Corte di Cassazione, sentenza n. 25974 del 2015, dep. il 24.12.2015

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.7.2001, […] convenivano in giudizio di
fronte al Tribunale di Forlì […] deducendo a) che […] S.r.l. aveva prodotto il “[…]” di
[…], registrando quindi le esibizioni .. dal vivo della compagnia musicale, di cui era pertanto titolare; b) che successivamente […] aveva ottenuto da […] S.r.l. i
nastri registrati al fine di valutarne la possibilità di ricavarne un disco
live con l’intesa che, la fattibilità di detta iniziativa sarebbe dovuta
avvenire in accordo fra di loro; c) che, contrariamente a tale pattuizione,
[…], tramite la società S.r.l., aveva ceduto alla casa discografica […] S.r.l. ogni diritto di utilizzazione economica riguardante la riproduzione e distribuzione
del nastro originale di proprietà di […] S.r.l., violandone i diritti di produttore fonografico; d) che, inoltre, all’interno del CD “[…]” (realizzato mediante i predetti supporti), era stata illegittimamente inserita una fotografia del […], che mai vi aveva consentito.
Gli attori chiedevano, quindi, la condanna di […] alla restituzione dei nastri originali; di inibire a […] la duplicazione e la registrazione dei prodotti
‘stampati’ mediante il ricorso al fonogramma originale; la condanna di
tutti i convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituivano […] e […] eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Forlì nonché la nullità dell’atto di citazione avversario per violazione dei requisiti di cui all’art. 163 nn. 3 e 4 C.P.C.; nel merito contrastavano gli assunti
avversari chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi che i nastri
originali delle registrazioni per cui è causa erano di proprietà esclusiva
di […], in quanto produttore (artt. 72 e 78 L.d.A.) esclusivo
degli stessi nonché la condanna degli attori al ristoro dei danni causati
all’immagine e al nome del […] ed anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 96 C.P.C.
Si costituiva anche […] svolgendo analoghe , eccezioni pregiudiziali e di merito; in subordine, tuttavia, chiedeva condannarsi […] a tenerla indenne e manlevarla da ogni somma che avesse dovuto versare agi attori per i titoli dedotti in
giudizio; ciò con riferimento all’ampia garanzia contenuta nel contratto […].2000 con cui […], come produttore, gli aveva concessola licenza esclusiva di utilizzazione delle registrazioni realizzate durante il Tour […].
In corso di causa la difesa di […] e […] sollevava ulteriore eccezione preliminare di continenza/connessione in relazione alla controversia dai medesimi nel frattempo introdotta avanti alle Sezione Specializzata di Diritto Industriale del Tribunale di Milano con atto di citazione notificato al […] e a […], nonché ad […], in data 9.6.2005 al fine di accertare che […] era il produttore fonografico del disco “[…]” e che tutte le registrazioni pubblicate nell’Album erano di sua esclusiva proprietà.
All’esito delle prove orali ammesse e disattese tutte le ulteriori istanze
istruttorie, il Tribunale di Forlì:
A) rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio;
B) rigettava l’eccezione di continenza rispetto alla causa pendente
avanti al Tribunale di Milano;
C) nel merito, richiamato il contenuto degli artt. 72 e 78 L. 633/1941 ,
riteneva che, dalle dichiarazioni delle parti e dei testi, emergeva che la
prima fissazione dei nastri venne materialmente eseguita da […] per conto sia di […] sia di […] e che, pertanto, tali società dovevano considerarsi coproduttori dei relativi supporti di registrazione; questi erano poi stati legittimamente eseguiti non essendo necessaria per l’autorizzazione dell’interprete ed esecutore , la prova scritta richiesta ad probationem dall’ art. 110 1.d.a. per la trasmissione dei diritti di utilizzazione, né essendo necessario il consenso di […] poichè non vi era prova che, all’epoca, il […] fosse legato a tale società per lo sfruttamento della propria immagine e della propria attività artistica;
D) incontroversi l’impossessamento e la mancata restituzione dei nastri di registrazione da parte del […] in violazione degli accordi intervenuti fra i comproprietari e del disposto di cui all’art 1102 C.C., accoglieva la domanda attrice di restituzione dei medesimi a […], ferma restando l’impossibilità di un loro utilizzo senza il consenso del […] medesimo e della […];
E) andava, altresì, accolta la domanda avente ad oggetto l’inibitoria a
tutti i convenuti, in mancanza del consenso di entrambi i coproduttori
[…] e […], alla duplicazione e alla registrazione di prodotti mediante il ricorso al fonogramma originale;
F) la domanda risarcitoria era invece rimasta priva di qualsiasi
riscontro probatorio quanto all’entità degli incassi realizzati
dall’iniziativa commerciale, non potendosi inoltre far riferimento alle
somme percepite dal […] da parte di […];
G) era, infine, fondata a doglianza relativa all’illegittima
pubblicazione dell’immagine del […] in violazione al disposto
dell’art. 96 L.D.A., stimando equa la liquidazione del relativo danno in
€ 10.000,00 a carico di entrambi i convenuti in solido, con diritto di
[…] ad essere manlevata dal […] e da […];
H) compensava le spese di lite integralmente compensate fra gli attori e
[…] e nella misura di 1 /2 fra i primi ed i convenuti […].
Avverso tale decisione (non notificata), con atto di citazione
notificato in data 29.9.2006 proponevano appello […] lamentando 1) il rigetto della propria domanda risarcitoria, avvenuto senza dar corso alle istanze
istruttorie richieste (esibizioni documentali e CTU), ed avendo
comunque il Tribunale errato nell’interpretare il contratto di licenza
con il quale […] ebbe a ricevere da […] la somma di L. 1.900.000.000; 2) la conseguente erroneità della disposta compensazione parziale delle spese di lite.
Si costituivano […] e […] contrastando ogni censura e svolgendo, a loro volta, appello incidentale in ordine a tutti i punti decisori residui.
Si costituiva anche […] svolgendo analoghe difese e proponendo anch’essa appello incidentale.
Accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della
sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 1725
del 2008, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la
domanda di condanna avanzata da […] nei confronti di […] ed avente ad oggetto la restituzione dei nastri originali registrati durante il Tour […]; rigettava la domanda di condanna svolta da […] nei confronti di tutti i convenuti ed avente ad oggetto il risarcimento del danno per la riproduzione della propria immagine, con ogni conseguente effetto sulla domanda di manleva avanzata da […] nei confronti di […] e […]; rigettava tutte le domande riconvenzionali svolte da […].
Censurava, invece, il rigetto, da parte del primo Giudice, delle istanze
istruttorie avanzate dall’attrice […] srl per provare i danni patrimoniali subiti a causa dell’illegittimo utilizzo delle registrazioni in contestazione.
Non essendo la causa ancora matura per la decisione su questo punto,
e per l’esame della subordinata domanda di manleva svolta dall'[…] rimetteva la causa sul ruolo ordinando alle società appellate […] “l’esibizione di tutta la
documentazione in loro possesso (ivi comprese le fatture emesse) avente
ad oggetto le …. maturate in relazione al CD […]’, spese di lite “di primo e secondo grado al definitivo”.
All’incombente veniva data regolare esecuzione.
Con sentenza definitiva n.1561/13, la Corte d’appello di Bologna
dichiarava il difetto di legittimazione attiva di […] quale ex socio unico della cancellata […] srl; dichiarava cessata la materia del contendere quanto alle domande di quest’ultima società ancora in contestazione per tacita rinuncia : compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza non definitiva n.1725/08 ( ricorso n. 27759/09) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi la […] e il […] cui hanno resistito con separati controricorsi […] e la […] srl che ha proposto altresì cinque motivi di ricorso incidentale.
La […] ed il […] hanno depositato memoria.
Avverso la sentenza definitiva 1561/13 (ricorso n. 26215/14) ha proposto per cassazione […] in proprio e quale socio unico della […] srl che ha formulato due motivi di ricorso cui hanno resistito con separati controricorsi la […] srl unitamente a […] i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato, nonché la […] srl. Quest’ultima, da un lato, e la […] ed il […], dall’altro, hanno depositato separate memorie.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno preliminarmente riuniti stante la loro connessione
oggettiva e soggettiva investendo il primo la sentenza non definitiva ed il
secondo la sentenza definitiva di un medesimo processo e presentando
quindi profili di unitarietà sostanziale e processuale.( vedi Cass 14442/08,Cass 12252/07).
Sul punto è appena il caso di rammentare che anche recentemente le
Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la riunione delle
impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove
investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente
disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro
provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione
separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili
ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di
unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.(Cass Sez Un
1521/13);circostanze che ricorrono nel caso di specie.
A). Ciò posto ,per quanto concerne il ricorso n.27759/09 proposto
avverso la sentenza non defmitiva sono stati proposti i seguenti motivi.
Con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono che la •
intervenuta cancellazione della […] srl dal registro delle imprese comporta ex art. 2495, 2° comma, c.c. ne aveva comportato la definitiva estinzione con effetti costitutivi, con la conseguenza che l’azione da essa intrapresa e proseguita senza dichiarazione della causa estintiva e senza la tempestiva costituzione in giudizio di eventuali successori ex lege doveva dichiararsi inammissibile e/o improcedibile con la conseguenza della piena caducazione della sentenza parziale di condanna generica resa nel suo interesse dopo che la causa estintiva si era già determinata ancor prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il secondo motivo contestano la sussistenza della competenza del
foro di Forlì adito in primo grado.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano il mancato accertamento
della nullità dell’atto di citazione per genericità e per mancanza della
indicazione dei documenti posti alla base della domanda.
Con il quarto motivo deducono l’errore della corte d’appello di
Bologna che avrebbe statuito sulla comproprietà del bene in
violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., essendosi pronunciata in
assenza di reciproche contrapposte rivendicazioni.
Con il quinto motivo di ricorso si dolgono della omessa
motivazione in merito alla dedotta carenza di legittimazione
attiva della […] srl e del vizio di motivazione in ordine al riconoscimento a quest’ultima della qualità di produttore fonografico
Con il sesto motivo di ricorso deducono la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2697, 2721, 2729, 2709 e 2710 c.c. nonchè il
vizio di motivazione,per avere la Corte d’appello di Bologna, ritenuto
– la comproprietà delle registrazioni basando la sua decisione su
semplici prove testimoniali aventi ad oggetto un pagamento di
rilevante valore tra imprenditori commerciali e su una semplice
presunzione non avallata da altri riscontri probatori, ed in violazione
dei principi in tema di presunzioni.
Con il settimo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 80 1.d.a e 110 1.d.a. laddove la corte d’appello
di Bologna, nel ritenere inconferente la richiesta di prova scritta ex
art. 110 1. 633/1941 del consenso dell’artista alla fissazione delle sue
interpretazioni e/o esecuzioni, per essere tale prova necessaria solo in caso di conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto
Con l’ ottavo motivo deducono la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 161. 2′ comma. 1.d.a. per avere la corte
d’appello di Bologna ritenuto che, in caso di comproprietà di un
supporto magnetico registrato, è impossibile P uso paritario e separato
da parte dei comunisti e ne debba quindi essere inibito l’utilizzo a chi
sia nel possesso del bene
Per quanto concerne il ricorso incidentale, con il primo motivo la
[…] propone una censura identica ( anche nella formulazione del quesito) a quella del primo motivo del ricorso principale
Con il secondo motivo deduce la propria totale estraneità ai fatti di
causa e quindi la propria carenza di legittimazione nel giudizio ovvero
la propria mancanza di responsabilità.
Con il terzo motivo lamenta l’incompetenza territoriale del Tribunale
di Forlì.
Con il quarto motivo deduce la contraddittorietà della sentenza
impugnata nella parte in cui afferma che […] avrebbe introdotto
tardivamente l’eccezione di inammissibilità dell’inibitoria attorea ex art.
161 secondo comma l.d.a., e che ,comunque, erroneamente l’inibitoria sarebbe stata concessa poichè 1 ‘art. 161 lda nega la concedibilità di
provvedimenti di inibitoria – sia attraverso lo strumento del sequestro,
sia attraverso altre misure giudiziali atipiche anche di natura definitiva –
quando le opere/fonogrammi litigiosi risultano creati con il contributo di
più persone, delle quali alcune non responsabili del preteso illecito.
Con il quinto motivo lamenta l’ omessa pronunzia su un motivo di
gravame nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e
dell’art. 2043 c.c. per non avere la Corte d’appello deciso in merito alla
sussistenza o meno dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in
capo alla […] relativamente alla condotta illecita lamentata dagli attori originari.
B). Per quanto concerne il ricorso n.26215/14 proposto avverso la
sentenza definitiva i motivi formulati dai ricorrenti principali sono i
seguenti.
Con il primo motivo il […] sostiene che la Corte d’Appello di
Bologna avrebbe violato le norme processuali di cui gli artt. 299 e 300
c.p.c., in quanto avrebbe dovuto attendere la dichiarazione dell’evento
interruttivo da parte del procuratore della società […] s.r.l. (da
effettuarsi in udienza) e non permettere che l’iniziativa venisse assunta
da una delle altre parti in causa. In tal modo il giudice di seconde cure
avrebbe assunto la sua decisione in spregio del principio di tassatività
sancito dall’art. 300, comma 1, c.p.c., finendo per comprimere
irrimediabilmente il diritto di difesa ed il contraddittorio della
[…] s.r.l. alla quale ultima, indipendentemente dalla propria sorte
societaria, era riservato il diritto, tramite il difensore di comunicare
l’avvenuta estinzione.
Con ulteriore doglianza sostiene che il fatto che la […] s.r.l. era
stata dichiarata estinta, avrebbe dovuto determinare un sicuro fenomeno
di successione nel processo in favore del socio, tale da impedire che il
processo stesso potesse essere chiuso per cessazione della materia del
contendere.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente impugna la
statuizione con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato la
cessazione della materia del contendere per presunta rinuncia tacita
all’azione proposta da […] s.r.l.
Riveste carattere preliminare l’esame del secondo ricorso.
La doglianza contenuta nel primo motivo con cui si deduce la violazione dell’art 300 cpc è inammissibile prima ancora che infondata.
Invero nella fattispecie la Corte di appello non ha disposto alcuna
interruzione del processo con conseguente successiva riassunzione
dello stesso.
Dunque , non essendovi stata alcuna applicazione della norma in
esame, la censura non coglie in alcun modo la ratio decidendi che, in
ragione della accertata estinzione della società […] per effetto
della sua cancellazione dal registro delle imprese in base alla
documentazione prodotta dagli odierni controricorrenti, ha valutato il
predetto fatto storico ai fini della decisione della controversia.
In tal senso non può ipotizzarsi in alcun modo una violazione dell’art.
300 cpc secondo cui l’intervenuta causa di interruzione del processo
deve essere dichiarata dal procuratore della parte poiché ,per l’appunto,
non si versa in siffatta ipotesi.
La Corte d’appello valutando quindi l’intervenuta estinzione della
società ne ha tratto la conseguenza che, da un lato, non si era verificato
alcun fenomeno successorio atto a determinare la legittimazione attiva
del suo ex socio […] e, dall’altro, doveva ritenersi sussistere la cessazione della materia del contendere derivante dalla decisione del liquidatore della società di procedere alla cancellazione della stessa, in tal modo implicitamente rinunciando alla azione proposta.
Tali argomentazioni risultano corrette alla luce della giurisprudenza di
questa Corte citata ,tra l’altro, dalla stessa sentenza impugnata.
E’ stato infatti affermato che “qualora all’estinzione della società,
conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non
corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo
alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in
virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o
meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di
liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese,
ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito
ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui
mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere
che la società vi abbia rinunciato” (Cass. Civ. Sezioni Unite
12.3.2013 n. 6071, nonché n. 6070 e n. 6072).
In base ai predetti principi dunque correttamente la Corte d’appello
ha ritenuto che non si fosse verificato alcun fenomeno successorio in
capo al […], socio unico, poiché nella fattispecie si trattava non
già di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione bensì
mere pretese , ancorchè azionate in giudizio ,ovvero diritti ancora
illiquidi ed incerti che necessitavano di un accertamento giudiziale
non concluso.
Analogamente sulla base dei citati principi la Corte d’appello ha
correttamente valutato che il fatto che il liquidatore della società
avesse provveduto alla cancellazione della stessa in pendenza del
presente giudizio comportava un rinuncia ai diritti fatti valere in
giudizio.
Il ricorso va in conclusione respinto restando assorbito il motivo di
ricorso incidentale condizionato […]