Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 37312 del 2014, dep.: 09/09/2014

RITENUTO IN FATTO

[…] e stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 55, comma 5 lett. c), in relazione all’art. 37, comma 1 stesso decreto, perché, quale titolare della […] non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato […], con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.

Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il reato ad esso contestato, condannava lo stesso alla pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione la difesa del […], con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 27 Cost., comma 2, artt. 192 e 533 c.p.p., non potendosi ascrivere all’imputato l’onere di provare la propria innocenza, in quanto è l’accusa che deve fornire la prova della colpevolezza del prevenuto;

– vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di emergenze istruttorie atte a suffragare la tesi dell’accusa e, quindi, a riconoscere la colpevolezza dell’imputato;

– violazione di legge sostanziale in punto di non necessità della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011;

– vizio di motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 31, norma inconferente ed estranea al capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto. Il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, rilevato che è il […] che doveva fornire la prova sulla formazione del […], per i seguenti motivi:

– i datori di lavoro sono tenuti, ex art. 37 (disposizione che ha sostituito il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22, comma 1) e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 5, ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, richiamato implicitamente dall’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.

– la mancata produzione da parte del […] della relativa documentazione non è giustificata.

Del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all’epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il comma 2 dell’art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.

La compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:

– il D.Lgs. n. 81 del 2008, all’art. 37, comma 2, rimette all’accordo Stato – Regioni le modalità, come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore – dipendente;

– l’allegato A), punto 10 dell’accordo Stato – Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il D.M. 16 gennaio 1997, e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che “in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all’obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.

Il contestato richiamo all’art. 31, fatto dal decidente, anche a considerarsi errato, risulta inconferente ai fini del decidere sulla responsabilità del […].

Le emergenze istruttorie hanno consentito al giudice di merito di rilevare l’assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.

[…]