Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27914 del 2017, dep. il 23/11/2017

[…]

Esposizione del fatto

[…] propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei confronti di […], in proprio ed in qualità di erede di […], avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n.2027/12 depositata il 21 settembre 2012, che, confermando la sentenza di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto stipulato il […] 1994 tra il […] e […]. La Corte territoriale, in particolare, confermava la qualificazione del contratto come “vitalizio alimentare -, contratto atipico distinto dalla rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c., in quanto le obbligazioni dedotte hanno ad oggetto prestazioni di carattere prevalentemente spirituale ed, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato sulla base delle proprie qualità personali; a tale negozio atipico è senz’altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente escluso con riferimento alla “rendita vitalizia -. La Corte territoriale ha altresì affermato che la […] non ha assolto all’onere di provare l’adempimento del contratto.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 1872 c.c. per avere entrambi i giudici di merito, riqualificato il contratto sottoscritto dalle parti, così violando l’art. 112 cpc e violando il principio del contraddittorio ed il proprio diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
La diversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti da parte del giudice non integra infatti la violazione dell’art. 112 cpc e non comporta dunque il vizio di ultrapetizione della sentenza.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il giudice di merito può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il “petitum” e la “causa petendi” e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Cass.19090/2007).
Orbene, nel caso di specie la Corte, confermando l’interpretazione del primo giudice, ha qualificato il contratto stipulato dalle parti come rendita vitalizia, mantenendo peraltro il medesimo petitum e causa petendi della domanda, senza introdurre in causa alcun nuovo elemento di fatto.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n.5) cpc, lamentando che la Corte abbia male interpretato le prove orali e documentali , equivocando il significato delle singole clausole del contratto.
Deduce, inoltre, la mancanza di alcun inadempimento contrattuale imputabile ad essa ricorrente.
Il motivo è inammissibile, in quanto ha ad oggetto, in sostanza, l’omesso o insufficiente esame di risultanze istruttorie , vizio non più deducibile in base alla nuova formulazione dell’art. 360 n.5) cpc, come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.
Ed invero, premesso che la qualificazione ed interpretazione del contratto, come già evidenziato, costituisce attività riservata al giudice di merito, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora, come nel caso di specie, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831) .
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il contratto atipico di cd. “vitalizio alimentare” differisce da quello, nominato, di rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., per l’accentuata spiritualità delle prestazioni assistenziali che ne costituiscono il contenuto, come tali eseguibili solo da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle proprie qualità personali, con apprezzamento logico, coerente ed adeguato ha ricondotto a tale fattispecie normativa il rapporto in esame, caratterizzato appunto dalla natura prevalentemente morale e spirituale delle prestazioni assistenziali oggetto del contratto, caratterizzate dalla particolari qualità personali del vitaliziante.
Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento ad un diverso profilo, costituito dalla valutazione dell’inadempimento contrattuale della […].
Pure tale motivo presenta le medesime ragioni di inammissibilità di quello precedentemente esaminato, in quanto si traduce, di fatto, nella doglianza di un inadeguato o incompleto esame delle risultanze istruttorie, consistendo nella inammissibile richiesta di una nuova valutazione, in questa sede, degli elementi istruttori posti a fondamento della sentenza impugnata, la quale, con apprezzamento adeguato ha ritenuto la sussistenza e gravità dell’inadempimento agli obblighi assunti in capo alla odierna ricorrente.
Il ricorso va dunque respinto […]