Corte Cassazione Sez. 2, Sent. n. 19204 del 2011, dep. 21/09/2011

[…]

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1381 c.c., articolo 2934 c.c., comma 2 e articolo 946 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Sostiene parte ricorrente che l’obbligazione di far conseguire all’acquirente il certificato di abitabilita’ dell’immobile alienato e’ incoercibile e infungibile e, pertanto, nella specie, la Corte territoriale non avrebbe potuto condannare la societa’ convenuta al relativo adempimento. Inoltre, il diritto di cui i giudici d’appello avrebbero dovuto vagliare l’assoggettabilita’ al regime della prescrizione non era quello avente ad oggetto l’ottenimento del certificato di abitabilita’, ma quello all’indennizzo o al risarcimento del danno.
  2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1470 c.c. e articolo 2934 c.c., comma 2, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte barese, si afferma, nel ritenere indisponibile il diritto ad ottenere il certificato di abitabilita’ non ha considerato che tale qualifica rileva nei rapporti con la pubblica amministrazione titolare del potere di rilasciare il titolo abilitativo, non anche nei rapporti tra privati, che ben possono farne oggetto di negoziato. In ogni caso, quale che sia il fondamento dell’imprescrittibilita’ dei diritti indisponibili, e’ comunque certo che tra questi ultimi non puo’ includersi quello al risarcimento del danno o all’indennizzo, ancorche’ prodotto da lesione di un diritto indisponibile, trattandosi di un credito soggetto al termine ordinario di prescrizione.
  3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1381, 1453 e 1477 c.c., in relazione all’articolo 2946 e, nonche’ l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si sostiene, al riguardo, che la vendita di immobile privo di licenza di abitabilita’ non ha un oggetto illecito, giacche’ non esiste norma che la vieti, ma e’ soggetta soltanto a risoluzione per inadempimento, ove il venditore abbia assunto l’obbligazione di far ottenere all’acquirente detta licenza. Di riflesso, gli attori avrebbero potuto esperire o l’azione generale di risoluzione per vendita aliud pro alio ovvero per mancata consegna dei titoli o dei documenti inerenti (alla proprieta’ o) all’uso della cosa alienata, ai sensi dell’articolo 1477 c.c.; e in alternativa, l’azione per ottenere l’indennizzo previsto dall’articolo 1381 c.c.. In ogni caso, i diritti derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione di consegna del ridetto certificato sono tutti di natura contrattuale e, quindi, soggiacciono all’ordinaria prescrizione decennale. Per contro, la Corte d’appello, pur riconoscendo la natura contrattuale di tale obbligazione, tanto da richiamare l’articolo 1477 c.c., comma 2, ha contraddittoriamente affermato che tale obbligo deriva dalla legge, dimenticando che la legge richiamata e’ appunto l’articolo 1477 c.c., comma 3. 4. – Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1381 e 2935 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale nell’affermare non prescrittibile il diritto al risarcimento del danno, non si e’ pronunciata sulla censura contenuta nel primo motivo d’appello della […] , che dopo aver illustrato le ragioni dell’inesistenza di un illecito permanente aveva rappresentato che il termine di prescrizione decorre dal momento della stipula del contratto di vendita, essendo irrilevante che quest’ultimo non stabilisca un termine entro cui debba essere posto in essere il fatto oggetto di promessa. 5. – Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 342 c.p.c., comma 1, e articolo 324 c.p.c., dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Afferma parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che la […] abbia censurato soltanto il capo della sentenza di primo grado relativo all’an del risarcimento del danno, sostenendo, senza considerare il carattere devolutivo pieno dell’appello, che detta societa’ avrebbe invece impugnato solo il capo relativo al quantum. 6. – Con il sesto motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1381, 1218 1223, 1226 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ l’illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avendo la Corte d’appello qualificato come risarcitorio l’obbligo, di natura, invece, indennitaria, derivante dal mancato rilascio del certificato di abitabilita’. 7. – I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente perche’ in parte ripetitivi di una stessa censura ed in parte inerenti alla medesima quaestio iuris, avente ad oggetto l’applicabilita’ o non del regime della prescrizione al diritto all’indennizzo o al risarcimento del danno da mancato conseguimento della licenza di abitabilita’, sono fondati nei sensi e nei termini logico-giuridici che seguono. 7.1. – Non ha rilievo ai fini della decisione sia l’inquadramento sotto la norma dell’articolo 1381 c.c. dell’obbligazione della societa’ venditrice di far conseguire alla parte acquirente il certificato di abitabilita’, sia la distinzione tra obbligo indennitario ed obbligo risarcitorio a carico del venditore, l’uno e l’altro consistendo nel pagamento di una somma di denaro succedanea dell’utilita’ non conseguita dalla parte acquirente. Comune ad entrambe le ipotesi, il problema della prescrizione si risolve o a monte, attraverso la qualificazione del diritto a ottenere il certificato di abitabilita’, come ha ritenuto la Corte barese; o a valle, in base all’autonomia dell’obbligazione sostitutiva, come ritiene la societa’ ricorrente. Deviante, inoltre, rispetto al nucleo della questione, e’ il discorso sulla non coercibilita’ dell’obbligo del venditore a far conseguire all’acquirente la suddetta certificazione, non solo e non tanto perche’ anche gli obblighi incoercibili possono essere oggetto di condanna (e cio’ anche prima dell’introduzione dell’articolo 614-bis c.p.c.), ma anche e soprattutto perche’ la Corte territoriale si e’ limitata a condannare la societa’ convenuta al pagamento di una somma, non al compimento di un facere infungibile. 7.2. – Questa Corte ha avuto modo di osservare che il diritto al risarcimento del danno, anche quando viene azionato per effetto della mancata realizzazione di un diritto indisponibile, conservando la propria autonomia rispetto al diritto originario, non ne assume il carattere della indisponibilita’ ed e’, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’articolo 2934 c.c. (Cass. S.U. n. 1744/75; v. anche Cass. n. 3921/82, secondo cui il diritto alla rendita per inabilita’ da infortunio sul lavoro e’ indisponibile e, conseguentemente, imprescrittibile nella sua configurazione unitaria, restando, invece, prescrittibili nel quinquennio, ai sensi dell’articolo 2948 c.c., nn. 1 e 2, le singole rate della rendita; nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 4317/81 e 2197/78). 7.3. – All’affermazione di tali principi, che risultano essere stati gia’ applicati ad una fattispecie affatto analoga alla presente (in una controversia in cui era parte la stessa societa’ […], nel senso che il diritto dell’acquirente all’indennizzo da mancato rilascio del certificato di abitabilita’ si prescrive decorso il termine di dieci anni dalla stipula del contratto o dalla fissazione da parte del giudice di un diverso termine per adempiere (Cass. 26509/06, non massimata), occorre dare continuita’, con le considerazioni aggiuntive che seguono. 7.3.1. – Elaborata storicamente in rapporto ai diritti assoluti, ma variamente estesa ai crediti (si pensi alla materia tributaria, dei contratti con la P.A., delle prestazioni di carattere alimentare, retributivo, previdenziale o assistenziale

 

ecc.), l’indisponibilita’ costituisce una qualificazione secondaria di determinati diritti soggettivi in funzione di rafforzamento della tutela ad essi apprestata dall’ordinamento giuridico, il quale ne vieta la negoziabilita’ preventiva per sottrarre la parte piu’ debole alle pressioni del contraente economicamente piu’ attrezzato. La sua funzione di precipuo stampo garantistico, non esclusa dal concorso con esigenze di piu’ ampia protezione, inerenti non alle posizioni singole, ma alla collettivita’ nel suo insieme, si esaurisce, non potendo altrimenti esplicarsi, allorche’ il diritto abbia subito una compromissione irretrattabile, vuoi per la lesione diretta arrecatagli, vuoi per l’inadempimento di un’obbligazione corrispondente, vuoi perche’ sia mancato il fatto del terzo necessario a soddisfare il diritto stesso. Ne deriva il sorgere di una diversa obbligazione risarcitoria o indennitaria a carattere succedaneo, essa stessa soggetta a (un proprio termine di) prescrizione, decorrente, ai sensi dell’articolo 2935 c.c., dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere, e non assistita dal carisma di indisponibilita’ che presidiava la tutela del diritto leso o insoddisfatto. Se ne trae sicura conferma dalla giurisprudenza formatasi in tema di transazione su diritti indisponibili, che ha escluso l’operativita’ del limite posto dall’articolo 1966 cpv. c.c. in presenza di un diritto gia’ maturato (cfr. Cass. n.5433/08), nell’ambito di una complessiva regolamentazioni di rapporti di dare e avere (cfr. Cass. n.3527/88) o nel caso del diritto alle restituzioni e ai danni derivanti da reato (v. Cass. nn. 664/88, 651/77 e 1533/66). 7.3.2. – Traslando le considerazioni sopra esposte al caso di specie, si rileva che il mancato rilascio del certificato di abitabilita’ costituisce non gia’ un illecito, ma un inadempimento contrattuale, essendo la relativa obbligazione connaturale alla destinazione abitativa dell’immobile alienato e viepiu’ specificamente assunta – come affermato dalla Corte territoriale, con accertamento non oggetto di censura – con il contratto di vendita, nel quale la societa’ odierna ricorrente si era obbligata, a sua cura e spese, nel piu’ breve tempo possibile, ad ottenere il rilascio della predetta certificazione da parte delle competenti autorita’. Scaduto tale termine, come accertato dalla Corte d’appello con statuizione implicita (dato l’accoglimento della domanda) in parte qua non specificamente censurata, deve escludersi che l’inadempimento abbia carattere permanente, essendo la permanenza categoria omogenea all’illecito, con conseguente immediata decorrenza del termine di prescrizione del diritto succedaneo al risarcimento o all’indennizzo per il mancato rilascio della certificazione di abitabilita’. 7.4. – L’accoglimento dei motivi anzi detti assorbe l’esame delle restanti censure e, cassata la sentenza impugnata, consente la decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Invero, essendo decorsi piu’ di quattordici anni dalla conclusione del contratto di vendita (7.7.1982) a quella di introduzione della domanda (18.3.1997), e comunque ben piu’ di dieci anni al netto del termine (“il piu’ breve possibile”) contrattualmente fissato per il rilascio del certificato di abitabilita’, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, con conseguente rigetto della domanda.

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