Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23339 del 2013, dep. il 15/10/2013

[…]
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1489 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nell’escludere la rilevanza della variante al P.R.G. che aveva determinato la decadenza del vincolo di inedificabilità in questione alla stregua del rilievo che essa risaliva al 1996, e cioè ad epoca successiva alla vicenda contrattuale di cui si tratta. Osserva il ricorrente che le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto dispiegano i loro effetti solo dal momento del passaggio in giudicato, con la conseguenza che la decisione deve tenere conto della situazione esistente al momento della pronuncia.
2. – La censura si rivela immeritevole di accoglimento. Essa si fonda sulla indimostrata premessa che sia stata la variante al P.R.G. a determinare la decadenza dal vincolo di inedificabilità riguardante il terreno in oggetto: affermazione, codesta, che, invece, la sentenza impugnata non contiene.
A ciò deve aggiungersi che, ai fini della valutazione dei contrapposti inadempimenti, si sarebbe dovuto avere riguardo alla situazione esistente al momento in cui le condotte dei contraenti venivano dispiegate.
3. – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1458, 1460, 1375, 2932 e 1489 cod. civ.. Il giudice di secondo grado non avrebbe giustificato in alcun modo la riforma della statuizione di primo grado nella parte relativa alla declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente ed alla conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni, per il mancato pagamento da parte del […] della rata di acconto pari a L. 100.000.000, avente scadenza al novembre 1995. A quella data, nessun inadempimento sarebbe stato addebitabile al venditore. Per di più, nel 1996 il vincolo sarebbe venuto meno in forza della richiamata variante al P.R.G.. Avrebbe pertanto errato la Corte di merito nel non confermare il grave inadempimento dell’acquirente.
4. – La censura è fondata, nei termini che seguono.
Effettivamente, la Corte di merito ha del tutto immotivatamente obliterato la circostanza del mancato pagamento da parte del […] della rata di L. 100.0000.000, la quale rappresentava quasi la metà dell’intero prezzo convenuto: circostanza verificatasi in un momento anteriore a qualsiasi eventuale inadempimento del promittente venditore attinente alla garanzia della libertà da pesi del bene in oggetto, che non si sarebbe potuto configurare prima della data convenuta per la stipula del rogito, prevista per il marzo del 1996.
5. – Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17, 18 e 40, del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 46 e art. 2932 cod. civ.. Si deduce la nullità di ogni atto di trasferimento privo, per i terreni, dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, della indicazione degli estremi della concessione edilizia.
6. La censura coglie nel segno.
La normativa invocata prevede, a pena di nullità, la necessità di allegazione agli atti di trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica, e di indicazione, per gli edifici o parte di essi, degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum rilasciata, sia pure in sanatoria, dall’autorità competente (ovvero di allegazione della domanda di sanatoria corredata della prova dell’avvenuto pagamento delle prime due rate dell’oblazione. Nella specie, la Corte di merito ha disposto il trasferimento, ex art. 2932 cod. civ., dal […] al […] della proprietà del terreno in questione senza dar conto della esistenza di siffatta documentazione.
7. – In definitiva, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre devono esserne accolti il secondo ed il terzo motivo […]