Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8803 del 2017, dep. il 05/04/2017

[…]

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 2 luglio 2012, ha respinto la domanda giudiziale proposta, con citazione del 14 ottobre 2008, da […] e […], contro […] (successivamente defunto, con beneficio della erede universale, […]), per l’accertamento dell’inesistenza e/o impossibilità giuridica dell’oggetto del trasferimento immobiliare, eseguito in forza dell’atto di compravendita per notar […] del […] e avente ad oggetto una quota indivisa, pari alla metà, del bene già oggetto di comunione legale fra i coniugi […], atteso che – a seguito del fallimento del […] (dichiarato in data 7 luglio 1999) – la comunione si era sciolta, ai sensi dell’art. 191 c.c., e quella originaria sarebbe divenuta una comunione ordinaria, con la conseguente libera disponibilità della quota di spettanza del coniuge non fallito (nella specie: […]) che ne aveva disposto (in misura del 50%) con il menzionato atto del 2006.
1.1. In particolare, lo scioglimento della comunione legale, ai sensi degliartt. 191 e 194 c.c., aveva determinato la divisione di tutti i beni, anche di quelli acquistati prima del fatto causativo dello scioglimento della comunione, in quote uguali, tra i due coniugi, che perciò sarebbero divenuti liberamente alienabili (non potendosi accedere alla tesi minoritaria in giurisprudenza, secondo la quale lo scioglimento della comunione coniugale avrebbe effetti retroattivi, come se fosse stata ab origine una comunione ordinaria).
1.2. Nè le parti avevano inteso spiegare una domanda di annullamento dell’atto di compravendita, nel termine perentorio previsto dall’art. 184 c.c., ciò che avrebbe reso definitivamente valido ed efficace l’atto medesimo una volta trascorso tutto il tempo fissato dalla disposizione.
1.3. Il Tribunale, con la stessa sentenza, ha altresì respinto la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata e compensato per la metà le spese di lite.

2. Investita dell’appello proposto dagli attori soccombenti, la Corte d’appello di Napoli, disattesa l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 348-bis c.p.c., con ordinanza in data 3 febbraio 2014, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
2.1. Secondo la Corte territoriale, l’appello non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolto atteso che, come ben aveva ragionato il primo giudice, la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi aveva causato lo scioglimento della comunione legale, di cui all’art. 159 c.c., con effetti permanenti, ai sensi dell’art. 215 c.c. e ss., e reso possibile il passaggio del bene dalla comunione legale ad un regime di comunione ordinaria, con la conseguente validità dell’alienazione della sola quota di proprietà del coniuge in bonis, successivamente al verificarsi dello scioglimento della comunione medesima.

3. I coniugi soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione: a) avverso l’ordinanza della Corte d’Appello (con il ric. n. 11414/14), con sei mezzi di cassazione; b) contro la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Pozzuoli (con il ric. n. 11415/14), con altri cinque motivi.

4. La signora […], erede di […], ha resistito con altrettanti controricorsi ed ha proposto “ricorso incidentale”, illustrato anche con memoria.

5. I ricorsi, già discussi all’udienza del 4 novembre 2015, sono stati riuniti e la causa rinviata a quella odierna, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte, di cui in seguito.

Motivi della decisione

1. Anzitutto, i ricorrenti affermano l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 111 Cost., del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte territoriale che, come nel caso di specie, abbia statuito circa l’inammissibilità dell’appello, exart. 348-bis c.p.c., e sia affetta da vizi propri, non comuni, nè dipendenti e nè connessi alla sentenza di primo grado (nel caso in esame: per l’erroneo richiamo di precedenti giurisprudenziali; per l’affermazione di principi avulsi da precedenti giurisprudenziali; per omissione del richiamo dei precedenti conformi; per il rigetto dell’eccezione di incostituzionalità della disposizione di cuiall’art. 348-bis c.p.c.; per l’accertamento del diritto al raddoppio del contributo unificato), risultando il carattere decisorio e definitivo del provvedimento impugnato.

2. In secondo luogo, eccepiscono, per violazione dell’art. 111 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 348-ter c.p.c., nella parte in cui dispone la non ricorribilità in cassazione dell’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c., per il presunto carattere non definitivo del provvedimento e per la sua inidoneità al giudicato, anche quando – come nella specie e per le ragioni esposte al p. precedente – il provvedimento si presenti, almeno in parte, come definitivo, per i menzionati errori propri di esso (ed esso soltanto) che non possono essere rimediati attraverso l’impugnazione della sentenza di primo grado.

3. Con riferimento alle specifiche doglianze, il primo motivo di ricorso principale, proposto avverso l’ordinanza della Corte territoriale (il ric. n. 11414/14) (violazione degliartt. 132, 348-ter e 360-bis c.p.c., 118 att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) dai coniugi ricorrenti, afferma che i giudici di appello avrebbero violato l’art. 348-ter c.p.c., comma 1: a) non avendo richiamato “precedenti conformi” (Cass. nn. 366 del 1996, 5415 del 1992, 5420 del 2002); b) avendo omesso la citazione di precedenti conformi (Cass. nn. 11467 e 6575 del 2003, App. Milano 19/11/93, Trib. Catania 9.2.2001); c) avendo erroneamente richiamato i precedenti citati dal primo giudice.

4. Con il secondo (violazione degliartt. 132, 156, 348-ter, 360-bis c.p.c., art. 118 att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), gli stessi coniugi sostengono che il provvedimento impugnato sarebbe nullo, per vizio proprio, relativamente al suo contenuto:
a) in base alla violazione del dovere del giudice di richiamare precedenti giurisprudenziali conformi, vero e proprio requisito di validità della sentenza (e dell’ordinanza exart. 348-ter c.p.c.);
b) perché l’art. 118 disp. att. c.p.c. richiede, per la motivazione della sentenza, una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche, “anche con riferimento a precedenti conformi”;
c) perché l’art. 348-ter esige che l’ordinanza di rigetto dell’appello per inammissibilità può essere “succintamente motivata anche mediante (..) il riferimento a precedenti conformi”;
d) oltre che perl’art. 360-bis c.p.c., disposizione secondo cui, tra le ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, vi è anche il caso che la questione di diritto sia conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ciò che comporterebbe la necessità di proporre ricorsi con il richiamo dei precedenti della Corte.
4.1. Nella specie, l’ordinanza sarebbe priva di richiami a precedenti conformi o conterrebbe riferimenti errati, inesistenti e persino difformi. In una parola, risulterebbe “inidonea al suo scopo”.

5. Con il terzo mezzo (assoluta inidoneità della motivazione di rigetto dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 348-ter c.p.c., e motivazione apodittica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) i ricorrenti lamentano la mancanza di una motivazione in ordine alla disattesa eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata da loro medesimi in prime cure, riproponendola in questa sede, alla luce dei parametri costituiti dagli artt. 3, 24 e 101 Cost. e dai principi di certezza del diritto e di legalità: perché decidere secondo probabilità, come chiede l’art. 348-bis c.p.c., non significherebbe decidere secondo diritto e ciò darebbe luogo a disparità di trattamento, a seconda del tipo di giudizio di appello celebrato; un tale tipo di decisione si porrebbe, infatti, in contrasto con i menzionati principi costituzionali, armatura dello Stato di diritto.

6. Con il quarto (violazione degli artt. 113 e 348-ter c.p.c.., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia inteso il giudizio sulla “ragionevole probabilità” come un giudizio a “sommaria cognitio”, così confondendone la nozione, che accede solo ai giudizi sui fatti (ed alle prove), con la regola contenuta nell’art. 113 c.p.c., ossia con il “criterio di giudizio”, vale a dire con la regola della decisione della causa secondo diritto o secondo equità, che non ammetterebbe la loro sostituzione con criteri diversi e non previsti dalla legge. Pena l’autoattribuzione di una funzione creativa o additiva della legge.
6.1. Il paradosso, che in tal modo si realizzerebbe, imporrebbe al giudice dovere di sollevare l’incidente di costituzionalità della disposizione di legge richiamata.

7. Con il quinto motivo (violazione della L. n. 228 del 2012, degli art. 1, comma 18, e D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia applicato ad un procedimento di appello, introdotto nel corso del 2013, la disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, sul raddoppio del contributo unificato, che si applica solo ai “procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di sua entrata in vigore” (art. 1, comma 18 L. cit.), trattandosi di disposizione che non fa riferimento ai giudizi ma ai procedimenti in corso.

8. Con il sesto (eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., con riferimento all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.) i ricorrenti eccepiscono l’incostituzionalità della menzionata previsione sul raddoppio del contributo unificato, nei casi ivi previsti, in quanto:
a) essa non consentirebbe di individuare titolo e natura dell’obbligo di pagamento, se a titolo di sanzione amministrativa o di pena pecuniaria (come per la previsione di cui all’art. 226 c.p.c.) o di altro titolo;
b) l’obbligo di pagamento, sorgerebbe solo “al momento del deposito” del provvedimento di rigetto dell’appello anziché al momento in cui sia decorso il termine d’impugnazione della sentenza di primo grado, ovvero dopo il vano esperimento di questa, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.;
c) l’obbligo accederebbe ad un provvedimento pronunciato secondo un giudizio diverso dal diritto e cioè secondo un criterio di probabilità (violazione del principio di legalità in relazione all’art. 113 c.p.c.).

9. Con il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Pozzuoli, i due coniugi, premesso di aver proposto altra e separata impugnazione avverso l’ordinanza di inammissibilità del proprio appello, pronunciata dalla Corte territoriale, pongono anzitutto il problema del merito sottostante alle domande giudiziali, che così compendiano in quesito di diritto:
a) “lo scioglimento della comunione legale, disciplinato dall’art. 191 c.c., deve essere inteso come scioglimento del (solo) regime patrimoniale dei coniugi, oppure come scioglimento del patrimonio, costituito dagli specifici beni acquistati, in precedenza, dai coniugi in comunione legale?”;
b) “Verificatosi uno degli eventi ex art. 191 c.c., i beni in comunione legale sono assoggettati automaticamente al regime della comunione ordinaria o restano in comunione legale, fin tanto che non intervenga la loro separazione o la divisione (ex art. 194 c.c.)?”;
c) “Verificatosi uno degli eventi ex art. 191 c.c., l’alienazione (o l’espropriazione) della quota di un bene, acquistato in comunione legale, presuppone la previa divisione?”;
d) “Pacifica l’espropriabilità solo dell’intero bene (in comunione legale), per i crediti personali di uno solo dei coniugi (e non della quota), quali le ragioni in forza delle quali il fallimento (dichiarato per debiti personali) del coniuge dovrebbe ritenersi in grado di incidere sulla natura del bene in comunione legale, trasformandolo in bene in comunione ordinaria e, così, diversamente da ciò che accade nel caso del debitore semplice (ossia non fallito), indurre a ritenere l’espropriabilità della quota?”
9.1. Secondo i ricorrenti, infatti, non solo la Corte d’appello ma anche il Tribunale avrebbe ignorato i precedenti giurisprudenziali corretti per la soluzione del caso, a cominciare dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (sent. n. 6575 del 2013), anche se successiva a quella resa dai giudici di appello (laddove sarebbe mancato il richiamo a Cass. nn. 11467 e 4033 del 2003, 7480 del 1988, 284 del 1987).

10. Con il primo mezzo del ricorso principale n. 11415/2014 (violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 c.c., art. 12 disp. gen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), i due coniugi lamentano che il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia male interpretato l’art. 191 c.c., confondendo il concetto di regime patrimoniale con quello di patrimonio, senza avvedersi che gli eventi elencati nella fattispecie non producono effetti retroattivi sul patrimonio dei comunisti ma svolgono la loro efficacia solo, ex nunc, attraverso la cessazione del regime di comunione legale onde solo gli acquisti futuri sono assoggettati al (nuovo) regime della comunione ordinaria. Infatti, cosa è lo scioglimento del regime di comunione legale e cosa è lo scioglimento del patrimonio: solo il primo avrebbe effetti ex nunc e non si comunicherebbe ai beni già oggetto di quella.
10.1. Alla luce della fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 1988, che ha definito la comunione legale fra coniugi come una comunione senza quote, perché finalizzata alla tutela della famiglia e non della proprietà individuale, la vendita della frazione astratta in sé stravolgerebbe l’istituto creando un vero e proprio vulnus, non solo attribuendo diritti reali di contenuto od estensione prima insussistenti ma permettendo l’introduzione di un estraneo nell’ambito dei beni comuni, contro il fondamento dell’istituto.

11. Con il secondo (violazione e falsa applicazione dell’art. 191 c.c. e art. 3 Cost.; illegittimità costituzionale dell’art. 191 c.c. nell’interpretazione data dal giudice di merito, nel caso di fallimento di uno dei coniugi) i ricorrenti lamentano che il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia interpretato l’art. 191 c.c. dando un rilievo improprio all’evento fallimento di uno dei coniugi, come circostanza fattuale capace di comportare una caduta dei beni acquistati in comunione legale in una comunione ordinaria, in tal modo legittimando – ove tale interpretazione dovesse esser condivisa dalla Corte di legittimità – una incostituzionalità dell’art. 191 c.c., per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto, con tale ermeneusi, si avallerebbe una pericolosa incisione dei rapporti matrimoniali per una causa patrimoniale esogena.

12. Con il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), i ricorrenti lamentano che il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia interpretato gli artt. 191 e 194 c.c. nel senso che lo scioglimento della comunione si comunicherebbe a tutto il patrimonio familiare.

13. Con il quarto (violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), essi si dolgono del fatto che il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia affermato che lo strumento utilizzabile per censurare l’atto di trasferimento era l’azione di annullamento, exart. 184 c.c., e che l’inutile decorso del termine annuale per proporla avrebbe reso definitivamente valido ed efficace l’acquisto, anche nei confronti del coniuge (fallito) non alienante né consenziente. Al contrario l’azione proposta era quella di nullità, per la vera e propria mancanza dell’oggetto della compravendita.

14. Con l’ultimo mezzo (violazione di legge e illegittimità costituzionale dell’art. 191 c.c.c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 191 c.c., così come interpretata dai giudici di merito, perché essa determinerebbe una disparità di trattamento del gruppo familiare, considerato in rapporto all’evento che determini lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi (art. 3 e 29 Cost.), consentendo – in tal caso – l’ingresso di estranei nella comunione familiare (art. 29 Cost.) e trasformando anche la consistenza del diritto reale di proprietà dei beni in comunione (art. 42 Cost.).

15. Con riferimento a tutti e due i proposti ricorsi per cassazione la resistente ha altresì proposto un “ricorso incidentale” che, tuttavia, si è sostanziato (in risposta al ricorso n. 11414/2014) nella eccepita inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso “principale”, ovvero sua manifesta infondatezza (Mezzi 1, 2, e 4) e (in risposta al ricorso n. 11415/2014) nelle dette medesime eccezioni, nonché nella richiesta di condanna dei ricorrenti al ristoro dei danni, per responsabilità aggravata exart. 96 c.p.c..
15.1. Com’è facile rilevare, però, in entrambi i casi, al di là del nomen iuris, quello proposto è soltanto un controricorso che, oltre a sollevare eccezioni afferenti pure alla ammissibilità e procedibilità del ricorso contiene (com’è ben possibile: cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20914 del 2011) anche una domanda di condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ai sensidell’art. 96 c.p.c..
15.2. Ciò fa sì che, in entrambi i casi, l’atto vada correttamente qualificato come mero controricorso e non già ricorso incidentale.

16. I primi due mezzi del ricorso per cassazione, proposti avverso l’ordinanza della Corte territoriale (ossia il ric. n. 11414/14), vanno esaminati congiuntamente perché lamentano, infondatamente, sotto diversi profili, lo stesso presunto errore.
16.1. Questa Corte, a sezioni unite, ha affrontato e risolto (con la Sentenza n. 1914 del 2016) il problema posto con i detti mezzi d’impugnazione, enunciando i seguenti tre principi di diritto:
a) L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa exart. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cuiall’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso;
b) L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione;
c) La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.
16.2. Nel caso di specie, i richiamati mezzi di cassazione lamentano, nella sentenza impugnata in questa sede, l’avvenuta violazione del dovere del giudice di richiamare correttamente i precedenti giurisprudenziali (conformi e difformi), postulato come un vero e proprio requisito di validità del provvedimento giudiziale (ivi compresa l’ordinanza resa exart. 348-ter c.p.c.).
16.3. Ma tanto non integra, palesemente, quell’unico ambito di ricorribilità della pronuncia costituito dall’area delle decisioni processuali (o perché sfociata in una pronuncia di inammissibilità dell’appello per dette ragioni, costituente una ipotesi di sentenza processuale, o perché affetta da vizi di esclusiva portata processualistica, per l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348- bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter, comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo).
16.4. Il mancato richiamo ai precedenti giurisprudenziali, infatti, non costituisce un vizio (tantomeno di natura processuale) dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., atteso che l’art. 118 disp. att. c.p.c., tra i tanti strumenti di potenziamento della risposta giudiziaria alle richieste delle parti, non obbliga, ma facultizza il giudice a motivare, per relationem, attraverso il richiamo ad “un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso”, atteso che in siffatti casi (diversi da quello esaminato) “la motivazione deve ritenersi correttamente esposta” da simili richiami, che rinviano, in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo ” alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicchè il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto “per relationem”, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile.” (Sez. 3, Sentenza n. 7943 del 2007; Sez. L, Sentenza n. 13708 del 2015).
16.5. Il mancato richiamo dei detti precedenti, in conclusione, non semplificando la motivazione al giudice di appello, comporta una “sanzione” di tipo scritturale, perché gli impone di articolarla diversamente e per esteso, ossia viene ad aggravarla con forme più appesantite, ma non per questo illegittime.

17. Il terzo ed il quarto mezzo del ricorso per cassazione, proposti avverso l’ordinanza della Corte territoriale (il ric. n. 11414/14), tra di loro strettamente connessi, vanno del pari esaminati congiuntamente lamentando, sotto diversi profili, errori concatenati ed afferenti alla supposta illegittimità costituzionale della disciplina processuale espressa dalle previsioni di cuiall’art. 348-ter c.p.c.(e dintorni).

17.1. In relazione ad essi, anzitutto, vanno respinte le censure relative alla mancata motivazione della questione di costituzionalità, peraltro non solo sollevata in appello ma nuovamente proposta in questa sede, alla luce dei parametri costituiti dagliartt. 3, 24 e 101 Cost.e dai principi di certezza del diritto e di quello di legalità: perché – secondo i ricorrenti – decidere con criteri probabilistici, come chiederebbel’art. 348-bis c.p.c., non significherebbe definire la controversia secondo diritto e ciò darebbe luogo a disparità di trattamento, a seconda del tipo di giudizio di appello celebrato; cosicché un tale tipo di decisione si porrebbe in contrasto con i richiamati principi dello Stato di diritto.
17.2. Ma va anche ricordato che una questione di legittimità costituzionale, dovendo essere esaminata dal giudice in via solo incidentale, non può essere proposta o esaminata in via autonoma, come motivo di ricorso, quando attenga alla norma giuridica della cui interpretazione o applicazione si discuta perché essa può essere delibata in questa sede di impugnazione, ai fini della ipotetica remissione al Giudice delle leggi, indipendentemente dalla motivazione (più o meno esistente e convincente) esibita dal giudice del merito che l’abbia già dichiarata manifestamente infondata, semmai emendandola od integrandola, ove non meritevole di essere accolta con il promovimento dell’incidente di costituzionalità.
17.3. In ogni caso, questa Corte (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 2014) ha già avuto modo di respingere la questione sollecitata dai ricorrenti, affermando il principio secondo cui “E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. E art. 111 Cost., comma 7, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 ter c.p.c., commi 1 e penultimo, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e l’esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del provvedimento di primo grado allorchè l’inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di “doppia conforme” in fatto, non solo non impediscono, né limitano l’esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l’effettività.”.
17.4. Tale conclusione deve essere estesa anche al caso sottoposto a questo Collegio, innanzitutto poiché è errato il presupposto della doglianza, in base al quale “decidere secondo probabilità, come chiederebbe l’art. 348-bis c.p.c., non significherebbe decidere secondo diritto”, atteso che il giudizio di “ragionevole probabilità” di non accoglimento dell’impugnazione (di cui al menzionato art. 348-bis) deve essere compiuto dal giudice alla stregua di parametri normativi e di principi giurisprudenziali, ciò che esclude la possibilità che il giudice dell’appello ponga in essere una decisione che sia estranea all’universo giuridico-normativo, come paventano i ricorrenti.
17.5. Né si darebbe luogo a quella presunta disparità di trattamento, a seconda del tipo di giudizio di appello celebrato (con la conseguente esclusione del contrasto con i menzionati principi dello Stato di diritto), in quanto la scelta tra due diversi moduli decisori trova la sua giustificazione nella diversa consistenza delle ragioni di doglianza portate da colui che ha proposto l’impugnazione, a seconda che le medesime siano suscettive di una risposta chiara e semplificata o di una soluzione meno nota e più articolata, con la conseguente necessità di una più approfondita risposta motivazionale verso quelle meritevoli di un loro esame funditus.

18. Il quinto e il sesto mezzo del ricorso per cassazione, proposti avverso l’ordinanza della Corte territoriale (il ric. n. 11414/14), pure tra di loro strettamente connessi, vengono qui esaminati congiuntamente perché lamentano, sotto diversi profili, errori tra di loro concatenati ed afferenti alla supposta erronea impugnabilità della decisione in relazione all’affermazione della debenza del contributo unificato.
18.1. Va premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 2014) in relazione al contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, “il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.”.
18.2. Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato è un atto dovuto, non collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione. Nella previsione legislativa in esame l’obbligo del pagamento del contributo aggiuntivo sorge ipso iure, per il solo fatto del formale rilevamento della sussistenza dei suoi presupposti, al momento stesso del deposito del provvedimento di definizione dell’impugnazione: sicché da quello stesso momento è attivabile pure il procedimento per la relativa riscossione.
18.3. In questo contesto, tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell’impugnazione dotato di contenuto condannatorio: a tanto ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e, comunque, discendendo l’accertamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio.
18.4. Deve allora ritenersi che la lettera della disposizione conferisca al giudice dell’impugnazione il solo potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l’impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile.
18.5. Pertanto, non può e non deve il giudice che definisce l’impugnazione operare valutazioni o declaratorie di sorta, visto che la sussistenza o meno di quei presupposti è un fatto insuscettibile di diversa estimazione e che il rilevamento di quelli non è legato in alcun modo alla condanna alle spese, ma è reso oggetto di una mera presa d’atto; ed il capo del provvedimento con una tale presa d’atto costituisce solo il presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di pagamento in capo al soccombente.
18.6. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, di ogni eccepita questione di legittimità costituzionale di tali poteri ed obblighi di declaratoria, la cui questione potrà essere svolta, semmai nell’ambito del giudizio relativo alla riscossione del contributo.
18.7. Quanto al mero rilievo, con riferimento al profilo temporale dell’esercizio del potere-dovere giudiziale, deve essere disattesa la doglianza relativa all’applicazione del contributo ad un procedimento di appello, introdotto nel corso del 2013, secondo la disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1 quater, sul raddoppio del contributo unificato, che applicandosi solo ai “procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di sua entrata in vigore” (art. 1, comma 18 L. cit.), non farebbe riferimento ai giudizi ma ai procedimenti in corso, così anticipando l’elemento temporale relativo all’applicabilità del raddoppio del contributo solo ai procedimenti (e non ai giudizi) iniziati dopo la sua entrata in vigore (nella specie, la causa era iniziata – in primo grado – prima della entrata in vigore della disposizione in esame; solo l’appello lo era dopo).
18.8. Infatti questa Corte ha già chiarito che l’applicazione del raddoppio del contributo va riferita non già alla data di inizio del primo grado del procedimento ma a quella relativa al singolo grado di giudizio, sicché, ad esempio, “l’obbligo di versamento, per il ricorrente, di un’ulteriore importo a titolo di contributo unificato” è dovuto anche solo con riferimento all’impugnazione, indipendentemente dal primo grado del giudizio, e ciò “nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, (così come) previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (che) si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario” (Sez. U, Sentenza n. 3774 del 2014).

19. La reiezione del ricorso principale n. 11415/2014 comporta anche l’assorbimento di quello “incidentale” (che, come si è già detto, in realtà è un semplice controricorso) proposto dalla signora […] (nella qualità) avente ad oggetto l’inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità del ricorso ovvero la sua manifesta infondatezza (Mezzi 1, 2, e 4).
19.1. E’ invece infondata e va respinta la richiesta di condanna dei ricorrenti al ristoro dei danni per responsabilità aggravata exart. 96 c.p.c.che, sebbene sia proponibile anche per la fase di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 24645 del 2007 e conff.), con il controricorso, non ha pregio in quanto il proposto ricorso “principale”, per le questioni nuove poste ed affrontate, non può essere definito temerario.

20. Vanno a questo punto esaminati i motivi di ricorso proposti contro la decisione del Tribunale di Napoli, con il ricorso n. 11415/2014.

21. Tuttavia, prima di prendere in esame i detti mezzi, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso (seppure denominato, come si è già detto, impropriamente, “ricorso incidentale”).
21.1. Quella con la quale si contesta la sussistenza dell’interesse ad agire del signor P., perché fallito e quindi non più in comunione con il coniuge C., non ha pregio in quanto la sussistenza di un interesse daparte di costui a far dichiarare inesistente la compravendita per notar […] del […], negata dal Tribunale di Napoli, innegabilmente interessa anche la propria posizione in quella comunione, seppure colpita dall’evento scioglimento, e le conseguenze ed i termini del suo scioglimento.
21.2. Altrettanto infondata è quella riguardante l’esistenza del giudicato, formatosi in conseguenza dell’affermazione (non impugnata) contenuta nella sentenza a quo, a tenore della quale il signor […] non aveva impugnato l’atto di vendita della quota da parte del coniuge (la signora […]), nel breve termine di prescrizione previsto dall’art. 184 c.c. (al quale riguardo la Corte costituzionale ha affermato che “il termine breve di prescrizione entro cui può esercitarsi l’azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico – senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale è lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l’alienazione ed è imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza – in riferimento all’art. 24 Cost., comma 1, – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 184 c.c., comma 1, nella parte in cui fissa, per l’azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell’atto).).
21.2.1. Ma l’eccezione non ha pregio perché, come si è detto nell’esposizione dei fatti di causa, la premessa della decisione impugnata in questa sede è proprio il fatto che l’azione intrapresa nel 2008 dai due coniugi, e quindi anche da quello fallito (indipendentemente dalla sua fondatezza), non riguardava l’impugnativa ex art. 184 c.c., ma un altro tipo di domanda, volta a far affermare l’inesistenza (o radicale nullità) dell’atto di trasferimento per notar […].
21.2.2. Si tratta di vedere se tale tipo di azione sia possibile e se risulti fondata.

22. Vanno perciò esaminati i mezzi di cassazione proposti dai ricorrenti, a cominciare dal primo e fino al quarto, trattandosi di censure tra di loro strettamente connesse, in quanto lamentano, sotto diversi profili, errori afferenti alla interpretazione dei principi di diritto riguardanti la comunione legale tra i coniugi, di cui agliartt. 177 c.c. e ss..
22.1. In particolare, il ricorso nei suoi plurimi rilievi contesta che:
a) il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia interpretato l’art. 191 c.c. senza avvedersi che gli eventi elencati non producono effetti retroattivi sul patrimonio ma solo, ex nunc, attraverso la cessazione del regime di comunione legale e che solo gli acquisti futuri sono assoggettati al nuovo regime della comunione ordinaria: lo scioglimento della prima avrebbe solo effetti ex nunc e non si comunicherebbe ai beni già oggetto di essa;
b) la vendita della quota di un bene oggetto di comunione legale, ossia di una comunione senza quote, perché finalizzata alla tutela della famiglia e non della proprietà individuale, stravolgerebbe l’istituto, permettendo l’introduzione di un estraneo nell’ambito dei beni ancora in comunione;
c) il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia interpretato l’art. 191 c.c. dando un rilievo improprio all’evento fallimento di uno dei coniugi, come circostanza fattuale capace di comportare una caduta dei beni acquistati in comunione legale in una comunione ordinaria, in tal modo legittimando – ove tale interpretazione dovesse esser condivisa dalla Corte di legittimità – una incostituzionalità dell’art. 191 c.c., per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto, con tale ermeneusi, si avallerebbe una incisione sui rapporti matrimoniali per causa esogena;
d) il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia interpretato gli artt. 191 e 194 c.c. nel senso che lo scioglimento della comunione si comunicherebbe a tutto il patrimonio familiare;
e) il Tribunale (seguito dalla Corte territoriale) abbia affermato che lo strumento utilizzabile per dolersi dell’atto di trasferimento era l’azione di annullamento exart. 184 c.c.e che il decorso del termine annuale avrebbe reso definitivamente valido ed efficace l’acquisto anche nei confronti del coniuge (fallito) non alienante né consenziente, mentre, al contrario l’azione proposta era quella di nullità, per mancanza dell’oggetto della compravendita.

23. Il ricorso è infondato e, perciò, deve essere respinto.
23.1. La Corte costituzionale, nel già richiamato precedente (la sentenza n. 311 del 1988) ha autorevolmente affermato i seguenti principi di diritto: “Dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. Ex art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194).”.
23.2. Da tali principi, questa Corte, con un percorso tendenzialmente lineare, ha assicurato una serie di conseguenze giuridiche che in questa sede interessano ai fini della risoluzione del problema pratico posto dai ricorrenti:
1) “la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro coniuge (richiesto dall’art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall’art.184 c.c.” (Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 2003; Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 2006);
2) “la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune, ponendosi il consenso dell’altro coniuge (richiesto dall’art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene; ne consegue che il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione e il consenso dell’altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile, ai sensi dell’art. 184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell’atto o dalla data di trascrizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14093 del 2010);
3) “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).” (Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 2013).
23.3. Dai richiamati principi (e dall’art. 184 c.c., in particolare), si ricava la sicura validità del trasferimento volontario dell’intero bene immobile, anche se posto in essere dal coniuge non autorizzato.
23.4. Ma in questo caso il problema posto è se, una volta scioltasi la comunione coniugale, uno dei due coniugi (nella specie, quello che aveva ancora il potere di disporne) poteva trasferire la sua quota oppure, un tale trasferimento, produceva una radicale nullità dell’atto per l’inesistenza dell’oggetto.
23.4. Si sostiene cioè che, trattandosi di una comunione senza quote, così come non può darsi espropriazione che per l’intero anche la vendita volontaria da parte di uno dei comunisti non potrebbe che essere fatta per la totalità del bene, a pena di una radicale invalidità per inesistenza dell’oggetto della vendita.

24. La tesi non convince.
24.1. Quella che viene chiamata comunione senza quote è in realtà un artificio tecnico-giuridico utile soltanto ad affermare il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con estranei alla stessa e a difendere il patrimonio familiare da inframmettenze di terzi. Di qui la possibilità e la necessità di alienare il bene nella sua interezza (anche senza il consenso dell’altro coniuge e salva successiva autorizzazione sanante dell’annullabilità dell’atto:art. 184 c.c.) o ad espropriarlo vendendolo per intero.
24.2. Questa fondamentale esigenza, tuttavia, non implica che, una volta che sia stata sciolta la comunione legale (per una delle cause di cui all’art. 191 c.c.), e le parti abbiano maturato diritti di credito riguardo ai beni relitti, uno degli ex coniugi non possa, separatamente cedere (ad ogni titolo) la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l’altro, ad ogni fine, incidenti sul relitto di quella che fu la comunione coniugale, senza che per questo si ponga un problema di radicale invalidità dell’atto di trasferimento.
24.3. In tali casi, infatti, lo scioglimento della comunione legale ha comportato la possibilità che il ius in re venga separatamente alienato senza che si dia più la possibilità di apprezzare un ipotetico vulnus addebitabile all’acquisto del terzo estraneo poiché non è da confondere la persistenza del vincolo coniugale (in ipotesi, come questa, non inciso dall’evento che ha prodotto lo scioglimento della comunione e la dissoluzione della forma di contitolarità dei beni comuni) con il nuovo regime dei beni che un tempo furono al suo servizio.
24.4. Né è pensabile che beni che già formarono l’oggetto di un regime di circolazione limitato (ossia assoggettato unicamente al consenso dei contitolari per l’intero) possano persistere nell’assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessità funzionati originarie siano venute meno definitivamente o per vicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lo stesso potere di disporre della componente patrimoniale (da parte di uno dei suoi protagonisti).
24.5. Si può concluder affermando il principio di diritto secondo cui:
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’art. 191 c.c., prodottosi il quale effetto i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla.

25. Il ricorso deve essere pertanto respinto […]