Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 2016, dep. il 05/04/2016

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 aprile 2005, […] conveniva davanti al Tribunale di Milano la […] s.p.a., per sentir accertare l’inadempimento di quest’ultima nella fornitura di alcuni componenti (in particolare, i trasduttori di livello capacitivi) acquistati per la realizzazione di un impianto di gestione automatizzata di una cantina vinicola commissionato dalla […]., in quanto tali componenti erano mancanti delle qualità pattuite, con conseguente condanna risarcitoria. La […] s.p.a. si costituiva contestando l’avversa pretesa e spiegando domanda riconvenzionale volta al pagamento della somma di € 11.098,08 a titolo di saldo della fornitura effettuata.
Con sentenza n. 14961/2008 del 17 dicembre 2008 il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta da […] s.r.1., mentre accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, condannando la prima al pagamento del residuo prezzo, oltre interessi.
Avverso la sentenza di primo grado […] s.r.l. proponeva appello, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto irrilevanti i bollettini tecnici riportanti le caratteristiche della apparecchiature occorrenti per la “misura di livello”, allegati dalla […] s.p.a. nella propria offerta e specificati nell’ordine della stessa […] s.r.1., quanto, in particolare, all’indicazione “precisione +1-3 mm”. La […] s.r.l. chiedeva quindi l’accoglimento della propria domanda risarcitoria, con condanna dell’appellata […] s.p.a. al risarcimento per € 98.789,00 quale danno emergente e per € 300.000,00 quale lucro cessante.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1108/2011 del 18 aprile 2011, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la […] s.p.a. al pagamento in favore della […] s.r.l. della somma di € 78.734,00 a titolo di danno emergente, pari ai costi sostenuti dall’acquirente per compiere gli interventi tecnici correttivi sul sistema di misura dei livelli, necessari a rendere funzionante l’impianto. La Corte di Milano dapprima dichiarava infondata l’eccezione di decadenza riproposta dall’appellata, osservando come la consegna dei trasduttori di livello fosse avvenuta il 21 ottobre 2003, ma già prima della denunzia del 15 novembre 2004, ovvero nella lettera del 3 novembre 2004, la […] s.p.a. aveva formulato alcune proposte alla […] s.r.l. per risolvere i problemi prospettati dall’acquirente, e si dichiarava disponibile ad effettuare un test per verificare le “difficoltà di messa a punta dei livelli capacitivi”. Ad avviso della Corte di merito, questa lettera rendeva superflua la denuncia dei vizi e manifestava la volontà della venditrice di non avvalersi della decadenza già maturata. Inoltre, aggiunge la sentenza impugnata, il contratto inter partes contemplava un’estensione della garanzia “per la durata di 12 mesi dalla messa in marcia o di 18 mesi dalla data di consegna”, sicchè la denuncia del novembre 2004 sarebbe stata comunque tempestiva. La Corte di Milano escludeva pure l’eccepita prescrizione dell’azione risarcitoria, non potendo il relativo termine decorrere dalla consegna. Quanto alle qualità pattuite dell’impianto, la Corte di merito trascriveva il contenuto della relazione tecnica inviata il 5 febbraio 2003 dalla […] s.p.a. alla […] s.r.1., evincendone che lo strumento proposto in vendita fosse un capacitivo dotato di elevata precisione, che “nel caso in esame possiamo indicare in +1-3 mm.”. A tale relazione facevano seguito l’offerta in data 17 marzo 2003 della […] s.p.a. e l’ordine della […] s.r.l. in data 21 marzo 2003, dove si ribadiva che la precisione richiesta era di “+1-3 mm”. Risultava invece pacifico tra le parti e confermato dal CTU nominato che la sonda fornita dalla […] s.p.a. non avesse tali caratteristiche di precisione nell’ordine di “+1-3 mm”. Ritenuta l’essenzialità per la compratrice di questo dato tecnico di precisione della sonda capacitiva, la Corte d’appello di Milano concludeva che il bene fornito non presentasse perciò le qualità promesse. Riconosciuto, quindi il danno emergente già richiamato, legato all’esecuzione degli interventi correttivi, il giudice d’appello negava, invece, il danno per costi finanziari e per perdita di immagine commerciale, come la domanda di manleva per le eventuali pretese di […], stante la carenza di prova al riguardo.
La […] s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano articolato in tre motivi. La […] s.r.l. si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in tre motivi. La […] s.p.a. per resistere al ricorso incidentale ha notificato controricorso. La stessa […] s.p.a. ha poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo del ricorso principale della […] s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1497 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di Milano fatto esclusivo riferimento all’art. 1495 c.c., in tema di vizi della cosa venduta, anziché all’art. 1497 c.c., in tema di mancanza delle qualità promesse, e per aver comunque il giudice d’appello disatteso la propria eccezione di decadenza e di prescrizione dell’azione, dando rilievo alla lettera del 3 novembre 2004 che di per sé non valeva certamente come riconoscimento dei vizi delle sonde misuratrici del livello dei serbatoi. Ancora, la Corte di merito avrebbe errato nel disquisire di garanzia convenzionale di 12 o 18 mesi, altro essendo la garanzia per vizi dalla difformità del prodotto rispetto alle qualità promesse. In ogni caso, per la ricorrente, ai sensi dell’art. 1495, comma 1 e 3, c.c., l’azione si prescrive in un anno dalla consegna, decorrenza della prescrizione malamente smentita dalla sentenza impugnata.
II. Il secondo motivo del ricorso principale allega il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), per aver la Corte di Milano attribuito una valenza decisiva, ai fini dell’individuazione esatta del prodotto da fornire, ad una relazione illustrativa dei vari sistemi di misura dei liquidi che non conteneva alcun elemento essenziale del contratto di vendita, né valeva come offerta di una specifica caratteristica tecnica, per di più trattandosi di uno standard di precisione (“+/-3 mm”) impossibile da garantire La scelta di […] s.r.l. della strumentazione da acquistare si sarebbe dovuta basare soltanto sugli specifici dati tecnici illustrati nei bollettini allegati. La stessa Corte d’appello avrebbe, del resto, contraddittoriamente affermato dapprima che la relazione in esame riportava indicazioni di massima e poi attribuito alla stessa un’importanza decisiva nell’individuare le specifiche tecniche della sonda. Errata sarebbe ancora la motivazione in cui la Corte di merito afferma che l’ordine inviato da […] s.r.l. indicasse un dato di precisazione della misurazione del liquido.
III. Il terzo motivo del ricorso della […] censura l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, con riferimento agli arti 116 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), avendo la Corte di Milano riconosciuto alla […] s.r.l. un rilevante importo a titolo risarcitorio sulla base di meri preventivi di spesa non supportati da alcun documento giustificativo e, comunque, concernenti operazioni che l’acquirente avrebbe dovuto effettuare durante la fase di progettazione o, al più, di avviamento dell’impianto, e non attività necessarie per rimediare alle difformità lamentate.
IV. Il primo motivo del ricorso incidentale della […] s.r.l. denuncia l’errata applicazione degli artt. 1497 e 1495 c.c., avendo la Corte di Milano applicato la disciplina in tema di vizi o di mancanza della qualità della cosa venduta, laddove nel caso di specie si era in presenza della consegna di un aliud pro alio. Il ricorrente incidentale precisa in rubrica che si tratta di “motivo essenzialmente teso alla semplice correzione della motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.e.”. Nell’esplicazione del motivo, ritenendosi “utile chiarire la portata dell’istituto previsto dall’art. 1497 c.c.” con riguardo alle sue differenze dall’aliud pro alio, a proposito di quest’ultimo si fa un esempio pratico di un architetto che voglia comprare finestre di legno di rovere pregiato e di una determinata misura, e si ritrovi consegnate finestre dello stesso legno ma di diverse dimensioni.
V. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., con riferimento all’art. 1453 c.c., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove la Corte di merito ha negato il risarcimento del danno richiesto dalla compratrice a titolo di costi finanziari e quale lucro cessante per perdita dell’immagine commerciale, pur in presenza della lettera inviata da […], cantina di indiscussa importanza nella zona del […], la quale preannunciava che, finché il sistema di taratura dei sensori di livello e di calcolo del volume in giacenza nel serbatoio non desse risultati soddisfacenti, la […] s.r.l. non sarebbe stata invitata a concorrere per i nuovi impianti di automazione. La Corte di Milano aveva ritenuto tale lettera di […] del 25 maggio 2006 di contenuto generico, mentre invece per la ricorrente incidentale essa è prova sufficiente dell’an debeatur del danno patito per perdita dell’immagine commerciale. Partendo da tale dato, il quantum debeatur avrebbe poi potuto liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto del valore medio degli impianti commissionati e da aziende analoghe, arrivando appunto all’importo richiesto di € 300.000,00, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
VI. Il terzo motivo del ricorso incidentale della […] s.r.l. deduce, infine, la mancata motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva per future ed eventuali richieste di danni provenienti dalla committente […] per il cattivo funzionamento dell’impianto dovuto ai componenti da essa forniti, domanda formulata in primo grado e reiterata in appello. Sul punto, la Corte di Milano si sarebbe limitata a motivare il rigetto per lo stesso argomento (difetto di prova) adoperato quanto al non accoglimento della domanda di danni da perdita dell’immagine commerciale.
VII. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale della […] s.p.a. (attinenti: all’applicabilità dell’art. 1497 c.c. piuttosto che dell’art. 1495 c.c.; all’irrilevanza della lettera del 3 novembre 2004 in ordine alla fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dalla venditrice; alla non decisività della garanzia convenzionale; alla inconferenza della relazione illustrativa ai fini dell’individuazione del prodotto da fornire, quanto in particolare al carattere di precisione”+/-3 mm”), possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione logica.
Le due censure sono infondate, perché non incidono realmente sulle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza della Corte d’appello di Milano. La pronuncia impugnata ha certamente deciso qualificando la fattispecie come ipotesi di mancanza nelle sonde fornite delle qualità promesse (pagine 6 e 11), ricostruendo il contenuto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti sulla base della relazione tecnica del 5 febbraio 2003, dell’offerta di vendita del 17 marzo 2003 e dell’ordine di acquisto del 21 marzo 2003, e ritenendo che il consenso negoziale si fosse formato su un capacitivo che assicurasse una precisione “+1-3 mm” (pagina 7). L’essenzialità di questo dato tecnico del bene fornito, secondo l’interesse divisato in contratto dalla compratrice, viene spiegato dalla Corte di Milano sulla base della formulazione dell’ordine di acquisto (pagina 8). Le ragioni per cui la Corte di merito ha reputato non significativi nella ricostruzione del consenso pattizio i bollettini tecnici allegati all’offerta sono indicate a pagina 9 di sentenza. La mancanza della qualità promessa relativa al requisito di precisione é stata, inoltre, argomentata dalla Corte di Milano alla luce delle risultanze della CTU, anche confutando i rilievi tecnici dell’appellata […] s.p.a. (pagine 9 — 10 -11). E’ quindi evidente che la sentenza impugnata abbia inquadrato la vicenda nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., la quale attiene alle qualità intrinseche della cosa venduta esistenti al momento della conclusione del contratto. Mentre, infatti, la garanzia per vizi ha la finalità di assicurare l’equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l’azione di cui all’art. 1497 cod. civ., rientrando in quella disciplinata in via generale dall’art. 1453 cod. civ., postula che l’inadempimento messo a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell’alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse della parte non inadempiente. Peraltro, allorché il compratore richieda il risarcimento dei danni, opera la presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ., avente carattere generale ed applicabile all’inadempimento contrattuale in genere. Inoltre, poiché nell’ipotesi di mancanza delle qualità pattuite o promesse assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l’indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all’uso al quale la stessa è “normalmente” destinata (Cass. 24 maggio 2005, n. 10922). Il vizio redibitorio (art. 1490 cod. civ.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 cod. civ.), pur presupponendo entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano, quindi, in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra. Alle due distinte categorie dei vizi e della mancanza di qualità corrispondono, a tutela del compratore, due diverse azioni, rispettivamente la redibitoria e quella contrattuale, e, mentre la prima appresta una garanzia in senso tecnico, l’altra, salva l’unificazione dell’onere della denuncia e dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 1497, comma secondo, cod. civ.) rientra nella disciplina ordinaria degli inadempimenti contrattuali. Vizi redibitori e mancanza di qualità si distinguono, a loro volta, dall’ipotesi della consegna di “aliud pro alio”, la quale ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass. 19 dicembre 2013, n. 28419; Cass. 7 marzo 2007, n. 5202; Cass. 13 gennaio 1997, n. 244). In particolare, vertendosi in tema di inadempimento del contratto di compravendita, la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, che costituisce, secondo quanto già detto, il parametro per distinguere la consegna di “aliud pro alio” dall’ipotesi di cui agli artt. 1492, 1497 cod. civ., sempre che, come nel caso in esame, non risulti del tutto compromessa la destinazione all’uso considerato dalle parti. La Corte territoriale ha accertato attraverso il motivato, e quindi non rivalutabile, riscontro, che la sonda avesse una sua capacità funzionale, ossia non fosse priva della generica idoneità allo specifico uso che doveva farne l’acquirente presso la committente […] s.c.r.1., mancandone soltanto un requisito di precisione. Nell’ambito dell’apprezzamento di fatto del contenuto del programma contrattuale, spettante al giudice di merito e neppure sindacabile in sede di legittimità se, come nel caso esame, congruamente motivato, la Corte di Milano ha reputato, quindi, sussistente il difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art.1497 cod. civ., in quanto il carattere di precisione della sonda “+1-3 mm” atteneva alle utilità che il bene alienato doveva essere idoneo ad assicurare, avendo la venditrice assunto a tale riguardo uno specifico impegno contrattuale con la relazione tecnica del 5 febbraio 2003. Si tratta di identificazione dell’oggetto del contratto di vendita che è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. Ora, è vero che l’azione di risarcimento del danno per mancanza di qualità della cosa venduta, seppur esercitata indipendentemente da una domanda di risoluzione del contratto, è anch’essa soggetta alla prescrizione di un anno dalla consegna effettiva, stabilito dall’art. 1495 cod. civ. Ma la Corte di Milano ha negato la sussistenza della decadenza e della prescrizione eccepite sulla base di due ulteriori “rationes decidendi”, da sole idonee a sostenere la pronuncia, e che la ricorrente principale ha, invece, impugnato in modo soltanto generico: la lettera del 3 novembre 2004 inviata dalla venditrice, intesa come volontà di non avvalersi della decadenza, e la garanzia convenzionale di diciotto mesi, perciò ritenendo tempestiva sia la denuncia del novembre 2004 che l’azione risarcitoria intrapresa nell’aprile successivo, in quanto fra loro concatenate. Innanzitutto, può affermarsi che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un documento inteso nella sentenza impugnata come espressivo di una determinata volontà negoziale ovvero di una clausola contrattuale, ha l’onere di trascrivere nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, almeno le parti di tali dichiarazioni individuative dell’effettivo intento delle parti, al fine di consentire alla Suprema Corte di operare l’invocato controllo di legittimità. Sia del cosiddetto documento 11 del fascicolo […] che della clausola di garanzia la ricorrente […] s.p.a. non riporta, invece, il testo nel ricorso, in maniera da far comprendere la decisività degli stessi ai fini del vaglio di fondatezza della censura in esame. Perché sussista, peraltro, una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione ex artt. 1495 e 1497 cod. civ. da parte del venditore è necessaria un’incompatibilità tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi delle cause estintive del diritto altrui, e tale rinuncia può aver luogo sia per dichiarazione espressa che tacitamente per “facta concludentia”, come appunto ipotizzabile nella condotta del venditore che si dichiari disponibile ad eseguire le opportune verifiche tecniche per riscontrare le difficoltà di funzionamento del bene alienato. Anche l’accertamento della volontà del venditore di non avvalersi della decadenza o della prescrizione rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. Parimenti spetta al giudice di merito la determinazione del contenuto negoziale e degli obblighi derivanti da una garanzia convenzionale inserita come clausola di un contratto di compravendita, essendo le parti libere di pattuire un termine, per la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta, più lungo di quello stabilito dalla legge.
VIII. E’ infondato anche il terzo motivo del ricorso della […] s.p.a. La Corte di Milano ha liquidato in favore della […] s.r.l. l’importo risarcitorio di € 78.734,00 sulla base delle indagini commesse al CTU, in relazione agli interventi correttivi effettuati sul sistema di misura dei livelli, ed ha confutato in sentenza (pagine 12 e 13) le ragioni sull’idoneità probatoria della documentazione a tal fine presa in considerazione e sulla tipologia degli interventi necessari. Il motivo di ricorso, in proposito, prospetta un vizio di motivazione della sentenza, con cui la ricorrente – a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia e delle prove — si limita a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, seppur supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale (si tratterebbe, a suo dire, di meri preventivi di spesa per operazioni che l’acquirente avrebbe, per di più, dovuto effettuare durante la fase di progettazione o di avviamento dell’impianto), senza però che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile. In ogni caso, compete al giudice del merito, avvalendosi al riguardo dei suoi poteri di libero apprezzamento delle prove, determinare, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 1223 e segg. cod. civ., l’effettiva consistenza del danno emergente, pari alle spese che il creditore abbia sostenuto per porre rimedio all’inadempimento del contratto da lui subito. A tal fine, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento anche preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, spettando sempre al suo apprezzamento di fatto l’accertamento del rapporto causale immediato e diretto fra inadempimento e danno.
IX. Venendo al primo motivo del ricorso incidentale della […]s.r.1., la ragione della sua inammissibilità sta nella sua stessa rubrica: è, infatti, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte comunque vittoriosa in appello sul relativo capo di pronuncia e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 cod. proc. civ.
Si è peraltro già spiegato, a proposito del primo motivo del ricorso principale, come correttamente la Corte di Milano abbia ricondotto il caso deciso ad un’ipotesi di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata e non di consegna di “aliud pro alio”, ricorrendo la prima fattispecie qualora il bene presenti imperfezioni che lo rendano inidoneo all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; ed invece, ricorrendo la seconda fattispecie soltanto qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” promessa, il che certamente non avviene con riguardo ad una sonda capacitiva per la misurazione di livello della quale si contesta soltanto la difformità tra l’indicazione di precisione pattuita e quella ottenuta.
X. Infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale. La Corte di Milano ha rigettato per difetto di prova sia il risarcimento del danno richiesto dalla compratrice a titolo di costi finanziari sia quello per perdita dell’immagine commerciale, ritenendo a tal fine insufficiente la dedotta “negativa esperienza con […]” e la lettera da questa inviata il 25 maggio 2006. 11 discredito arrecato dal venditore al compratore per effetto della cattiva qualità della merce venduta, quanto alle relazioni economiche intrattenute dallo stesso compratore con un proprio cliente, non è di per sé sufficiente per la liquidazione di un danno alla reputazione commerciale, restando a carico di chi deduce tale danno l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio alla sua generale affidabilità commerciale, e non essendo l’inadempimento di un singolo rapporto di fornitura automaticamente e necessariamente collegato alla compromissione dell’immagine professionale del fornitore. […] avrebbe pertanto dovuto dimostrare, o quanto meno allegare, quali ulteriori conseguenze patrimoniali le fossero derivate dal deterioramento della relazione con […], quali, ad esempio, l’interruzione di forniture o di trattative commerciali, la perdita di quote di mercato, la diminuzione del volume d’affari. Soltanto dopo che sia stata data prova dell’esistenza di un generale discredito commerciale dell’imprenditore è poi possibile ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
XI. Non ha fondamento nemmeno il terzo motivo del ricorso incidentale della […] s.r.1., quanto al rigetto della domanda di manleva per future ed eventuali richieste di danni provenienti dalla committente […] per il cattivo funzionamento dell’impianto. Nelle vendite cosiddette a catena, ciascuno dei successivi acquirenti può certamente agire, per i vizi o la mancanza di qualità della cosa venduta, in regresso contro l’immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che tra l’azione principale e il rapporto obbligatorio che sta alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. Tuttavia, ove pure si intendesse la domanda cui al terzo motivo di ricorso incidentale come domanda di regresso proposta da […] S.r.l. per i danni dovuti a […], si sarebbe trattato (di richiedere espressamente e) di pronunciare una sentenza di condanna da porre in esecuzione soltanto ove venisse dimostrata, in un nuovo giudizio di cognizione, la responsabilità dell’attuale ricorrente incidentale verso l’acquirente finale dell’impianto, ovvero una sentenza condizionata al pagamento dei danni da […] S.r.l. a […]. Ciò avrebbe dato luogo, in pratica, ad una sentenza subordinata ad un ulteriore accertamento di merito in cui culminerebbe il diverso giudizio, essendo, invece, inammissibile la pronuncia di condanna condizionale ove manchi di certezza ed inequivocità l’elemento condizionante (arg. da Cass. 9 luglio 2009, n. 16135).
XII. Consegue il rigetto tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale […]