Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3013 del 2006, dep. il 10/02/2006

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[…], deceduto in Lecce il 9 aprile 1991, con testamento pubblico del 15 novembre 1989 dispose che ai figli […] ed alla moglie […] devoluta la quota loro riservata per legge, con obbligo dei legittimali di conferire ai coeredi e comunque imputare alle rispettive quote quanto ricevuto in vita a titolo di liberalità e soggetto a collazione e con revoca di eventuali dispense dalla collazione, e ad […], nipoti ex filia, e […], figli di […], la quota disponibile in parti eguali. In forza del suddetto testamento, gli eredi […] con atto notificato l’8 ottobre 1991 convennero davanti al Tribunale di Lecce i coeredi […] e domandarono, previa declaratoria dell’apertura della successione di […], lo scioglimento della comunione ereditaria con collazione dei beni donati in vita ai legittimari. Si costituirono […], opponendosi alla collazione, […], aderendo alla domanda, e la […], mentre […] rimasero contumaci. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 24 febbraio 1997 dichiarò soggetti a collazione i beni donati dal de cuius ai […], riservando al prosieguo del giudizio la determinazione della quota disponibile, e la decisione, appellata da […] e, in via incidentale, da […], venne confermata il 30 gennaio 2001 dalla Corte di Appello di Lecce, che rigettò l’appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale. Osservò la Corte, per quanto interessa, che l’obbligo di collazione grava tanto sull’erede legittimo quanto sull’erede testamentario e sussiste anche in caso di concorso sull’asse relitto dei figli con i loro discendenti e che nelle donazioni effettuate in vita dal padre i figli non erano stati dispensati dalla collazione, […] è ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza, […] ha notificato controricorso il 26 giugno 2001, gli intimati […] non hanno resistito e il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, denunciando con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 467, 565, 566, 587, 737, 739 e 740 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso l’eccezione di nullità della clausola del testamento, che imponeva ai legittimari la collazione nel concorso con i nipoti ex filii del defunto, sull’assunto che il relativo obbligo derivava direttamente dalla legge, nonostante che l’art. 737 c.p.c., anche nella vigente formulazione, garantisca la parità di trattamento degli eredi soltanto in caso di successione legittima, alla quale non sono chiamati i discendenti dei figli del de cuius, salva l’ipotesi di rappresentazione, e che il testatore non possa disporre di beni già usciti dal suo patrimonio ed imporre pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.

Il motivo è infondato.

Oggetto della controversia decisa con la sentenza non definitiva era la questione relativa alla (in)validità della clausola del testamento, con la quale il defunto aveva attribuito in parti eguali l’intera quota disponibile del suo patrimonio ai nipoti ex filii, imponendo ai legittimari di conferire e, comunque, imputare alle rispettive quote, quanto ricevuto in vita dal de cuius, sollevata dal ricorrente all’atto della sua costituzione nel primo grado di giudizio sotto i profili della violazione di norme imperative, non essendo consentita la collazione al di fuori della successione legittima, e del difetto nel testatore della titolarità dei beni di cui aveva già disposto per donazione. La questione, premesso che la collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius con gli atti di liberalità non intendeva alterare in vita la parità di trattamento degli eredi, è stata disattesa dalla sentenza, senza l’esame dello specifico tema dell’imperati vita della norme violate, con l’assorbente considerazione della conformità della clausola del testamento alle previsioni dell’art. 737 c.c., in quanto, inerendo l’istituto alla comune disciplina della divisione e non a quella della successione e stabilendo il testo novellato dal L. n. 151 del 1975, art. 20, l’obbligo di conferimento dei figli e dei loro discendenti e del coniuge che concorrono alla successione, alla collazione sono obbligati, sempre ed indifferentemente, tanto l’erede legittimo che quello testamentario ed alla medesima i figli sono tenuti anche in caso di concorso con i nipoti ex filii. Le considerazioni e gli argomenti che sorreggono la pronuncia sono conformi, sia nella ratio espressa che nel richiamo al tenore della norma, a quelli addotti da questa Corte a sostegno della costante affermazione che la collazione può esplicare la sua funzione di assicurare nella divisione della massa attiva del patrimonio del de cuius l’osservanza delle quote spettanti agli eredi tanto nella successione legittima quanto in quella testamentaria, come confermato dallo specifico riferimento fatto nell’originaria formulazione dell’art. 737 c.p.c., alla facoltà del testatore di dispensare l’erede dalla collazione (cfr,: Cass. civ., sez. 2^, sent. 19 novembre 2004, n. 21896; cass. Civ. sez. 2^, sent. 16 novembre 2000, n. 14864), e che la norma nel suo testo vigente ha esteso ai figli ed i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione l’obbligo di conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita dal defunto per donazione, senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari (cfr. per implicito: Cass. civ., sez. 2^, sent. 15 gennaio 2003, n. 502). Inoltre, tendendo la collazione unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà dal de cuius, la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile nè sotto il profilo oggettivo (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 2 gennaio 1997. n. 1), ne’ sotto quello soggettivo, anche se in tal caso l’imposizione della collazione si configura come l’imposizione di un legato, ed il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione, fermo il divieto posto dall’art. 549 c.c., di imporre su di essa pesi o condizioni, i legittimari devono comunque imputare, a norma dell’art. 553 c.c., ed in conformità a quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto ricevuto dal defunto in virtù di donazioni (o di legati) (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 1 dicembre 1993, n. 11873). Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1367 c.c., ed art. 11 preleggi, nonché vizi di motivazione, il ricorso si duole che sia stato negato il significato di dispensa dalla collazione alla clausola, contenuta dell’atto per notaio […] del 31 marzo 1956, secondo la quale le donazioni della nuda proprietà si intendevano fatte “in conto di anticipata successione sulla legittima, mentre gli eventuali accrescimenti di valore che dovessero verificarsi su ciascuna quota, durante la vita dell’usufruttuario, per opere nuove o miglioria, andranno ad esclusivo vantaggio del singolo donatario titolare della quota migliorata, incidendo l’importo di essi sulla disponibile del donante”, benché essa manifestasse l’evidente fine del donante, in relazione alla disciplina allora vigente, di evitare la collazione mediante l’attribuzione ai figli di beni di eguale valore e la previsione dell’incidenza degli incrementi di valore sulla disponibile e non potesse la novellazione dell’art. 737 c.c., pregiudicare diritti perfezionati per fatti giuridici verificatisi anteriormente ad essa.

Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.

Costituisce un principio consolidato che la dispensa dalla collazione non può essere implicitamente ravvisata nella clausola, con la quale il donante abbia regolato l’imputazione di una donazione in conto di legittima e/o in conto di disponibile, atteso che alla collazione sono sottoposti tutti i beni donati indipendentemente dalla loro imputazione e che, conseguentemente, la stessa può interferire nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta al potere di disposizione del de cuius (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 18 marzo 2000, n. 3235; cass. civ., sez. n. sent. 27 gennaio 1995, n. 989). A tale principio si è correttamente richiamata la sentenza impugnata, dopo avere affermato che nell’atto di donazione non si rinveniva nessuna dichiarazione, espressa o tacita, che indicasse la volontà del donante di assegnare i beni come un beneficio in più rispetto alla quota spettante ai legittimari, e, rispetto al conseguente apprezzamento dell’impossibilità di dedurre dall’atto una dispensa dei donatari dalla collazione, la prospettazione della violazione della norma che impone nell’interpretazione di un contratto di indagare su quale sia stata la comune volontà delle parti e di quella sussidiaria che privilegia la conservazione delle clausole contrattuali, si risolve nella formulazione di una censura del tutto generica.

La contrapposizione della ravvisabilità di una dispensa tacita nella clausola che, in relazione alla disciplina allora vigente, preordinava una carenza di interesse dei donatari alla collazione alla diversa interpretazione contenuta nella decisione, senza la contestazione dell’eseguita indagine sulla interpretazione della comune volontà dei contraenti, infatti, attinge un apprezzamento in fatto insindacabile per la sua adeguata motivazione, mentre il diniego del riconoscimento alla clausola del significato inteso dalla parte non ha implicato l’esclusione di un suo senso comune nella regolamentazione negoziale.

Insorgendo, infine, l’obbligo della collazione con l’apertura della successione non appare pertinente il richiamo al perfezionamento ed all’intangibilità dei diritti degli eredi consolidatisi per fatti giuridici verificatisi sotto una legge anteriore alla morte del de cuius. Con il terzo motivo, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., il ricorso deduce l’omessa considerazione del “difetto della legittimazione oggettiva alla collazione pretesa del donatum di cui alla seconda parte del rogito […] 31 marzo 1956, nelle considerazioni tutte sopra svolte ed attinenti alla divisione contenuta nella prima parte dell’atto medesimo e per le quali è seguito il successivo e consequenziale rogito […] del 17 marzo 1998”.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché, non essendo desumibile ne’ dalla sentenza e ne’ dall’impugnazione che la questione del difetto di legittimazione oggettiva sia stata prospettata al Giudice di secondo grado in una forma autonomamente apprezzabile e non risultando, in ogni caso, riportati nel ricorso i termini esatti della questione, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza nel quale la stessa sarebbe stata proposta o riproposta, non è possibile verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 28 luglio 2005, n. 15781). All’infondatezza ed inammissibilità dei motivi seguono il rigetto del ricorso e […]