Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13066 del 2008, dep. il 21/05/2008

[…]

Fatto e diritto

1. […] ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 21 aprile 2004 della Corte di appello di Brescia, confermativa (per quanto ancora qui rileva) della sentenza definitiva con cui il Tribunale della stessa città lo ha condannato a corrispondere, all’ex. Moglie […] un assegno mensile divorzile di e 500.00, e riconosciuto poi la pertinenza alla comunione legale, ai sensi dell’art. 178 c.c., di due immobili acquistati da esso ricorrente in costanza di matrimonio per lo svolgimento di sua attività artigianale.
Resiste l’intimata con controricorso, esplicato anche con memoria,
2. Dei tre motivi, in cui si articola l’odierna impugnazione, è senz’altro inammissibile il primo, con il quale — in ordine alla sussistenza pella specie, dei presupposti per la liquidazione del riferito assegno divorzile (argomentatamente, per altro, ritenuta dalla Corte territoriale) — il […] si limita a formulare contrari (e gratuiti) apprezzamenti di fatto, come tali, appunto, non riconducibili alla tipologia delle censure prospettabili in questa sede di legittimità.
E del pari inammissibile è il terzo motivo con cui si pretende di sindacare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, riservato viceversa alla discrezionalità del giudice del merito.
3. A sua volta, il residuo (secondo) mezzo impugnatorio — inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza nella parte in cui, con riguardo alla statuizione di caduta in comunione dei due suddetti immobili, si limita a rinviare (lamentandone l’omesso esame) a dati di fatto ed argomentazioni difensive esposti in scritti della precedente fase di merito — è poi non fondato quanto al profilo di dedotta violazione di legge. E ciò perché i beni, come quelli in questione, utilizzati per l’esercizio di una (ancorché piccola) impresa non rientrano, come si pretende, nella categoria “dei beni personali che servono all’esercizio della professione del coniuge” sottratti alla comunione legale ex art. 179, lett. d), c.c., bensì appunto – come correttamente ritenuto dalla Corte di Brescia — in quella dei “beni destinati all’esercizio dell’impresa” che (in ragione della loro concorrente funzione di investimento), ai sensi dell’art 178 c.c., ove ancora esistenti, come nella specie, al momento dello scioglimento della comunione rientrano nella cd. comunione “de residuo“.
Che è proiezione diacronica, ancorché eventuale, della comunione legale , in relazione alla quale non viene in rilievo la diversità di quote , asserita (in via subordinata) dal ricorrente, stante il carattere paritario che la comunione dei beni tra i coniugi , strutturalmente senza quote, assume, per il profilo funzionale, al momento del suo scioglimento ( art. 194 c.c. ) .
4. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto […]