Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 4234 del 2011, pubbl. il Il 13/07/2011

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FATTO e DIRITTO

Con la sentenza gravata, il TAR Piemonte ha annullato il permesso di costruire e la successiva DIA in variante, intestati all’appellato, relativi la realizzazione di autorimessa, parzialmente interrata attraverso l’artificiale riporto di terra al di sopra del piano naturale di campagna fino ad 1 metro, che è collocata in un un’area esterna in fregio alla proprietà dell’appellante.
Il ricorso è affidato a due motivi di gravame relativi all’irricevibilità del ricorso originario ed alla mancata valutazione da parte del TAR della specifica disciplina del PRG.
La controinteressata amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, previo avviso alle parti, è stata ritenuta in decisione dal Collegio ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. .
___ 1.§. In linea preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del gravame di cui a pag. 17 dell’appello.
Assume la ricorrente che il ricorso in primo grado è stato notificato il 4 dicembre 2009,e quindi oltre il termine decadenziale decorrente dalla posa in opera del solaio del luglio 2009.
Il TAR avrebbe dovuto, ex art. 35, I° co, lett. a), dichiarare d’ufficio irricevibile ex art. 104 1° del c.p.a..
L’eccezione va respinta.
Nel caso di costruzione da parte del vicino, la conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga il titolare dell’interesse legittimo oppositivo ad attivarsi immediatamente in sede contenziosa.
Dato che, l’edificazione potrebbe, ad. esempio, essere anche abusiva, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre solo dalla piena conoscenza dell’esistenza e dell’entità o delle violazioni urbanistiche; o dal contenuto specifico della concessione; ovvero comunque del progetto edilizio (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010 , n. 8705; Consiglio Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).
Nel caso in esame non vi è prova assolutamente certa della data di conoscenza dell’atto impugnato in quanto non vi è sicurezza che fossero materialmente apprezzabili le caratteristiche essenziali, la destinazione specifica delle opere e la reale portata dell’intervento qui in contestazione.
A tal fine, anche l’apposizione dei solai da parte dell’appellato, non appare comunque decisivo in quanto in base alle stesse foto versate dall’appellato i lavori appaiono ancora in corso.
Nel dubbio, in assenza di una prova certa della piena conoscenza, deve farsi applicazione dei principi generali di cui all’art. 24 ed all’art. 113 Cost. per cui la tutela dei diritti e interessi legittimi in giudizio è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e non può essere pregiudicato da interpretazioni formalistiche, non strettamente ed assolutamente necessarie all’economia processuale.
In tale direzione, in assenza di una prova certa, del tutto erroneamente l’appellante assume dunque l’obbligo del TAR di dichiarare d’ufficio l’irricevibilità.
___ 2.§. Nel merito l’appello è infondato.
Per l’appellante, che riprende in sostanza le medesime argomentazioni sostanziali delle difese già svolte in primo grado, il TAR avrebbe errato in quanto non avrebbe tenuto conto:
— della portata derogatoria della norme di PRG, relativamente il computo delle altezze e delle volumetrie che sarebbe motivata dall’esigenza di raccordare gli scarichi alla fognatura, a non incontrare la prima falda delle acque; ed a non dover inclinare eccessivamente le rampe d’accesso;
— della definizione dell’art. 10.3 lett. d), per cui il piano seminterrato è la porzione di fabbricato parzialmente emergente dal suolo dopo la sua sistemazione in conformità all’art. 10.2; ai sensi delle quali tanto i volumi che le altezze si computano dal piano eventualmente definitivamente sistemato nel limite di 1 mt. di terreno quale rilevato prima dell’intervento;
— della disposizione per cui le autorimesse sono da considerarsi interrata in quanto l’art. 10.2 lett. f) delle N.T.A. ammette un riporto massimo dello spessore di 1mt. rispetto alle quote di terreno interessate dall’intervento;
— le autorimesse interrate di cui all’art. 9 della L. n.122/1989, che in si riferirebbe anche ai box seminterrati.
L’assunto va complessivamente respinto.
La norma dell’art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, che consente di realizzare gratuitamente “nel sottosuolo” parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, è una norma che ponendosi in deroga “…agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti… ” è di stretta interpretazione per cui deve trovare rigorosa applicazione solo nelle fattispecie in essa espressamente previsti.
Al riguardo la giurisprudenza unanime ha sempre affermato che la realizzazione di autorimesse e parcheggi sulla base del presupposto normativo della disciplina dell’art. 9 °1 co. della l. 122/98, è condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza.
In altre parole, la deroga per la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dall’art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di campagna.
Qualora invece non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un’autorimessa, non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal PRG, anche per quanto concerne quindi il pagamento dei contributi concessori (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260;Consiglio Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070).
In conseguenza, vi è un regime di sostanziale alternatività tra la fattispecie di carattere eccezionale dell’art. 9 e la ordinaria disciplina urbanistica in materie di autorimesse dei singoli Comuni.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che, risultando un riporto di terra nel limite di 1 mt., ne consegue che l’autorimessa non risulta integralmente realizzata “nel sottosuolo”, ma è solamente “seminterrata”.
Ciò posto, la stessa disciplina urbanistica dell’area, che è collocata in zona classificata dalle N.T.A. “nucleo di antica formazione” prevede che nell’ambito di tale zona sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni una tantum del 20% del volume esistente e autorimesse private, ai sensi dell’art. 9 della l. 122/1989.
Contrariamente a quanto mostra dunque di ritenere l’appellante, lo stesso PRG del Comune di […] disciplina specificamente la realizzazione delle autorimesse facendo un diretto, integrale ed inequivocabile richiamo alla fattispecie delineata dalla c.d. Legge Tognoli.
Quindi il PRG, attraverso il ricordato richiamo all’art. 9 cit., dispone che, per poter realizzare autorimesse in regime derogatorio, queste debbano necessariamente essere integralmente poste “nel sottosuolo” rispetto al piano naturale originario.
Per questo del tutto inconferenti sono i richiami alle regole del PRG in materia di altezza dei fabbricati e di reinterri in quanto tali norme non regolano assolutamente l’ipotesi delle autorimesse, ma sono rilevanti sul piano generale della definizione delle edificazioni ai fini costruttivi, volumetrici ed edilizi, ma non concerneva la realizzazione di autorimesse e parcheggi prevista dalla deroga di cui all’art. 9, della L. 24 marzo 1989 n. 122.
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