Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 23 febbraio 2012 (Ud. 07/02/2012) Sentenza n. 7065

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 aprile 2011, il Tribunale di Torre annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di […] in ordine ai reati di cui agli articoli 44 lettera c), 64,65,71,72,83,95 D.p.r. n. 380/01; 181, comma 1bis D.Lv. n. 42/2004; 110, 734 C.P., loro ascritti ed accertati in […] il 3 aprile 2008, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica.

 Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge in relazione agli articoli 157 e 531 C.P.P. ed il vizio di motivazione, osservando che il giudice aveva ritenuto dubbia la data di ultimazione degli interventi edilizi abusivi sulla base delle dichiarazioni rese da un teste, funzionario del competente ufficio tecnico comunale, il quale aveva riferito che, allorquando ebbe ad effettuare il sopralluogo, le opere risultavano ultimate ed aveva, conseguentemente, ritenuto maturata la prescrizione in applicazione del principio del favor rei.

 Osservava il Pubblico Ministero ricorrente che detto principio deve, però, essere applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data del commesso reato e non anche quando sia possibile superare tale incertezza e che assume comunque valore qualora sussista un dubbio tra più date possibili cui ricondurre la consumazione del reato.

Osservava che, nella fattispecie, mancava ogni riferimento a date alternative e l’eventuale incertezza poteva essere superata in considerazione del fatto che il teste, come risultava dal verbale d’udienza allegato in copia al ricorso, aveva riferito di essere intervenuto a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza pervenuta nello stesso anno a seguito di un esposto e che poteva quindi logicamente presumersi che una segnalazione di abuso edilizio non venisse presentata a distanza di tempo dall’esecuzione dell’opera.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In data 20 gennaio 2012 la difesa faceva pervenire memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Effettivamente, come segnalato dal Pubblico Ministero ricorrente, nell’impugnato provvedimento viene dato atto delle dichiarazioni del teste circa la diretta constatazione, all’atto del sopralluogo, dell’ultimazione dell’opera e, affermando che nessun altro elemento è a disposizione del giudicante per collocare temporalmente la consumazione del reato, nel dubbio é riconosciuta la prescrizione.

Mancava dunque, in atti, ogni indicazione di possibili date alternative e più risalenti nel tempo rispetto a quella dell’accertamento dell’abuso.

Ciò posto, occorre osservare come questa Corte abbia già avuto modo di specificare che il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (Sez. III n. 1182, 11 gennaio 2008, citata anche in ricorso).

Ciò posto, deve rilevarsi, alla luce di tale condivisibile principio, che dalla mera constatazione dell’avvenuta ultimazione delle opere abusive all’atto dell’accertamento non può meccanicamente scaturire una situazione di incertezza sulla data del commesso reato.

Occorre preliminarmente ricordare, a tale proposito, quale sia l’orientamento di questa Corte sul concetto di ultimazione dell’immobile abusivo.

Si è detto, in particolare, che il reato urbanistico ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (v. SS. UU. n. 17178, 8 maggio 2002).

Si è poi precisato (ex pl. Sez. III n. 38136, 24 ottobre 2001) che la cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio.

Si è inoltre chiarito che l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Sez. III n.32969, 7 settembre 2005 ed altre prec. conf nella stessa richiamate).

Entro tale preciso ambito deve dunque individuarsi il concetto di “ultimazione” che ha natura oggettiva e non può, pertanto, dipendere da valutazioni soggettive.

Nella fattispecie risulta dal provvedimento impugnato che il giudice ha recepito le dichiarazioni del funzionario dell’ufficio tecnico comunale il quale, come emerge dal verbale allegato al ricorso, si è limitato ad affermare che l’opera era ultimata e al momento non vi erano lavori in corso senza alcuna ulteriore specificazione.

Sebbene si trattasse di opere non particolarmente complesse (installazione di un serbatoio per gasolio su massetto di cemento e costruzione di una tettoia), rileva il Collegio che sarebbe stato comunque possibile verificare, in fatto, se le condizioni delle opere coincidevano o meno con quella condizione di completa rifinitura che l’ultimazione richiede o se vi fosse stata un’interruzione volontaria o imposta dei lavori.

Sul punto, pertanto, la motivazione è carente.

Va poi osservato, in linea generale, a tale proposito che alla datazione di un intervento edilizio abusivo può agevolmente pervenirsi, in sede di indagini, attraverso l’acquisizione di dati fattuali significativi quali, ad esempio, l’emissione di ordinanze di sospensione da parte dell’amministrazione comunale (la cui emanazione, stante la natura dell’atto sarebbe incompatibile con l’avvenuta ultimazione dell’intervento), l’esistenza di documentazione contabile relativa ai materiali utilizzati o all’attivazione di utenze, l’esistenza di riprese fotografiche aeree dell’area interessata dall’intervento (periodicamente effettuate da imprese specializzate o da enti pubblici anche per finalità diverse) o le condizioni effettive delle opere.

Nella fattispecie risulta, sempre dal verbale di udienza allegato in ricorso, che erano nelle disponibilità del giudice più fotografie delle opere realizzate, sottoposte all’esame del teste escusso.

Tale presenza avrebbe potuto consentire, pur in assenza di più approfonditi accertamenti in sede di indagini preliminari, una verifica delle condizioni delle opere realizzate, ai fini della datazione dell’intervento, attraverso l’esame del loro stato, non solo per accertarne la completa rifinitura nel senso in precedenza indicato, ma anche per considerarne lo stato di conservazione (si pensi, ad esempio, alla eventuale ossidazione delle parti metalliche, alle condizioni dell’area ove le stesse insistono etc.) dal quale è possibile ricavare indicazioni utili per stimare la vetustà dell’opera, specie in presenza di altri elementi, quali il riferimento ad un recente esposto che, come ricordato in ricorso, rendeva plausibile una datazione non remota dell’intervento.

Nel provvedimento impugnato manca, pertanto, ogni verifica in tal senso, anche solo per evidenziare l’impossibilità di ricavare utili informazioni da tali dati fattuali, cosicché la lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.

Va conseguentemente, ribadito il principio in precedenza richiamato (Sez. III n. 1182, 11 gennaio 2008) precisando che “in tema di reati edilizi, l’incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione che consente l’applicazione del principio del favor rei non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi. Il giudice è comunque tenuto all’indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell’intervento abusivo”.

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