[…]
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’11/6/2015, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa l’11/12/2012 dal Tribunale di Ravenna, con la quale […] era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di due mesi di arresto e 6.000,00 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver eseguito opere edilizie in difetto del permesso di costruire.
2. Propone ricorso per cassazione il […], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– inosservanza o erronea applicazione degli artt. 44-45, d.P.R n. 380 del 2001. La sanatoria edilizia prodotta – contrariamente all’assunto della Corte – avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del reato, a norma dell’art. 45 citato;
– inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 161 cod. proc. pen..
La citazione per il giudizio di appello sarebbe stata notificata al ricorrente ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sebbene lo stesso – sin dal giudizio di primo grado – avesse eletto domicilio presso la propria residenza; quel che, per costante giurisprudenza, avrebbe impedito la notifica nelle forme adottate;
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.. La Corte di appello avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità in esame, ricorrendone i presupposti
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al secondo motivo, da esaminare per primo attesone il rilievo
procedurale, rileva la Corte che il decreto di citazione in appello era stato
notificato al […] presso il difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis
cod. proc. pen., pur a fronte di un domicilio eletto in […] (come, peraltro, da intestazione già della sentenza di primo grado); quel che ha determinato una nullità della notificazione medesima, come da costante giurisprudenza di questa Corte.
Ad avviso della quale, tuttavia, quella in oggetto costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/3/2008, Micciullo, Rv. 239396; successivamente, tra le altre, Sez. 4, n. 18098 del 1/4/2015, Crapella, Rv. 263753).
Orbene, all’udienza dell’11/6/2015 innanzi alla Corte di appello – come
ancora verificato da questa Corte – nessuno aveva dedotto la nullità in oggetto; da ritenersi, pertanto, priva di effetti.
4. Parimenti del tutto infondato, di seguito, risulta anche il primo motivo.
Il Collegio di merito – rispondendo alla medesima doglianza – ha sottolineato che l’accertamento di conformità prodotto dal ricorrente evidenziava, in modo non equivoco, l’assenza del requisito della cd. doppia conformità, sì che non poteva operare l’effetto estintivo invocato, giusta art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.
Orbene, questa conclusione – non contestata in fatto con il presente ricorso – merita conferma.
Ed invero, come l’art. 45, ultimo comma, del d.P.R. in esame prevede che il
rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti, così l’art. 36, al primo comma, dispone che “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3, art. 33, comma 1, art. 34,
comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione della stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. La normativa vigente, quindi, impone la cosiddetta “doppia conformità”; in difetto di tale requisito, l’effetto estintivo non opera (tra le molte, Sez. 3, n. 7405 del 15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260973, che ha ulteriormente ribadito che «in tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica»).
Il motivo, pertanto, risulta del tutto infondato.
5. Da ultimo, l’art. 131-bis cod. pen.; norma introdotta dal d. Igs. 16 marzo
2015, n. 28, quindi successivamente al termine di proposizione del ricorso, a
mente della quale “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”; ai sensi del comma 3, poi, “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.
Orbene, rileva il Collegio che la contestazione riconosciuta a carico del
[…] – caratterizzata da una pluralità di violazioni distinte, seppur tutte
unificate sub art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – individua
proprio quella abitualità, nei termini appena citati, che esclude possa operare la causa di non punibilità oggetto del ricorso.
6. Il gravame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. […]