Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sez., Parere n. 1890 del 2017

[…]

[…] è proprietario di una villetta ubicata nel territorio comunale di […], contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 12, mappale 1415 e inserita nel vigente strumento urbanistico in zona residenziale di completamento.
Alla fine dell’anno 2009, il signor […] alla costruzione di una tettoia in legno di 5,10 mt. per 6,25 per ricovero di autoveicoli. Riferisce il signor […] di aver proceduto alla realizzazione del predetto manufatto dopo aver acquisito l’assenso verbale del confinante signor […] e di aver realizzato l’opera a distanza inferiore ai 5 metri previsti dal regolamento comunale.
Il Comune, a seguito di esposto ricevuto da parte del signor […] nel marzo 2012, disponeva un sopralluogo in data […] 2012 della polizia municipale da cui risultava che all’interno della proprietà dei signori […] era “stata realizzata e posta in opera nell’autunno 2009 una tettoia in legno ad uso ricovero autovetture in assenza di permesso autorizzativo. Il manufatto è costituito da una struttura travi-pilastri in legno, aperta sui quattro lati ad esclusione di un piccolo vano ripostiglio di mq. 6,30 collocato sull’angolo a nord-ovest e con copertura inclinata realizzata in assito con sovrapposta una guaina bituminosa, avente una superficie coperta di mq. 28,36, un’altezza media di ml. 2,325 ed un volume complessivi di mc. 65,90, rispettando i limiti stereometrici consentiti”.
Pertanto il responsabile dell’area tecnica del Comune emetteva la prima ordinanza di demolizione della predetta tettoia prot. n. 3022 del 7 giugno 2012.
Successivamente il signor […], in data 3 settembre 2012, presentava richiesta di permesso di costruzione in sanatoria dell’opera di che trattasi. Tale richiesta, a seguito di preavviso di diniego in data 4 settembre 2012, veniva respinta con provvedimento del Comune prot. […] settembre 2012, impugnato con il presente ricorso, in quanto il manufatto non rispettava la distanza dal confine e mancava l’autorizzazione del confinante. Conseguentemente, il Comune emetteva la nuova ordinanza di demolizione prot. […] gennaio 2013, anch’essa oggetto di impugnativa.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
A. Con riferimento al diniego di sanatoria:
1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 11 e 36 del d.P.R. 380/2001 – eccesso di potere per mancanza dei presupposti – difetto di istruttoria – carenza di motivazione.
Il ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire in sanatoria ha “come unico presupposto l’accertamento amministrativo di conformità della costruzione realizzata agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti al momento della realizzazione delle opere ed a quello di presentazione della domanda” e che ai sensi dell’art. 11, n. 3, dello stesso d.P.R. n. 380/2001 – secondo cui il “rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti di terzi” – l’autorizzazione edilizia in sanatoria non incide sul diritto del vicino a ottenere l’osservanza delle distanze prescritte dalla normativa. Di conseguenza, sempre secondo il ricorrente, il provvedimento di sanatoria di irregolarità urbanistiche “esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici-amministrativi, e non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati”. Inoltre, il manufatto andrebbe inquadrato nella categoria delle pertinenze e non violerebbe le distanze con i fabbricati di terzi in quanto è posto ad una distanza inferiore dal confine ai cinque metri previsti dal regolamento comunale.
B. Con riferimento all’ordinanza di demolizione:
1. Illegittimità derivata
2. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, 10, 22, 33 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 – Eccesso di potere per mancanza di presupposti; violazione del giusto procedimento.
L’ordinanza di demolizione del Comune sarebbe, in primo luogo, viziata da illegittimità derivata in relazione ai profili di illegittimità denunciati in ordine al provvedimento di diniego di sanatoria.
Il ricorrente sostiene che la tettoia in questione non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che, ai sensi dell’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 380/2001, sono sottoposti al preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, primo comma, dello stesso d.P.R. in quanto trattasi di un manufatto di dimensioni molto modeste e amovibile.
3. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria – Mancanza di comparazione dell’interesse pubblico con quello privato – Carenza di attualità dell’interesse pubblico.
Il ricorrente, pur riconoscendo che i provvedimenti che dispongono la demolizione di opere edilizie, “costituendo atto dovuto ad applicazione vincolata”, non necessitano normalmente di particolare motivazione, tuttavia, quando l’amministrazione procede ad accertare l’abuso a notevole distanza di tempo dalla realizzazione delle opere, occorre una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, che deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento. Nella fattispecie, invece, il Comune si è limitato a giustificare il provvedimento sulla base dell’assenza del consenso scritto da parte del proprietario confinante.
Il Comune di […], nel controdedurre ha rappresentato che:
– gli uffici tecnici comunali avevano effettuato il sopralluogo presso la proprietà del signor […] a seguito di un esposto del confinante signor […] che segnalava la realizzazione di un’opera costruita abusivamente, non a distanza di legge;
– il Comune si è limitato ad eccepire un diritto che era già stato fatto valere da un soggetto terzo legittimamente interessato; la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, non vuol dire negare un diritto di cui si è già a conoscenza;
– in assenza di un autorizzazione scritta del confinante, il Comune ha legittimamente respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria;
– dalla documentazione fotografica risulta che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il manufatto non è né di modeste dimensioni né facilmente rimovibile bensì costituisce “un’opera autonoma e ben definita che altera il prospetto dell’edificio principale e aumenta la volumetria”; le dimensioni e le caratteristiche del manufatto escludono che lo stesso abbia natura di pertinenza;
– interesse pubblico alla rimozione dell’abuso edilizio, non viene meno con il passare del tempo in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’abuso edilizio ha carattere permanente.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto in quanto infondato.
Considerato
Risulta dalla richiamata documentazione e dalle fotografie in atti che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente (secondo il quale la tettoia realizzata sarebbe “di dimensioni molto modeste, ma anche opera assolutamente precaria e perciò rimovibile in qualsiasi momento, non risultando né imbullonata, né, tantomeno, cementata al muro dell’abitazione principale”), il manufatto, realizzato senza il permesso di costruire, come verificato in sede di sopralluogo da parte della polizia municipale, ha “una superficie coperta di mq. 28,36, una altezza media di ml. 2,325 e un volume complessivo pari a mc. 65,90”. D’altra parte il ricorrente non ha fornito la prova dell’assenso del confinante signor […] alla realizzazione dell’opera, ma anzi lo stesso confinante ha presentato un esposto al comune in cui segnalava la presenza di un’opera costruita abusivamente e non a distanza di legge.
La domanda di permesso di costruire in sanatoria in data 3 settembre 2012 costituisce implicitamente un riconoscimento da parte del ricorrente della necessità del permesso di costruire per il manufatto realizzato.
Il provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria del […] 2012 non poteva non tener conto del diritto fatto valere dal confinante, in ordine alla necessità del rispetto della distanza dagli altri fabbricati.
Né può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui la disposizione di cui all’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di terzi”) non incide sul diritto del confinante a far valer il proprio diritto all’osservanza delle distanze prescritte dalla normativa; al contrario, vale il principio per cui l’amministrazione è tenuta ad accertare la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica, e a non ledere eventuali diritti di terzi che siano stati fatti valere o siano individuabili.
Per i suddetti motivi, e per le caratteristiche e le dimensioni del manufatto, cadono le censure sollevate relativamente all’ordinanza di demolizione del 10 gennaio 2013.
Risultano anche infondate le doglianze circa la carenza di attualità dell’interesse pubblico nonché di motivazione e di istruttoria, in quanto il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non è rilevante e l’ordine di demolizione di un’opera abusiva costituisce atto dovuto e vincolato che non necessita di particolare motivazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1268 e Sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1886).
Pertanto, il ricorso va respinto […]