Corte di Cassazione, Sez. 2, Sent. n. 14768 del 2005, dep. il 13/07/2005

[…]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denuncia il […]

1) Contraddittoria motivazione, con riferimento all’affermazione della corte secondo cui non vi sarebbe stata l’offerta di pagamento del prezzo.

2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2932 c.c., per avere la corte ritenuto erroneamente che il petitum attoreo non contenesse l’offerta del prezzo residuo dell’acquisto dell’immobile, ma la sola previsione dell’effetto legale tipico dell’ipoteca in favore del venditore.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., per avere la corte ritenuto erroneamente non valide, ai fini della pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., le reiterate offerte di pagamento del residuo prezzo fatte in quel grado di giudizio. 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., per avere la corte ritenuto erroneamente che la controprestazione (pagamento del residuo prezzo) dovesse avvenire contemporaneamente alla pronuncia della sentenza, mentre è pacificamente ammesso che con questa si può condizionare il trasferimento della proprietà dell’immobile all’esecuzione della controprestazione, così come, del resto, aveva correttamente statuito il tribunale.

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., con riferimento alla ritenuta gravità dell’inadempimento dei promissari acquirenti.

6) Violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla mancata considerazione e valutazione del comportamento del ricorrente, che aveva invitato 1 promissari a recarsi dal notaio per la stipula del contratto definitivo e che aveva reiterato, poi, nel corso del giudizio le offerte di pagamento del residuo prezzo; ciò avrebbe dovuto indurre la corte a ritenere non grave il contestato inadempimento. […] articola il ricorso in quattro motivi, con cui propone sostanzialmente le stesse questioni proposte dal […].

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Sono fondati il quarto motivo del ricorso del […] ed il secondo motivo del ricorso della […], che meritano di essere esaminati prioritariamente e congiuntamente. È stato affermato e ribadito da questa Suprema Corte che, nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto definitivo, l’offerta di cui al secondo comma dell’art. 2932 c.c. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, cosicché, in siffatta ipotesi, deve senz’altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Ne consegue, ancora, che, ove la prestazione a carico del promissario acquirente del bene consista, oltre che nel pagamento del residuo prezzo al momento della stipula dell’atto definitivo, anche nell’accollo, da parte del promissario stesso, del mutuo bancario gravante su detto immobile, egli non è tenuto a pagare il prezzo o ad accollarsi il mutuo prima del contratto definitivo (o della domanda di esecuzione in forma specifica o della stessa sentenza ex art. 2932 c.c.), dovendosi imporre l’esecuzione di dette prestazioni in sentenza, come condizione dell’effetto traslativo della proprietà voluto dalla parti con il preliminare (Cass. 4-1-2002 n. 59, 1-8-2001 n. 10469, 22-9-2000 n. 12556 ed altre conformi).

La fattispecie in esame si inquadra perfettamente nell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza ora richiamata, essendo pacifico, per come accertato dalla stessa corte di merito, che nel contratto preliminare del 25-8-1988 era previsto, all’art. 5, che: “lire 55.000.000 saranno versate entro sei mesi dalla firma del presente compromesso, data in cui dovrà essere stipulato l’atto definitivo di vendita, per il quale gli acquirenti hanno richiesto il mutuo bancario. Nell’eventualità che le somme elargite dalla banca non raggiungessero la suddetta cifra, per la rimanenza saranno rilasciati effetti cambiari, scadenti ogni sei mesi e rinnovabili”. Ne deriva che la corte di appello, nel rigettare la domanda degli attori, promissari acquirenti, volta ad ottenere la sentenza prevista dall’art. 2932 c.c. non ha fatto corretta applicazione della legge e, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa corte di appello, che si uniformerà ai principi enunciati in materia da questa Suprema Corte e più sopra riportati. Tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi rimangono assorbiti.

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