Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 2009, dep. il 24/06/2009

 

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto notificato il 2 giugno 1992 […] e […] convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo […] , premettendo: che con atto del 20 giugno 1988 quest’ultimo aveva loro ceduto la nuda proprietà di due immobili in *[…]*, stabilendo quale corrispettivo un servizio di assistenza secondo le consuetudini locali e secondo le condizioni sociali del venditore, da prestare in suo favore e della di lui moglie vita natural durante; che ad essi acquirenti veniva impedito dal comportamento ostruzionistico del […] di provvedere alla prestazioni dei servizi per i quali si erano obbligati; che con atto stragiudiziale notificato il 3 aprile 1992 a mezzo di ufficiale giudiziario avevano invitato formalmente il […] a ricevere le prestazioni ed a comunicare le modalità da osservare. Tanto premesso, chiesero che venissero determinate le modalità di esecuzione degli obblighi assunti.
Si costituì in giudizio il […] , contestò la domanda e instò per il rigetto; in via riconvenzionale, per l’effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto di alienazione, chiese che quest’ultimo venisse dichiarato risolto in danno degli attori. Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 ottobre 2000, l’adito Tribunale accolse la domanda proposta dai coniugi […] e […] : ordinò al […] di consentire agli stessi di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 5 del contratto di vendita; ordinò al […] e alla […] di adoperarsi, secondo le consuetudini del luogo, in favore del […] e procurargli il vitto, le medicine, le cure mediche necessarie ed una particolare assistenza in caso di malattia, o di far si che l’obbligazione venisse assunta da altri a loro spese; rigettò la domanda riconvenzionale; compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.
2. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 9 settembre 2003, ha rigettato l’impugnazione proposta da […] , nella qualità di coniuge superstite ed unica erede del […], nelle more deceduto, confermando la sentenza di primo grado e compensando tra le parti le spese di lite.
2.1. – La Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni:
i numerosi testi escussi hanno concordemente affermato che i coniugi […] e […] nel periodo dal *1988 al 1992* avevano diligentemente prestato l’assistenza pattuita ai coniugi […] e, poi, dopo la morte della moglie, al […] stesso (che nel *1992* aveva contratto un nuovo matrimonio); la circostanza che il […] ebbe a fruire, ma soltanto per un limitato periodo, della somministrazione di pasti gratuiti da parte del Comune non può, in assenza di ulteriori elementi probatori, essere posta in correlazione con un preteso inadempimento degli acquirenti nella somministrazione dei pasti in favore del […] , tanto più che spesso tali pasti venivano utilizzati dal […] per nutrire i gatti randagi della zona;
il fatto che il […] , di professione infermiere ospedaliero, facesse spesso sottoporre il […] a controlli sanitari nel nosocomio in cui prestava servizio ed avesse una volta provveduto a farlo ricoverare con urgenza, nel timore che fosse affetto da una grave malattia, lungi dall’avere connotazioni negative, appare indicativo di una sollecitudine e di una premura non comuni nei confronti dell’anziano assistito;
lo squilibrio tra il valore delle prestazioni offerte dagli appellati ed il valore degli immobili è privo di rilievo, posto che l’aleatorietà costituisce elemento essenziale del vitalizio improprio o alimentare; in ogni caso, lo squilibrio non sussiste, perché, per un verso, il vitalizio alimentare ebbe a protrarsi per circa quattro anni, fino a quando il […] ebbe a rifiutare senza giustificazione alcuna l’assistenza a lui prestata dagli appellati, e, per l’altro verso, gli immobili dedotti quale controprestazione erano costituiti da due fabbricati di vecchia costruzione e di scarso valore;
– è inconferente la vicenda inerente la reintegra del […] nel possesso di un immobile, del quale sarebbe stato spogliato dagli odierni appellati.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso […], procuratrice speciale di […], coniuge superstite ed unica erede di […], con atto notificato il 22 ottobre 2004, sulla base di un unico mezzo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico mezzo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello: abbia totalmente ignorato l’avvenuto decesso del venditore convenuto, che ha posto nel nulla l’ordine contenuto nella sentenza di primo grado affinché quest’ultimo si adoperasse perché gli attori acquirenti potessero eseguire le prestazioni poste a loro carico dal contratto di alienazione; abbia disatteso il denunciato squilibrio fra le prestazioni, erroneamente invocando il principio di aleatorietà del contratto, ritenuto affine alla rendita vitalizia, senza considerare che gli acquirenti sono venuti meno all’obbligo di effettuare le prestazioni pattuite e che non vi è possibilità di esecuzione della pronuncia di primo grado; abbia, con travisamento delle risultanze istruttorie, omesso di rilevare la acclarata e provata situazione di inadempimento degli acquirenti, non considerando lo stato di abbandono in cui il [..] versava, proprio per la mancanza di quella attenta, costante, giornaliera assistenza materiale e morale che l’età del […] richiedeva, e per la quale egli era addivenuto alla stipula dell’atto in questione; abbia, ancora, omesso di tener conto della acclarata circostanza della assistenza dei pasti giornaliera fornita al de cuius a domicilio dal Comune di […]; non abbia adeguatamente valutato “la sentenza del Pretore di Palermo, avente autorità di cosa giudicata, prodotta nel presente giudizio, che, attraverso, l’esame e la decisione su un fatto dipendente e collegato esso pure all’atto pubblico per cui è causa, ha dato alla vicenda di cui trattasi l’esatta dimensione della sua realtà quale esposta e denunciata dal de cuius in tutti i suoi atti difensivi”; sia incorsa in errata e travisata interpretazione quanto alla circostanza dell’assistenza sanitaria prestata mediante accompagnamento del de cuius in ospedale.
2. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.
La Corte d’appello si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorietà, costituente elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Cass., Sez. 2, 7 giugno 1971, n. 1694; Cass., Sez. 2, 29 agosto 1992, n. 9998). Il giudice del merito – proprio in considerazione della natura aleatoria del contratto, che è caratterizzato dalla indeterminatezza della prestazione complessiva cui risulterà obbligato il debitore, commisurata all’incerta durata della vita umana e alla variabilità dei bisogni alimentari, di cura e di assistenza del vitaliziato, e che pertanto postula l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto – ha respinto la tesi secondo cui potesse venire in rilievo il denunciato squilibrio (in ogni caso escluso in concreto) tra il valore delle prestazioni offerte dai vitalizianti ed il valore della nuda proprietà degli immobili ceduti dal vitaliziato.
A ciò aggiungasi che, nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all’età e allo stato di salute l’alea è esclusa – ed il contratto è dichiarato nullo (declaratoria, pervero, neppure richiesta dal […], il quale, costituendosi in giudizio, ha richiesto in via riconvenzionale esclusivamente l’accertamento della intervenuta risoluzione) – soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
Diversamente da quanto pretende l’odierna parte ricorrente, non è causa di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale per inadempimento del vitalizzante il sopravvenuto decesso, nel corso del rapporto, del beneficiario delle prestazioni alimentari e di cura, perché il sopraggiungere della morte del vitaliziato nel corso del rapporto nato dalla stipulazione del contratto comporta soltanto l’estinzione della prestazione periodica al cui adempimento si è obbligato il vitaliziante.
I giudici del merito – procedendo all’esame delle risultanze probatorie – sono giunti alla motivata conclusione che il [….] e la […] , nel periodo dal *1992*, hanno provveduto a fornire regolarmente e con costanza al […] e alla di lui coniugo i servizi e l’assistenza medica e generica previsti dal contratto, mentre a decorrere dal *1992* fu il […] a rifiutare le prestazioni che i coniugi […] continuavano ad offrire, in coincidenza con la circostanza che il […], dopo la morte della prima moglie, si era risposato, assicurandosi così l’assistenza che gli era dovuta dai vitalizianti. I giudici del gravame hanno altresì sottolineato che queste risultanze non possono essere messe in discussione dal fatto che il […] ebbe a fruire – ma soltanto per un periodo limitato – della somministrazione di pasti gratuiti da parte del Comune di […], tanto più che tali pasti vennero utilizzati dal […], non per la propria alimentazione, ma per dare da mangiare ai gatti randagi della zona in cui abitava. Il motivo di ricorso, oltre a denunciare violazioni di legge che in realtà non sono ravvisabili nella sentenza impugnata, finisce con il richiedere – là dove denuncia travisamento ed errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, senza peraltro neppure trascrivere il contenuto delle emergenze istruttorie che sarebbero state male o insufficientemente esaminate – una nuova valutazione, non consentita in sede di legittimità, delle stesse risultanze di causa già prese in considerazione ed adeguatamente ponderate dalla Corte territoriale.
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