[…]
Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando erronea e/o falsa applicazione dell’art. 557 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto il difetto di legittimazione di […] ad impugnare la sentenza di primo grado quali eredi universali della madre [….] sulla base del rilievo sulla natura personale dell’azione di riduzione proposta da quest’ultime. Le ricorrenti, premesso che la […] non aveva proposto una mera domanda di riduzione, ma una domanda cumulativa di divisione, collazione, simulazione e restituzione, sostengono di essere subentrate alla madre quali sue eredi universali in virtù di un testamento pubblico del 17.5.1989 nella stessa posizione giuridica della “de cuius”, e quindi in tutti i rapporti e nelle relative azioni; del resto l’art. 557 primo comma c.c. prevede espressamente, tra soggetti che possono chiedere la riduzione, anche gli eredi o aventi causa dei legittimari; né la sentenza impugnata ha considerato che, anche se l’azione di riduzione ha natura personale, il diritto del legittimario ha contenuto patrimoniale ed è quindi trasmettibile. La censura è fondata. Il giudice di appello ha affermato che, data la natura personale dell’azione di reintegrazione della legittima intrapresa dalla […], finalizzata alla ricostituzione fittizia della massa ereditaria diretta alla determinazione delle quote disponibili e di riserva, la titolarità di tale azione non poteva trasmettersi alle sue eredi, che oltretutto non avevano accettato l’eredità materna con beneficio di inventario prima di dare corso alle loro pretese, mai azionate in precedenza in questa controversia. Tale convincimento non è condivisibile. Deve anzitutto rilevarsi che, come dedotto dalle ricorrenti, l’art. 557 I comma c.c. contempla espressamente tra i soggetti che possono chiedere la riduzione, oltre ai legittimari, anche i loro eredi o aventi causa; pertanto nella specie […], intendendo subentrare alla madre nell’azione di riduzione da essa proposta, hanno fatto valere la loro qualità incontestata di eredi universali della defunta in base al sopra richiamato testamento pubblico; ciò spiega logicamente la ragione per la quale esse non avrebbero certo potuto azionare in precedenza la suddetta pretesa, che era stata fatta valere dalla […] quale legittimaria con riferimento alla eredità relitta dal proprio marito […]. Il riferimento poi della sentenza impugnata alla natura personale dell’azione di riduzione quale elemento ostativo alla pretesa delle appellanti di subentrare alla madre nell’esercizio di tale azione non solo si pone in contrasto con la richiamata previsione di cui all’art. 557 primo comma c.c., ma è anche frutto di un fraintendimento delle implicazioni che conseguono dalla affermata natura personale di tale azione: invero il suo carattere personale evidenzia che essa compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima, con la conseguenza che l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso (Cass. 12.5.1999 n. 4698); è quindi evidente l’irrilevanza di tale orientamento nella fattispecie, laddove […] hanno inteso far valere non la loro qualità di legittimarle con riferimento alla eredità paterna, bensì la loro legittimazione quali eredi della […] a subentrare nell’azione di riduzione originariamente proposta da quest’ultima nei limiti della propria quota. Dalle considerazioni esposte discende altresì l’erroneità del rilievo del giudice di appello secondo cui la pretesa delle appellanti di subentrare alla madre nell’esercizio dell’azione di riduzione da quest’ultima proposta era preclusa dal fatto che esse non avevano accettato l’eredità materna con beneficio di inventario: infatti le attuali ricorrenti, eredi universali della […], non avevano certamente inteso proporre una azione di riduzione quali legittimarie con riferimento all’eredità materna, ma avevano invece voluto subentrare nei diritti di legittimaria della […] relativamente all’eredità del defunto marito di costei […]. E’ poi appena il caso di evidenziare – alla luce del diritto che il legittimario acquisisce, in caso di accoglimento della domanda di riduzione, alla restituzione dei beni già appartenuti al “de cuius” eccedenti la quota disponibile – la natura patrimoniale di tale diritto e quindi, anche sotto tale profilo, la piena trasmettibilità dell’azione di riduzione agli eredi del legittimario.
In definitiva, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello […]