Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6576 del 2012, dep. il 27/04/2012

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[…] con atto di citazione del 15 novembre 1993, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce, […], assumendo che in data 31 luglio 1992 era deceduto il padre di […], il quale aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo del 28 aprile 1992, lasciando ad essa istante la legittima e al fratello la legittima e la disponibile. Precisava l’attrice che, mentre era in vita […] con atto pubblico le aveva donato una zona di terreno edificabile, dispensandola dalla collazione e con altro atto pubblico aveva donato altro terreno edificabile al fratello. Chiedeva, pertanto che venisse dichiarata aperta la successione in morte del padre, venisse formato l’asse ereditario e si provvedesse alla sua divisione, previa collazione del terreno donato al fratello, nonché dell’immobile su di esso costruito.

Si costituiva […] il quale non si opponeva alla divisione del compendio ereditario secondo la normativa vigente ed in ossequio della volontà testamentaria chiedendo la nomina di un CTU che provvedesse alla formazione della massa ereditaria con la riunione fittizia di entrambi i terreni donati e l’esclusione dell’immobile da lui edificato sul suolo ricevuto per donazione, ritenendo operante nella fattispecie l’istituto dell’accessione. Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva, dichiarava aperta la successione di […] e provvedeva con separata ordinanza alla ricostruzione del patrimonio a mezzo della consulenza tecnica. Nella decisione veniva stabilito che l’asse ereditario dovesse essere formato oltre che dai beni relitti da […], anche dai terreni donati a […] e …], escludendo specificamente per quest’ultimo l’immobile su di esso costruito.

Avverso tale sentenza interponeva appello […] Resisteva […].

La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 146 del 2006 dichiarava che nell’asse ereditario di […] andava conferito il terreno donato a […], nonché l’immobile su di esso realizzato. A sostegno di questa decisione la Corte d’appello di Lecce osservava: a) che era pacifico che […] avesse edificato l’immobile in questione sul terreno donatogli dal padre prima della stipula dell’atto pubblico avvenuta il 7 luglio 1980. E di qui la conseguenza che nella specie operava la disciplina dettata. dall’art. 934 c.c. in materia di acquisto di proprietà per accessione. Per altro, chiariva la Corte leccese la disciplina dettata per l’accessione rimaneva esclusa soltanto quando la costruzione fosse stata realizzata in forza di convenzione tra il proprietario del suolo e chi costruisce in base ad un titolo costitutivo del diritto di superficie, ovvero dell’ius edificandi. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da […] con ricorso affidato ad un unico motivo. […] ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’insufficiente erronea;

e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della motivazione sulla dispensa di collazione, con violazione di quanto disposto dagli artt. 737 e segg. nonché dall’art. 1362 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte di Appello di Lecce nel non aver desunto dalla complessiva condotta tenuta dal donante (nel caso in esame dal de cuius […]), la volontà di questi di dispensare la donazione dalla collazione, considerato che la dispensa dall’obbligo della collazione, tacita o implicita, pienamente ammissibile, è possibile desumerla anche da elementi estrinseci e dalla condotta complessiva del donante. Piuttosto, scrive il ricorrente, appare del tutto convincente il ragionamento del Tribunale di Lecce laddove ha affermato che nella vicenda che ci occupa vi era la generale volontà delle parti di derogare al principio dell’accessione ex art. 944 c.c. (salvo che risulti diversamente); desumibile dal titolo contenuto dalla dichiarazione unilaterale del de cuius del 15 giugno 1976, costitutiva di un diritto di superficie in quanto autorizzava il figlio […] – a tutte sue spese – l’immobile di che trattasi su terreno che successivamente avrebbe provveduto a donargli con atto notar […] 1.7.1980 allorquando stava cominciando a sorgere la casa che fu completata nel dicembre 1983 come risulta da dichiarazione di abitabilità.

Dunque, l’attore non può invocare il diritto di accessione che avrebbe dovuto essere esercitato dal proprietario il quale, invece, manifestava la volontà che equivaleva a rinunciare a quel diritto concedendo al figlio la facoltà di costruire a sue spese e poi confermò in maniera univoca la propria volontà, donando la proprietà del suolo su cui stava sorgendo la costruzione”.
1.1. Il motivo è infondato e non può essere accolto perché la Corte di Lecce ha correttamente interpretato ed applicato i principi in tema di accessione di cui all’art. 934 cod. civ. ed il principio in tema di collazione di cui all’art. 737 cod. civ.. 1.1.a). Intanto, è giusto il caso di evidenziare che l’accessione, ex art. 934 cod. civ. è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale appartiene al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Requisito necessario per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Il principio dell’accessione può essere derogato mediante la costituzione di un diritto di superficie, che può essere costituito: a) in primo luogo, in virtù di un contratto ad effetti reali di cui all’art. 1376 c.c.. A seconda che sia previsto o meno un corrispettivo, potrà trattarsi di una compravendita, di una permuta, di una donazione, di un contratto con causa mista, di un conferimento in società e così via. Al pari di tutti i contratti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, il contratto costitutivo o traslativo del diritto di superficie deve essere redatto per iscritto (art. 1350 c.c., n.2), e, debitamente, trascritto ai fini dell’opponibilità ai terzi (art. 2643, n. 2). b) oppure, in virtù di successione mortis causa, in forza di un legato del diritto di costruire, della nuda proprietà o della proprietà superficiaria della costruzione separata. 1.1.a.1). In ragione di questi principi, dottrina e giurisprudenza, hanno avuto modo di specificare che al fine di superare la presunzione imposta dall’art. 934 cod. civ. e, dunque, per dimostrare l’acquisto del diritto di superficie non è sufficiente che il soggetto interessato dimostri che il fabbricato sia stato realizzato a sua cura e a sue spese, perché quel principio di accessione, in sè automatico, può essere superato solo da una prova idonea che l’edificazione da parte del suddetto sia stata preceduta da atto scritto, avente data certa, contenente l’attribuzione di un diritto di superficie in favore di colui che ha realizzato la costruzione. E, per la stessa ragione, neppure il consenso dato al terzo dal proprietario del fondo di costruire su di questo fa venire meno l’operatività dell’istituto della accessione (art. 934 cod. civ.) e, quindi, l’acquisto della costruzione da parte del proprietario del suolo. Ai sensi dell’art.936 cod. civ. il consenso dato al terzo dal proprietario del fondo, può solo influire sugli effetti secondari dell’istituto medesimo (es. sul diritto del proprietario del fondo di obbligare il terzo a rimuovere le opere a sue spese).

1.1.b). Ora, nell’ipotesi in esame, l’autorizzazione concessa da […] al proprio figlio […], a costruire sul proprio fondo, gratuitamente ed a tutte sue spese gli edifici che riterrà opportuno sfruttando, eventualmente, anche tutta la cubatura consentita, se integra gli estremi di un’ipotesi di consenso di costruire dato al terzo dal proprietario del fondo, non integra però gli estremi di un atto di donazione del diritto di superficie (comunque, nullo per mancanza di atto pubblico, cioè di forma), e, in via ancor più generale, gli estremi di un atto di trasferimento del diritto di superficie relativo al fondo oggetto del giudizio. A sua volta, l’affermazione e/o la stessa dimostrazione offerta da […] che il fabbricato sia stato realizzato a sua cura e a sue spese, si rivela insufficiente a superare il principio dell’accessione, e/o a paralizzare l’acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo.

1.1.c). Di qui, l’ulteriore conseguenza che, avendo […] edificato l’immobile in questione sul terreno successivamente donategli dal padre prima della stipula dell’atto pubblico di donazione, in forza e in ragione del principio di accessione l’immobile, in argomento, veniva acquistato da […] e da questi donato, al figlio […], successivamente, con lo stesso atto e unitamente al terreno.

1.2. La Corte di Lecce non ha errato neppure nell’applicare la normativa e principi in tema di collazione. La collazione di cui agli artt. 737 cod. civ. è un’ istituto peculiare alla divisione ereditaria; è l’atto con il quale discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. È obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (737 c.c., comma 1). La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, anche di questa Suprema Corte, concordano nel ritenere che l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Pertanto, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.

1.2.a). Questi principi consentono di apprezzare l’affermazione conclusiva della Corte di Lecce secondo la quale nel ricostruire l’asse ereditario per procedere alla sua divisione, […] deve conferire sia il suolo donatogli che la costruzione realizzata su di esso.

In definitiva, il ricorso va rigettato e […]