Corte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17292 del 2016, dep.: 24/08/2016

[…]

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo del ricorso [violazione dell’art. 1325 c.c. e dell’art. 1418, comma 2, c.c. nonché falsa applicazione dell’art. 1472 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia disatteso la propria domanda di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio in quanto concluso in data anteriore all’emissione dei titoli e quindi mancante dell’oggetto, o con oggetto indeterminato perché non ricavabile dagli ordini di acquisto, a investitori non istituzionali, poiché sarebbe «fatto divieto all’intermediario finanziario di vendere, in contropartita diretta, obbligazioni emesse a investitori non istituzionali».

2. Con il secondo mezzo [violazione e falsa applicazione dell’art. 21, lett. b), TUE’ e 26, 27, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia disatteso la propria domanda di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio in quanto concluso in violazione: a) dell’art. 21 TUE’ e 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998; b) dell’art. 26 TUE’ e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

2.1. Con riferimento al primo gruppo di disposizioni, per la violazione degli obblighi informativi prescritti con riferimento alla fase prodromica del compimento dell’operazione, con particolare riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle obbligazioni compravendute, alle modalità di emissione, al rating ufficiale, e di quanto altro previsto dalla offering circular mai consegnata agli investitori ricorrenti.

2.2. Con riferimento al secondo gruppo di disposizioni, per la violazione degli obblighi informativi prescritti con riguardo alla propensione al rischio degli investitori anche quando – come nella specie – gli stessi si siano rifiutati di fornire le informazioni loro richieste,.con riferimento alla adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione.

2.2.1. A tale ultimo proposito, i ricorrenti affermano l’erroneità del ragionamento svolto dalla Corte territoriale (e prima ancora dai giudici di primo grado) in ordine alla loro pretesa esperienza negli investimenti rischiosi, tali non essendo né i fondi comuni d’investimento né le limitate somme dirette agli acquisti azionari o ai titoli del debito sovrano di alcuni paesi esteri (Argentina e Turchia).

3. Con il terzo motivo [insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla risoluzione dei contratti di compravendita dei titoli (art. 360 n. 5 c.p.c.)] i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia contraddittoriamente escluso la nullità o la risoluzione del contratti di acquisto delle obbligazioni Cina in conseguenza della violazione degli obblighi nascenti dall’art. 21 TUF e 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

4. Va premesso che la sentenza di appello, impugnata in questa sede, ha confermato quella di prime cure che, respingendo le domande proposte dagli investitori (di nullità del contratto e di risoluzione dello stesso per inadempimento), aveva ribadito, pressoché con le stesse ragioni, la reiezione delle domande.

5. Con il primo mezzo del ricorso [deduzione di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio per difetto o indeterminatezza dell’oggetto e divieto di trattamento di titoli prima del loro collocamento e a investitori non istituzionali], i risparmiatori lamentano il presunto error iuris in ordine alla natura dell’operazione economica conclusa tra le parti: l’acquisto da parte di due risparmiatori, appartenenti alla cd. clientela retail, attraverso singoli atti di negoziazione, dei bond (nella specie: Cirio) collocati – per espressa previsione regolamentare – presso gli investitori istituzionali e da questi rivenduti – nel periodo del cd. mercato grigio, ossia prima della data di emissione del titolo – a singoli appartenenti alla propria clientela.

5.1. Il mezzo appare infondato poiché le ragioni svolte dai giudici di merito (compreso quello di primo grado, il cui ragionamento è stato riportato, integralmente, nella sentenza della Corte territoriale) non risultano essere state efficacemente contrastate dai ricorrenti.

5.2. Infatti, la deduzione di nullità del contratto per difetto dell’oggetto è stato confutato, con ragionamento pienamente condivisibile, mercé la qualificazione del negozio come una vendita lecita e legittima di cose future.

5.3. La deduzione di nullità della vendita, con oggetto indeterminato (per la mancata

sufficiente specificazione dell’oggetto della compravendita a due investitori rientranti in una clientela retail), risulta inammissibile perché, in disparte l’argomento svolto dai giudici della fase di merito secondo cui tale vizio non potrebbe discendere dalla violazione di obblighi informativi nella fase anteriore alla stipula contrattuale, la Corte territoriale ha ribadito la liceità dell’acquisto nella fase del mercato grigio ritenendo, con tipico accertamento di fatto incensurabile in questa sede, sufficienti gli elementi risultanti dall’ordine di acquisto.

5.3.1. Del resto, avendo i giudici di merito affermato la legittimità delle vendite, alla clientela retall, di obbligazioni da parte degli intermediari che li avevano acquistate in sede di collocamento dei titoli ai soli operatori istituzionali, non proibendolo alcuna disposizione di legge, nessuna censura è stata svolta a tale ragionamento.

5.3.2. In tali, casi, infatti non si può pervenire alla conclusione, che non è affatto accoglibile, di nullità della vendita di strumenti finanziari di ogni sorta solo perché non è stato eseguito il loro collocamento direttamente presso il pubblico dei risparmiatori, con la conseguente procedura di sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 1, lett. t), del TUE’ di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998 ( cd. «offerta al pubblico di prodotti finanziari»), consentendolo espressamente l’art. 100-bis del predetto TUE’, che riguarda proprio la successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di collocamento ai sensi del richiamato art. l lett. t).

5.3.3. Il collocamento di tali strumenti finanziari presso gli operatori qualificati comporta, ovviamente, il radicarsi di obblighi informativi specifici da parte di costoro nei confronti della propria clientela, ma non certo la illegittimità di tale collocamento successivo, sia pure svolto nella fase del cd. mercato grigio, ossia prima ancora che il titolo sia stato emesso, venendo in rilievo i . principi della vendita di cosa futura.

5.3.4. Del resto questa Corte (Sez. l, Sentenza n. 8733 del 2016) ha già avuto modo di chiarire che «quando la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5, t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market”, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.».

6. Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché, dalla pretesa violazione degli obblighi informativi (oggetto di esame motivato da parte dei giudici di merito), s’intende contestare la decisione di diniego della nullità dei contratti di acquisto dei bond Cirio.

6.1. Infatti, già prima della proposizione del ricorso per cassazione, questa Corte (Sentenza n. 26724 del 2007), a sezioni Unite, aveva affermato il principio di diritto (a cui si è attenuta la Corte territoriale), secondo cui « In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione del doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. l del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro”, 11 quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.». Tale principio è stato poi ribadito da questa stessa sezione (Sez. l, Sentenza n. 8462 del 2014).

6.2. Il ricorso – sollecitando la dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto dei bond Cirio in ragione della violazione dei menzionati obblighi informativi – tende, da un lato, inammissibilmente, a far pervenire questa Corte ad una soluzione del tutto opposta a quella affermata dalla giurisprudenza di legittimità, ossia ad una sorta di ripensamento (vista la data di proposizione del ricorso, posteriore al dictum delle sezioni unite), rispetto a quello che ormai appare come vero e proprio diritto vivente e, dall’altro, a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e dei documenti esaminati nella fase di merito e, in considerazione della loro convergenza, ritenuti indicativi della mancata violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario.

7. Il terzo motivo è inammissibile perché, sotto le spoglie del vizio motivazionale, ripropone surrettiziamente l’accertamento, che è stato invece escluso dai giudici di merito, delle violazioni degli obblighi informativi relativi a quelli nascenti dal contratto quadro, ai fini dell’affermazione oltre che della nullità degli acquisti anche della risoluzione di quegli ordini.

8. In conclusione, il ricorso va respinto […]