Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12746 del 2016, dep. il 21/06/2016

 

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha qualificato il contratto intercorso tra […] (oggi deceduta) e […] come contratto atipico di vitalizio alimentare; il contratto aveva ad oggetto la cessione onerosa della nuda proprietà dell’appartamento della […] dietro il versamento, da parte di […], di un corrispettivo in denaro di euro 45.000, oltre all’obbligazione di assistenza morale e (ove necessaria) materiale in vita della cedente.
2. Ciò premesso, su azione di […] (erede di […]), il tribunale di Pescara, accertato l’inadempimento degli obblighi di assistenza materiale e morale pattuiti nella scrittura privata (contestuale all’atto notarile di cessione dell’immobile) e ritenuto che il contratto atipico di vitalizio alimentare fosse soggetto all’operatività dell’articolo 1453 del codice civile (non essendo invece invocabile l’articolo 1878 dello stesso codice), rilevata l’importanza dell’inadempimento, dichiarava la risoluzione del contratto e condannava […] alla restituzione dell’immobile, con tutti i mobili in esso contenuti. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione […] affidandolo a due motivi di ricorso; resiste con controricorso […].

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione degli articoli 1322, 1363, 1538, 2700, 2702 del codice civile e 116 del codice di procedura civile; il ricorrente censura innanzitutto la qualificazione concorde data dai giudici di merito all’accordo raggiunto dalle parti come contratto atipico di vitalizio alimentare, nonché la difettosità della relativa motivazione. Contesta, inoltre, il collegamento negoziale tra l’atto di vendita e la pattuizione “alimentare” contenuta nella scrittura privata del 13 novembre 1990, nonché la stessa interpretazione del negozio, osservando come mancherebbe l’elemento essenziale della incertezza della prestazione, non essendo stato ceduto alcun immobile in cambio dell’assistenza. Chiede che venga esaminato il seguente quesito di diritto: “se sia configurabile l’esistenza del contratto atipico di vitalizio assistenziale qualora il presunto vitaliziante, che abbia acquistato la nuda proprietà dell’appartamento della vitaliziata, si impegni a prestare una forma di sostegno morale e materiale vita naturale durante in cambio del possesso finale del cespite”. Infine, eccepisce la difettosità e contraddittorietà della motivazione.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile; esso contiene unicamente censure di merito, senza indicare precise violazioni di legge da parte dei giudici di merito nell’applicazione delle norme richiamate nella rubrica. Le considerazioni espresse dal ricorrente sono per lo più non pertinenti, basandosi su circostanze fattuali diverse da quelle accertate in corso di causa. Basti considerare che si contesta l’alea sostenendo che nessun immobile è stato ceduto in cambio di assistenza, così omettendo di considerare che i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto l’accordo sul vitalizio come integrante dell’atto di vendita immobiliare.
3. Per quanto riguarda il quesito di diritto, esso è totalmente scollegato dalle questioni giuridiche ipoteticamente rilevanti nella presente causa, atteso che fa riferimento ad un’inesistente sinallagma tra l’obbligo di assistenza ed il “possesso finale” dell’immobile, laddove la Corte ha collegato il vitalizio non al possesso, bensì alla cessione della nuda proprietà.
4. Con il secondo motivo di ricorso denuncia ancora una volta violazione e falsa applicazione degli articoli 2033, 2034, 1453, 1458 del codice civile, nonché vizi della motivazione.
5. Anche questo motivo di ricorso è chiaramente inammissibile; ancora una volta si deduce una plurima violazione di legge senza indicare quale sarebbe l’erronea applicazione che è stata fatta delle norme e quale la loro corretta interpretazione, limitandosi il ricorrente a sostenere che la natura bilaterale del contratto non comporti automaticamente l’applicabilità della risoluzione per inadempimento. Il motivo, poi, è incomprensibile laddove sostiene che al […] non può essere richiesto indietro ciò che egli ha pagato o quanto meno la somma che egli ha sborsato; infatti, non risulta che sia mai stata richiesta indietro la somma che il […] ha pagato, né potrebbe essere richiesta una cosa che gli ha dato e non che ha ricevuto. Quanto a “ciò che egli ha pagato”, non è chiaro a cosa ci si riferisca, ma se il riferimento è all’immobile, il pagamento è stato parziale e la rilevanza dell’inadempimento è stata tale da comportare la risoluzione di tutto il contratto, come ha più volte rilevato la Corte. Anche il quesito di diritto indicato nel motivo numero 2 è totalmente inconferente; chiede il ricorrente se sia lecito trattenere il prezzo pagato dall’inadempiente nell’acquisto dell’appartamento, una volta dichiarato la risoluzione, ma il quesito non assume alcuna rilevanza nella causa, atteso che nessuna affermazione contraria é contenuta nella sentenza impugnata. Per vero, già il giudice di primo grado aveva rilevato che non veniva adottato alcun provvedimento di restituzione (oltre a quello relativo all’immobile), in mancanza di specifica richiesta (pagina 4, terz’ultimo capoverso della sentenza impugnata). Se il giudice di appello non ha disposto la restituzione del prezzo, ciò non è dovuto ad una erronea applicazione di norme giuridiche, bensì alla mancanza di una tempestiva e specifica richiesta in tal senso.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato […]