Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 2015, dep. il 06/03/2015

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1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. b), (d’ora innanzi, t.u.f.), così come integrato dall’art. 28, comma 1, lett. a) e comma 2 del regolamento di attuazione n. 11522/1998 (d’ora innanzi, reg. Consob). In particolare, i ricorrenti rilevano che la banca resistente aveva richiesto loro unicamente le informazioni relative alla situazione finanziaria alla data del 23 agosto 1994, trascurando di acquisire le informazioni necessarie di cui al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17 (successivamente trasfuso nell’art. 21 t.u.f.), ossia le informazioni previste dall’art. 5, comma 1, lett. a) reg. Consob n. 10943/1997 (quindi, art. 28, comma 1, lett. a, reg. Consob) e concernenti la loro esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la loro propensione al rischio e i loro obiettivi in materia di investimento, e di aggiornare costantemente il loro profilo di propensione al rischio. Escluso che siffatto inadempimento potesse essere superato dalla mera sussistenza di un trentennale rapporto di conto corrente, i ricorrenti aggiungono che da esso discendeva l’inadempimento degli obblighi di informazione attiva.
Il motivo di ricorso è infondato.
Se, infatti, è vero che il dovere della banca d’informarsi sulle caratteristiche del cliente è funzionale alla corretta esecuzione del servizio, ed in particolare al rispetto dell’obbligo di adeguatezza dell’investimento, da commisurare appunto a tali caratteristiche, è altresì vero anche che l’ordine impartito per iscritto dal medesimo cliente, il quale dichiari di essere informato dell’inadeguatezza della specifica operazione e di volerla ugualmente realizzare – pur non rivestendo, per quanto si dirà infra sub 3, carattere confessorio, come erroneamente afferma la corte d’appello, ed anche a prescindere da ogni empirica valutazione sulla pregressa esperienza finanziaria dell’investitore – appare in via generale idoneo ad esonerare l’intermediario da responsabilità, in base alla previsione dell’art. 29, comma 3, del reg. Consob concernente la disciplina degli intermediari all’epoca vigente.
Ad ogni modo, con una ricostruzione in fatto priva di profili di contradditorietà o illogicità, la Corte territoriale ha considerato che proprio l’ammissione dei ricorrenti di avere ribadito ai funzionari bancari di volere mantenere fede alla loro bassa propensione al rischio, confermata dalla tipologia di operazioni poste in essere sino all’acquisto delle obbligazioni di cui si discute, dimostrava che il normale operatore bancario disponeva di informazioni sufficienti ad apprezzare il profilo economico e finanziario dei clienti.
2. Con il secondo e il terzo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa: a) la mancata allegazione da parte dei ricorrenti della rilevanza causale dell’omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con riferimento all’operazione per la quale è sorta controversia; b) la rilevanza, ai fini dell’individuazione dell’esperienza in materia di investimenti e della propensione al rischio da parte dei ricorrenti, di due operazioni aventi ad oggetto rispettivamente azioni ENEL e fondi obbligazionari. I motivi sono inammissibili per mancanza del momento di sintesi, richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
3. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, lett. b) t.u.f., così come integrato e specificato dall’art. 28, comma 1, lett. a, e comma 2, nonché dall’art. 29 del reg. Consob, con riferimento alla inidoneità della clausola contenuta nell’ordine di acquisto a comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione attiva. I ricorrenti rilevano che, nell’ordine di acquisto relativo all’operazione per cui è sorta controversia, si fa riferimento ad una linea d’investimenti concordata, che invece non sussisteva e non si fa menzione delle specifiche avvertenze che l’intermediario avrebbe dovuto dare in precedenza al cliente. In realtà, va preliminarmente ribadito che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass., sez. 1, sentenza del 19 aprile 2012, n. 6142). In tale contesto normativo, non è convincente la critica che ruota attorno al riferimento ad una linea d’investimenti previamente concordata, ma in realtà inesistente, giacché l’espressione adoperata può applicarsi alla linea d’investimenti particolarmente cauta fino a quel momento di fatto seguita. Ma neppure è condivisibile, nella prospettiva del dedotto vizio di violazione di legge, la critica dei ricorrenti che investe l’inidoneità della clausola sopra riprodotta (“Prendiamo atto delle indicazioni sotto riportate e tuttavia vi autorizziamo comunque ad eseguire l’operazione: titolo non quotato – operazione non allineata alla linea di inv. concordata – comunicazione: lettera”). In realtà, il testo sopra riprodotto contiene l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute circa l’inadeguatezza dell’ordine, sia per la mancata quotazione del titolo sia per la sua non rispondenza alla scelta prudenziale di investimenti operata sino al 2000.
4. Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, t.u.f., con particolare riguardo al mancato riconoscimento del nesso causale tra l’omessa consegna del documento informativo generale sui rischi dell’investimento ed il danno conseguente alla sottoscrizione di bond argentini. Il motivo è infondato, giacché la tesi secondo cui la norma appena citata porrebbe a carico dell’intermediario l’onere della prova del nesso causale collide con il dato testuale della previsione, che fa riferimento unicamente all’onere della prova della diligenza adoperata dall’intermediario nel fornire la propria prestazione senza incidere altri elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. In tal senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema d’intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento, con la conseguenza che è sufficiente che l’investitore alleghi da parte dell’intermediario l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall’art. 21 del t.u.f., come integrato dalla normativa secondaria, e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l’intermediario ha invece l’onere di provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., sez. 1, sentenza del 29 ottobre 2010, n. 22147; v. anche sez. 1, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 3773).
5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Banca […], lamenta omessa motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Il motivo è infondato, giacché l’individuazione dei presupposti giustificativi della compensazione si coglie nella motivazione sul merito della sentenza impugnata, la quale ha riconosciuto che la banca non ha puntualmente rispettato i propri obblighi verso i clienti, ancorché ciò non abbia condotto all’accoglimento delle domande di questi ultimi.
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