Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 4393 del 2014, dep. il 24/02/2014

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MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza per aver omesso la corte di appello di valutare correttamente la censura con la quale si denunciava la mancata rispondenza della CTU al quesito sottoposto all’esame del consulente; censura “snaturata” ed intesa come critica all’impostazione del quesito.
2.1.1.- Il motivo è infondato perché appare evidente che la corte territoriale abbia ritenuto (correttamente) implicita nella censura all’operato del CTU la critica alla sentenza che tale consulenza aveva integralmente condiviso.
Sì che la sentenza impugnata pur fraintendendo i termini della censura articolata dall’appellante, non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché in ogni caso era censurato l’operato del CTU.
L’effetto devolutivo dell’appello entro i limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione.
Pertanto, non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall’appellante le quali appaiono, tuttavia, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Sez. 2, Sentenza n. 397 del 16/01/2002; Sez. 3, Sentenza n. 443 del 11/01/2011). Ciò, ovviamente, alla stregua del previgente testo dell’art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis.
2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1176, 1218, 1467 e 1710 c.c., lamentando l’erronea affermazione che l’inesatto adempimento del mandato debba essere valutato con riferimento all’intero arco della sua esecuzione e non con riferimento al solo quarto trimestre del 1993.
2.2.1.- Il motivo è fondato.
La Corte di merito ha accolto l’appello della banca valorizzando il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 426/00 la quale esclude la rilevanza dell’approvazione tacita delle singole operazioni.
Il principio, peraltro, non è stato correttamente applicato e ciò appare evidente alla luce della giurisprudenza successiva che ne ha chiarito l’ambito. Giova, all’uopo, riportare integralmente le argomentazioni sviluppate di recente da questa Sezione (Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 02/12/2010, in motivazione, p. 4.1):
“Si può senz’altro convenire con la difesa della banca ricorrente sull’affermazione per la quale i rendiconti periodici inviati dal gestore di portafogli ai propri clienti non sono un mero riepilogo di dati storico-contabili, bensì dei veri e propri rendiconti di gestione. È quanto si ricava con assoluta chiarezza dalla normativa primaria e secondaria emanata (tanto all’epoca dei fatti di causa quanto successivamente) per disciplinare tali rendiconti. Da questa premessa non consegue però necessariamente che il cliente decada dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato. Ovviamente il comportamento passivo del cliente, che al pari di quello del gestore dev’essere improntato a buona fede, potrà essere valutato dal giudice, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame; ma nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell’omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore, ne’ si può postulare un’applicazione analogica delle disposizioni dettate dall’art. 119 del testo unico bancario e dall’art. 1832 c.c., in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra questi ultimi ed i rendiconti di gestione dei quali qui si discute (per non dire, poi, che anche l’approvazione tacita del conto prevista da tali ultime norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista).
Per completezza, va aggiunto che nemmeno gioverebbe tentare di far leva sulle disposizioni dettate dal codice in materia di mandato (disposizioni che la stessa difesa di parte ricorrente nega, d’altronde, siano qui invocabili), ed in specie sulla previsione di approvazione tacita dell’operato del mandatario, contemplata dall’art. 1712 c.c., comma 2, perché questa disposizione presuppone l’esecuzione già interamente avvenuta dell’incarico affidato al mandatario stesso, laddove la valutazione periodica di una gestione patrimoniale ancora in corso è cosa affatto diversa e, proprio per il suo carattere continuativo e perdurante nel tempo, il più delle volte mal si presta ad essere approvata per segmenti temporali (si veda, a quest’ultimo riguardo, Cass. 15 gennaio 2000, n. 426, che ha anche escluso la possibilità di applicare ad un mandato di gestione del patrimonio mobiliare la previsione del termine di dieci giorni entro il quale occorreva contestare i conti di liquidazione in base all’art. 53 degli usi della borsa valori di Milano, vigenti al tempo dei fatti di quella causa). Non può d’altronde neppure trascurasi che, se pure per certi aspetti avvicinabile al mandato, la prestazione del servizio d’investimento consistente nella gestione individuale di portafogli ha regole sue proprie – essenzialmente dettate dall’esigenza di fornire all’investitore un surplus di tutela, che si esprime anche nell’imposizione della forma scritta sin dalla stipulazione del contratto – con le quali risulterebbe sistematicamente poco coerente ipotizzare un generale principio di approvazione tacita dei rendiconti periodici non contestati in un termine la cui durata, secondo la citata disposizione dell’art. 1712, troverebbe solo un assai vago riferimento nella natura degli affari o negli usi.
Tanto meno, poi, l’esistenza di un meccanismo legale di decadenza dipendente dalla mancata contestazione tempestiva dei rendiconti periodici di gestione inviati al cliente può essere desunta, come la ricorrente vorrebbe, da esigenze generali del sistema. La necessità per il gestore di portafogli di poter fare affidamento su un quadro di scelte d’investimento ben stabilizzato nel tempo non è argomento sufficiente a far postulare, a carico del cliente, una decadenza non prevista in modo esplicito ne’ univoco dal legislatore, anche perché altro è la stabilità delle scelte di gestione operate, pur se di per sè sempre relativamente opinabili, altro è l’eventuale violazione dei doveri gravanti sul gestore nell’adempimento degli obblighi che egli è tenuto a rispettare nell’interesse del cliente. La circostanza che sia mancata la rilevazione immediata di una siffatta violazione non implica, ovviamente, che il gestore possa legittimamente perseverare in essa, trattandosi di un fatto patologico che nulla ha a che fare con la durata nel tempo di strategie d’investimento fisiologicamente sviluppate. Se, dunque, a causa di detta violazione il cliente abbia subito un danno, il suo diritto a pretenderne il risarcimento è esercitabile fin quando non sia estinto per prescrizione”.
3.- Alla luce di tali principi, dunque, se è vero che il rapporto in questione “proprio per il suo carattere continuativo e perdurante nel tempo, il più delle volte mal si presta ad essere approvata per segmenti temporali”, tuttavia è anche vero che “la necessità per il gestore di portafogli di poter fare affidamento su un quadro di scelte d’investimento ben stabilizzato nel tempo non è argomento sufficiente a far postulare, a carico del cliente, una decadenza non prevista in modo esplicito ne’ univoco dal legislatore, anche perché altro è la stabilità delle scelte di gestione operate, pur se di per sè sempre relativamente opinabili, altro è l’eventuale violazione dei doveri gravanti sul gestore nell’adempimento degli obblighi che egli è tenuto a rispettare nell’interesse del cliente”. Pertanto, i principi enunciati da questa Corte non giustificano una valutazione “globale” della gestione, quasi a compensare perdite e guadagni, laddove ciò che conta è la persistenza del comportamento diligente del gestore. Sì che, se in un dato segmento temporale della gestione è dato rinvenire – come ritenuto dal Tribunale – un comportamento “gravemente colposo perché ispirato ad un criterio prudenziale, in violazione degli obblighi assunti, riducendo la quota azionaria dell’investimento (oscillante dal 3,21% al 13,47% a fronte del limite massimo stabilito del 30%) e determinando una redditività di gran lunga inferiore a quella realizzabile”, non poteva, poi, la corte di appello valutare quel comportamento unitamente alla gestione dei due anni precedenti, con conseguente compensazione con i migliori risultati conseguiti nei primi due anni.
L’obbligo del gestore, come del resto dell’intermediario finanziario in generale, è di curare al meglio gli interessi del cliente (ciò era insito nella L. n. 1 del 1991, art. 6, vigente al tempo dei fatti di causa, che prescriveva l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nell’interesse del cliente). Ovviamente un tale dovere permane intatto per tutta la durata del rapporto. Il fatto, allora, che il gestore vi abbia fatto fronte molto bene in un certo arco di tempo, consentendo al cliente di realizzare i guadagni sperati, non implica certo che quell’obbligo cessi per il periodo successivo.
A prescindere dal precedente in tema di effetti giuridici dei rendiconti periodici, valorizzato dalla Corte di merito, l’argomento decisivo sta in ciò, che il guadagno pregresso non è un qualcosa che il cliente abbia lucrato al di là di quanto gli spettasse, e rispetto al quale si possa quindi operare una sorta di compensazione con i minori guadagni del periodo successivo.
Il cliente ha diritto di pretendere in ogni momento che il gestore gli assicuri il miglior rendimento possibile, e nulla esclude che lo stesso gestore, dopo aver adempiuto correttamente da principio il proprio obbligo, in un momento successivo venga invece meno ai suoi doveri: il che ovviamente comporta il diritto del cliente al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento. 4.- In accoglimento del secondo motivo del ricorso, dunque, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati sub 3 e per il regolamento delle spese.

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