi fosse una normale via di ordinaria gestione degli interventi sul territorio (una sorta di pagamento di un onere concessorio particolarmente rilevante, ma pur comunque ordinariamente legittimante); ma di un mero effetto eccezionale a fronte di quello che comunque è e resta un abuso edilizio, per di più ammesso solo da una parte della giurisprudenza: che deroga alla tassatività dell’accertamento di conformità dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 e la cui ragione viene di solito ricercata nell’eccessività, rispetto all’interesse alla tutela dell’ordine urbanistico sostanziale, dell’imporre la demolizione (o l’acquisizione gratuita) di un’opera che è senza titolo ma che è al contempo conforme alla disciplina urbanistica e dunque avrebbe potuto essere autorizzata su regolare istanza: la finalità è di evitare un’inutile dissipazione di mezzi e risorse (tra varie, Cons. Stato, V, 6 luglio 2012, n. 3961).
L’effetto però non è affatto pacifico, perché rischia di negare il non casuale rigore dell’art. 36, che – con la sua regola della doppia conformità urbanistica – è lo strumento previsto dalla legge per la titolazione postuma di manufatti realizzati senza previo titolo. Ma anche ad ammetterne la nozione, appunto discussa, nel caso concreto non si sarebbe attagliata ad alcuno dei due abusi, materializzatisi in quanto sopra esposto: non al montavivande, riguardo al quale resta comunque evidente l’abuso sostanziale, che per di più ha facilitato – quale strumento – il mutamento di destinazione della terrazza; non alla terrazza, adibita a ristorante, il che costituisce una diversa destinazione, che non è legittima né è stata legittimata (in ipotesi) dal solo Nuovo Piano degli interventi adottato dal Comune (il quale Piano non può derogare alle altre previsioni edilizie ed urbanistiche, né soprattutto ai limiti posti da leggi a tutela di interessi pubblici o generali).
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO