Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22961 del 2011, dep. il 04/11/2011

 

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[…] citò nel febbraio 1990 innanzi al Tribunale di Velletri i coniugi […] (cugino della predetta) e […], nonché […] (nonna materna di essa attrice), esponendo: che nel gennaio 1975 era deceduto il proprio nonno materno […], (padre di […], premorta, madre dell’attrice, e marito di […]); nel febbraio 1975 era stato pubblicato un testamento del […] – datato agosto 1963 – con il quale […] era stata nominata erede universale ed usufruttuaria; che, non essendo ancora in vigore la c.d. riforma del diritto di famiglia l’eredità si sarebbe dovuta devolvere per metà all’erede testamentaria e per metà all’esponente, in rappresentazione della madre per quota di legittima; che […] nel 1985, in violazione del diritto di prelazione del coerede aveva venduto un immobile, già del […], al nipote […] ed alla moglie di costui […].
Su tali presupposti di fatto chiese che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, quale legittimaria in via derivativa del […], alla metà di detto appartamento e, su tale presupposto, affinché fosse dichiarato nullo o inefficace il rogito di trasferimento ai cugini; contestualmente esercitò la prelazione ereditaria, offrendo il pagamento del prezzo a suo tempo pattuito tra la nonna ed i cugini. Questi ultimi contestarono la qualità di erede in capo all’attrice sia con riferimento all’azione di petizione ereditaria sia a quella di retratto successorio; ribadirono altresì la loro buona fede nell’acquisto; eccepirono inoltre la prescrizione dell’azione e del diritto di accettare l’eredità e di impugnare il testamento. Proposero una domanda di garanzia nei confronti della loro dante causa, […], che rimase contumace. In via subordinata chiesero che la […] fosse condannata al rimborso del prezzo di acquisto e delle spese sostenute. Il Tribunale di Velletri respinse la domanda della […]. e quella di garanzia, ritenendo prescritta l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e carente di presupposti (instaurazione di una situazione di comunione ereditaria) la domanda di retratto. La Corte di Appello di Roma respinse l’appello della […] – che dichiarò di agire anche come erede della nonna, nel frattempo deceduta – osservando: che l’azione di riduzione era oramai stata sostanzialmente rinunziata, insistendosi solo nella domanda di petizione ereditaria; che pur tuttavia si doveva riesaminare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della prima domanda, avendo la […] svolto specifico motivo di gravame; che nel merito non era fondato l’assunto dell’appellante secondo cui il dies a quo della prescrizione decennale sarebbe dovuto decorrere dal novembre 1985 – allorché era stato venduto l’immobile – in quanto la venditrice […] non aveva mai disconosciuto lo stato di comunione esistente sul bene, come sarebbe anche emerso dalla denunzia di successione; che in contrario doveva sottolinearsi che il termine in questione decorreva dall’apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento; che, oltre a ciò, nel 1979 la […], nella sua qualità di erede avente diritto alla quota di riserva dell’eredità del nonno, aveva ratificato la vendita – effettuata dalla sola […] – di alcuni terreni; che era condivisibile l’assunto della […] a mente del quale, a seguito del riconoscimento della comproprietà di alcuni beni oggetto della ratifica e della qualità di legittimaria, non sarebbe stato più necessario proporre l’azione di riduzione, così che anche l’eccezione di prescrizione della medesima sarebbe stata superata;
che a seguito di detto riconoscimento della qualità di crede la […] era legittimata a proporre l’azione di petizione ereditaria, imprescrittibile, contro i contro ricorrenti, aventi causa da chi possedeva a titolo di erede; che i […], essendo acquirenti di buona fede (non essendo state trascritte, al momento del loro acquisto dalla […], ne’ un’accettazione di eredità da parte della cugina ne’ una domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima), doveva trovare applicazione la norma dell’acquisto dall’erede apparente – art. 534 c.c., comma 2; che per altro verso non poteva riconoscersi alla […] il diritto di prelazione nascente dalla comunione ereditaria, avendo la [..] venduto singoli beni e non già una quota dell’eredità (pur essendo risultato che l’immobile venduto era l’unico bene rimasto).
La […] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; […] ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 534 cod. civ. e vizio di motivazione là dove la Corte di Appello avrebbe presunto la buona fede degli acquirenti – mentre sarebbero stati gli stessi a doverla provare- ed avrebbe asserito che la qualità di erede testamentaria di […] sarebbe risultata dalla dichiarazione di successione, mentre, al contrario, da quest’ultima sarebbe emersa anche la qualità di erede legittimaria di essa ricorrente e, in più, tale atto sarebbe anche stato richiamato nel rogito del 1985, così che i cugini sarebbero stati scarsamente diligenti nel non esaminare gli atti allegati al rogito
1/a – Il motivo è fondato
Invero la Corte di Appello pur avendo dato atto del riconoscimento della qualità di erede legittimaria della ricorrente, contenuta nell’atto di ratifica del 1979, ha omesso di considerare che nel rogito di trasferimento del 1985 era richiamato, quale titolo di provenienza, il testamento di […]: la circostanza che lo stesso non fosse stato trascritto non toglieva che avrebbe costituito onere di diligenza dell’acquirente di un bene caduto in successione, l’appurare se vi fossero altri coeredi: tale onere sarebbe stato ancor più stringente se lo si fosse messo in relazione allo stretto rapporto di parentela intercorrente tra la venditrice, gli acquirenti e l’attuale ricorrente; va altresì osservato che la concludenza di tale obiettiva situazione cospirante nel far escludere la buona fede richiesta a norma dell’art. 534 cod. civ., comma 2 – avrebbe imposto, a chi ne avesse voluto escludere l’applicazione alla concreta fattispecie, l’onere di allegare obiettive circostanze contrarie, dal momento che nell’acquisto da erede apparente la buona fede non si presume e l’acquirente deve dimostrare non solo l’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero (nella concreta fattispecie: con l’esclusivo) erede, ma anche l’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole in capo ad esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto (cfr. sul punto Cass. 2653/2010).
1/b – Posto quanto precede la lettura della denunzia di successione in atti – documento che, come visto, era di necessaria allegazione al rogito di trasferimento e che fu delibato dalla Corte distrettuale (cfr. fgl. 8 della sentenza) così permettendo di disattendere l’eccezione di tardività di produzione in questa fase di legittimità, sollevata dalla controricorrente, avendo consentito – come messo in evidenza in sentenza – di accertare che l’attuale ricorrente era indicata come legittimaria, avrebbe determinato l’onere di verificare se la stessa legittimaria avesse sostanzialmente accettato l’eredità dell’avo materno, pur se con atti non formalmente diretti a tale scopo, e quindi di valutare, in tale prospettiva, la “ratifica” compiuta nel 1979 di altra vendita da parte della nonna: sul punto va messo in evidenza che non sarebbe stato ostativo il fatto che detta manifestazione di volontà riguardasse altri beni atteso che, per l’impostazione soggettiva dei registri immobiliari, era sufficiente aver contezza di un atto – precedente la vendita del 1985 – da considerarsi sostanziale accettazione di eredità da parte del legittimario, per escludere la buona fede dell’acquirente e quindi l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 534 cod. civ., comma 2.
1/c – Non essendosi la Corte romana attenuta a detti principi ed avendo posto alla base della decisione una insufficiente motivazione la sentenza va sul punto cassata, demandando un nuovo esame a diversa sezione della medesima Corte di Appello.
2 – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 732 cod. civ., nonché il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale respinto il pur esercitato retratto successorio, erroneamente disconoscendo che la vendita dell’unico bene relitto andasse interpretata come sottintendente la volontà di cedere anche una quota dell’eredità.
2/a – Il motivo è infondato dal momento che, fermo restando che venne venduto un singolo bene caduto in eredità e non già una quota del medesimo, non si rinviene nell’interpretazione di legittimità il principio affermato nel ricorso – attestante la presunzione di alienazione di quota di eredità là dove si trasferisca l’unico (in assoluto o perché costituente l’unico rimasto) bene appartenuto all’asse – bensì l’altro in base al quale “L’alienazione da parte di uno dei coeredi di uno, o di alcuni, dei cespiti compresi nell’asse ereditario e nella comunione sorta su questo, intanto può essere passibile del retratto esercitarle dagli altri comunisti concorrenti nell’eredità, in quanto, considerando le peculiarità delle circostante in cui viene realizzata, si manifesti sostanzialmente intesa a mettere in atto una disposizione della quota – o di una frazione di essa – di pertinenza dell’alienante, e a determinare, nella realtà fattuale, l’introduzione dell’acquirente nella comunione esistente fra gli eredi” cfr. Cass. 13704/1999 pur citata in ricorso cui adde: Cass. 8561/2002): ciò posto, dal momento che non si e allegata l’esistenza di circostanze inducenti il qui contestato esito interpretativo, il motivo ne risulta privato di fondamento.
3 – Il terzo motivo (espressamente indicato come subordinato) deducente la violazione o falsa applicazione in materia di prescrizione dell’azione di riduzione (553 e 554 in relazione all’art. 2946 cod. civ.) risulta assorbito.
[…]