Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4533 del 1997, dep. il il 15 gennaio 1997

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.8.1984 l’Esattoria Comunale di Noto notificava atto di avviso d’asta per la vendita in danno di […] di due immobili, una casa e un magazzino, siti in […]. Con ricorso 24.9.1984 al Pretore di Noto, […], moglie di […], già dichiarato fallito dal Tribunale di Siracusa, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che i suddetti immobili, acquistati dal marito durante il matrimonio, rientravano nella comunione legale esistente tra i coniugi.
Sospesa la vendita da parte del pretore, […], con successivo atto di citazione notificato il 2.4.1985, conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa l’Esattoria Comunale di Noto e la curatela del fallimento di […], chiedendo che, dichiarata l’appartenenza alla comunione dei suddetti immobili, fosse pronunciato lo scioglimento della comunione stessa, con attribuzione della quota a lei spettante.
Con sentenza 10.11.1989/23.5.1990, il tribunale di Siracusa rigettava la domanda, rilevando che gli immobili, essendo stati acquistati dal […] per l’ampliamento dell’azienda vinicola da lui gestita (come risultava dagli stessi rogiti di compravendita), non rientravano nella comunione legale ex art. 177 c.c., ma soltanto nella comunione “de residuo” ex art. 178 c.c. all’atto dello scioglimento: ma poiché nella specie non esisteva alcun valore netto residuo, dato il fallimento dell’impresa del […], nessuna attribuzione poteva essere disposta a favore dell’attrice. La decisione era confermata (tranne la modifica del regolamento delle spese di lite) dalla Corte d’appello di Catania con sentenza 19.1/17.3.1994. Osservava la Corte che la destinazione degli immobili ad ampliamento dell’azienda vinicola risultava esplicitamente dalle dichiarazioni dell’acquirente nei due rogiti, ove venivano richieste le relative agevolazioni fiscali, ed anche dai mobili inventariati in sede di fallimento, attinenti all’esercizio dell’azienda e non all’arredo di una casa di abitazione. Nè i testi indotti avevano fornito convincente prova dell’assunto dell’attrice circa, in particolare, l’utilizzazione della casa ad uso abitativo prima del fallimento, essendo risultate le deposizioni imprecise e confuse in merito alle date, nonché smentite dalle stessi dichiarazioni rese dal […] in sede di inventario, circa la sua abitazione in Siracusa presso la suocera, e dai certificati storico-anagrafici.
Avverso tale sentenza propone ricorso […]. Le parti intimate […], e curatela del fallimento […] non si sono costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo del suo ricorso […] lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 177, 178, 1362 c.c., nonché la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della causa. Sostiene che i giudici del merito si sono limitati ad esaminare le dichiarazioni rese ai fini esclusivamente fiscali dal […] all’atto di concludere i contratti di acquisto degli immobili in questione, senza tener conto delle altre risultanze istruttorie, dalle quali emergerebbe una destinazione non aziendale dei medesimi, in particolare quanto ad uno di essi adibito ad abitazione familiare.
La Corte di merito inoltre avrebbe mancato di interpretare i contratti di acquisto degli immobili predetti secondo la comune intenzione delle parti, desunta tra l’altro anche dal loro comportamento successivo, che escluderebbe la effettiva destinazione degli immobili all’uso aziendale che invece è stato affermato.
2) Osserva la Corte che è principio pacifico, peraltro non contestato dalla ricorrente, secondo il quale perché i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in comunione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa e non al momento del loro acquisto, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all’esercizio della impresa, ancorché di tale destinazione non si faccia menzione nell’atto di acquisto. Con la conseguenza che tali beni, destinati all’uso predetto, sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente (Cass.n. 7060 del 1986) Nella specie il giudice di secondo grado, muovendo da tali premesse, ha accertato che già dagli atti di compravendita dei due immobili si deduce la espressa destinazione aziendale, al punto che i contraenti chiedono la applicazione delle conseguenti agevolazioni fiscali. La lettera ed il senso complessivo dei negozi sono stati specificamente esaminati dalla sentenza impugnata, che ha dato conto della interpretazione raggiunta con motivazione coerente e compiuta. Peraltro la sentenza prosegue nel suo esame, e confronta tale esplicito intendimento negoziale con il comportamento successivo delle parti, ed all’uopo esamina una complessa mole di risultanze testimoniali e documentali, dalla quale deduce la piena coerenza del comportamento in questione con l’intento espresso al momento della contrattazione. Essa individua infatti una effettiva destinazione di entrambi gli immobili alla funzione aziendale, ed esclude che le testimonianze indotte dalla […] possano valere in particolare per uno dei due immobili, a far dedurre una destinazione a casa di abitazione. Trae quindi conferme del suo convincimento dal contenuto degli inventari in sede di fallimentare e dal certificato anagrafico della odierna ricorrente.
2a) Tutta la doglianza in realtà si risolve in un tentativo di riesaminare l’interpretazione dei contratti di acquisto dei due immobili, quindi del comportamento delle parti, ed infine delle risultanze della compiuta istruttoria testimoniale e documentale. Tentativo che deve essere respinto, oltre che per la sua inammissibilità parziale, perché la motivazione della sentenza impugnata mostra che il giudice del merito non ha affatto trascurato i canoni interpretativi che la ricorrente afferma siano stati dimenticati, ma invece ha dato conto della raggiunta conclusione circa l’effettiva destinazione degli immobili e quindi del diritto dei creditori a soddisfarsi su di essi, in modo da escludere qualunque vizio censurabile in questa sede.
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