Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10287 del 2006, dep. il 04/05/2006

 

[…]

PREMESSO IN FATTO
1. – La controversia è sorta nel corso di un’espropriazione forzata mobiliare iniziata dalla società […] s.r.l. nei confronti di […].
Il pignoramento era caduto su un televisore ed un videoregistratore.
2. – […], padre del debitore, ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, l’opposizione è stata accolta dal pretore di Livorno e la decisione è stata confermata con sentenza 30.11.2003 del tribunale. La società […] ne ha chiesto la cassazione.
Il ricorso è stato notificato a […] ed […] nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio di appello: le copie, spedite a mezzo del servizio postale il 23.9.2004, sono state ricevute il 27.9.2004.
I […] non hanno svolto difese.
3. – Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che il ricorso sia accolto, perché è manifestamente fondato.

RITENUTO IN DIRITTO
1. – La sentenza impugnata è stata pronunciata su un’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 cod. proc. civ.). L’1.3.2006 sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 e artt. 616 e 619 cod. proc. civ.
L’attuale testo del primo articolo – che il secondo richiama – qualifica la sentenza pronunciata su tali opposizioni come non impugnabile.
A proposito di tali norme e circa la loro applicazione nei giudizi pendenti la nuova legge non dispone.
Si deve dunque far ricorso al principio generale che le norme processuali sopravvenute si applicano nei giudizi pendenti, se la situazione da loro disciplinata non abbia già ricevuto regolazione in base alla normativa preesistente, sicché si farebbe luogo ad una applicazione retroattiva delle nuove norme, se per farlo si dovessero porre nel nulla gli effetti che già si sono prodotti.
Orbene, le norme di cui si tratta possono se mai interferire sul regime di impugnazione delle sentenze pronunziate in primo grado e per le quali, alla data dell’1.3.2006, non sia ancora scaduto il termine breve per proporre appello. Per queste sentenze si pone la questione se debbano essere impugnate direttamente con ricorso per Cassazione o continuino ad essere soggette al rimedio dell’appello. E, nel risolvere la questione, si deve tener in conto che il passaggio dal vecchio al nuovo regime d’impugnazione sottrae alla parte possibilità di critica della sentenza, che il sistema precedente assicurava.
Quanto alle sentenze già investite da appello o pronunziate in appello, le nuove norme non possono invece interferire sul precedente regime – quanto alle sentenze investite da appello, perché tale rimedio, allora ammissibile, non può essere reso inammissibile retroattivamente; quanto alle sentenze pronunziate in appello, perché non è al ricorso per Cassazione che esse hanno riguardo e, d’altro canto, il ricorso per Cassazione deve sempre poter essere proposto (art. 111 Cost.)
2. – Il tribunale ha accertato che il debitore, […], privo di un proprio reddito, vive abitualmente con il padre […] nella casa in cui è stato eseguito contro di lui il pignoramento. Ha considerato che “l’onere della prova scritta avente data certa spetta al terzo qualora i beni si trovino nella casa del debitore, mentre nel caso in cui i beni mobili sono nella disponibilità del terzo, questi sarà tenuto a fornire la prova della proprietà senza i rigorosi principi tipici dell’azione di rivendicazione”. Ha aggiunto che […] provato d’avere acquistato anteriormente al pignoramento sia il televisore sia il video registratore.
3. – Il ricorso contiene un motivo.
Vi si lamentano la violazione di norme di diritto e vizi di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 619 e 621 c.p.c.). Il motivo è manifestamente fondato.
4. – Quando il pignoramento è eseguito contro il debitore ed in luogo in cui egli abita abitualmente, sia pure questo luogo la casa di abitazione dei genitori o del coniuge, il pignoramento lo si deve considerare eseguito nella casa del debitore (Cass. 4 ottobre 1990 n. 9813; 16 aprile 2003 n. 6097). Il terzo che pretende d’avere la proprietà dei beni sottoposti a pignoramento, se non ricorre uno dei casi in cui l’art. 621 consente di provare tale appartenenza per testimoni, e nel caso di una situazione di quel tipo non si è discusso, ne deve dare la prova con atti di data certa anteriore al pignoramento e da tali atti deve perciò risultare un negozio idoneo a produrre l’effetto di acquisto della proprietà (Cass. 9 luglio 2004 n. 12684; 19 marzo 2003 n. 4043). Orbene, sulla questione che si trattava di decidere, quella della prova della proprietà dei beni pignorati, il tribunale applica una regola di diritto di non chiara portata, perché, in contrasto con quanto si è appena terminato di considerare, appare voler attenuare il rigore della prova, quante volte ricorra una situazione di convivenza tra terzo e debitore.
D’altro canto gli unici documenti di cui la sentenza fa cenno, nel riprodurre lo svolgimento dei fatti, che sono la ricevuta del pagamento del canone radiotelevisivo ed una bolla di consegna, se riguardati alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, debbono essere ritenuti come tali inidonei a documentare un acquisto. Del resto, il tribunale neppure fornisce un qualche ragguaglio a proposito dell’accertamento della certezza della anteriorità del documento bolla di consegna rispetto al pignoramento.
5. – La sentenza è cassata.
La causa è rimessa davanti al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Firenze.
Riprendendo qui il discorso iniziato al punto 1, è appena il caso di notare che le nuove norme non possono interferire su processi che, nel vigore della precedente disciplina processuale, sono già pervenuti al secondo grado – la regola posta dai nuovi articoli 616 e 619 consiste nel dire che la sentenza di primo grado resa su opposizione non è impugnabile, ma perciò stesso essa può eventualmente riguardare solo sentenze che non lo siano già state. Funzione della norma è stata quella di restringere nell’ambito di un solo grado di merito, seguito da quello di legittimità, il processo su tutte le opposizioni all’esecuzione.
Come si è visto, questa funzione non ha modo di esplicarsi quando, nel vigore della precedente disciplina, l’appello è stato già proposto ne’ è in grado di esplicarsi in fase di rinvio, nei casi, come quello in esame, in cui il giudizio di rinvio si atteggia non come nuovo inizio del giudizio di merito dal primo grado (art. 383 c.p.c., comma 3), ma quale continuazione di quello di Cassazione.
Il giudice di rinvio, applicando il principio di diritto enunciato al punto 3, rinnoverà l’esame dei documenti cui il terzo ha inteso affidare la prova del diritto di proprietà di cui si è affermato titolare riguardo ai beni pignorati. […]