Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9326 del 2010 , dep. il 20/04/2010

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può così essere ricostruito sulla base della sentenza impugnata.
[…] conveniva in giudizio […] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di L. 101.500.000 per mutui e fideiussioni da lui effettuati in favore di […] s.n.c., società di cui la stessa era diventata socia il 19 giugno 1986. Resisteva la convenuta, che contestava l’avversa pretesa, specificamente eccependo, tra l’altro, la prescrizione dei crediti vantati dall’attore, siccome azionati dopo il decorso del termine decennale di prescrizione.
Con sentenza depositata il 21 maggio 2003 il Tribunale di Alessandria condannava […] a restituire a […] la somma di Euro 15.493,71 (pari a L. 30.000.000), oltre interessi e rivalutazione dal versamento al saldo.
Proposto gravame da […], la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 19 ottobre 2005, confermava la decisione impugnata, modificando solo la misura della rivalutazione monetaria dovuta sull’importo riconosciuto dal giudice di prime cure. Avverso detta pronuncia […] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste con controricorso […].

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 1310 cod. civ., in relazione all’art.2312 cod. civ., insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Evidenzia che il diritto fatto valere dal […] per ottenere la restituzione della somma corrisposta all’Istituto Bancario San Paolo in forza della prestata garanzia, era sorto il 19 luglio 1985, quando la fideiussione era stata estinta, laddove l’atto di citazione era stato notificato il 15 giugno 1996 alla […], nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile di […] s.n.c., società dalla quale ella era receduta in data 8 luglio 1988. Sostiene quindi che, benché, in base al disposto dell’art. 2312 cod. civ., la responsabilità solidale del socio receduto permane con quella della società, una volta che questa sia stata cancellata, verrebbe meno la solidarietà e con essa la possibilità di fare riferimento al disposto dell’art. 1310 cod. civ..
1.2 Le critiche sono prive di ogni fondamento.
Il giudicante ha motivato la scelta decisoria adottata rilevando che al momento dell’inoltro, da parte del […], delle richieste di restituzione dei propri crediti (di cui alle lettere raccomandate in data 10 e 27 dicembre 1986), la […] era già socia di […] di modo che l’interruzione della prescrizione, posta in essere nei confronti della società, aveva prodotto effetti, ex artt. 2291, 2312 e 1310 cod. civ., anche nella sfera giuridica dei singoli soci. A fronte di tali lineari e persuasive argomentazioni, la ricorrente, pur non smentendo che le lettere di messa in mora vennero notificate alla società prima dello scioglimento del suo rapporto sociale, prospetta, in maniera confusa e nebulosa, il venir meno della solidarietà, ora a seguito del suo recesso dalla compagine, ora per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese e il venir meno, insieme alla stessa, degli effetti degli atti interruttivi notificati all’ente collettivo.
Trattasi tuttavia di assunto giuridicamente errato.
Premesso che la responsabilità solidale e illimitata per i debiti sociali anteriori al recesso permane a carico del socio receduto (confr. Cass. civ., 6 settembre 2006, n. 19188; Cass. civ. 4 giugno 1999, n. 5479), è indubbio che l’interruzione produce effetti permanenti, destinati come tali a perdurare fino al maturare di un nuovo termine prescrizionale (confr. Cass. civ. 6 dicembre 2000, n. 15511). Del resto, se con l’interruzione viene meno l’inerzia del titolare del diritto, che costituisce il fondamento dell’istituto della prescrizione, non si vede come possa quell’inerzia rivivere, malgrado l’atto interruttivo, perciò solo che uno dei debitori in solido sia, in ipotesi, venuto meno.
2.1 Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2312 cod. civ., insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che l’obbligazione di cui il […] aveva chiesto l’adempimento non aveva natura di debito sociale, non risultando esso dalle scritture contabili della società e dai documenti che le erano stati esibiti al momento dell’acquisto della partecipazione. Erroneamente poi la Corte d’appello aveva motivato il suo convincimento sulla base della convenzione tra soci prodotta in giudizio, laddove il tenore letterale di questa rimandava al mutuo contratto dal […]. che, benché avesse la finalità di finanziare la società, non era evidentemente un debito sociale.
2.2 Le censure sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Il giudice di merito, precisato che risultava documentalmente provato l’adempimento, da parte del […], della fideiussione prestata in favore della società, ha rilevato che la […], entrata a far parte della compagine in data 19 giugno 1986, era tenuta all’adempimento dell’obbligazione sorta anteriormente all’acquisto della qualità di socia, in base al comb. disp. degli artt. 2269 e 2293 cod. civ., senza che potesse avere rilievo la circostanza della mancata indicazione del predetto debito nelle scritture sociali, essendo tale tesi contraria al disposto dell’art. 2267 cod. civ.. In ogni caso dai documenti versati in atti risultava che la […]. era a conoscenza anche dei debiti non risultanti dalle scritture, come emergeva dalla Convenzione tra soci in data 18 giugno 1986, sottoscritta dalla […], in cui si faceva segnatamente riferimento al mutuo ipotecario di L. 35.000.000 contratto dal […] per finanziare la società.
2.3 Tale apparato motivazionale resiste alle critiche della ricorrente, la quale torna ora a ribadire che il credito del […] non risultava dalle scritture contabili, senza considerare che, come evidenziato dal giudice a quo, l’art. 2269 cod. civ., dettato in tema di società semplice, ma applicabile anche alla società in nome collettivo, in virtù del richiamo operato dall’art. 2293 cod. civ., nello stabilire che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio, non pone affatto la condizione che esse risultino dalle scritture contabili. E tale silenzio è tanto più significativo in un sistema in cui, nella disciplina del trasferimento di azienda, trovasi invece esplicitato il principio per cui l’acquirente risponde dei debiti relativi all’esercizio dell’impresa, (solo) se risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 cod. civ., comma 2).
2.4 Le critiche svolte nel motivo sono poi prive di autosufficienza laddove denunciano l’erronea valutazione della portata della scrittura in data 19 giugno 1986 e della situazione patrimoniale allegata, dalla quale risulterebbe che il credito del […] non era compreso tra le passività sociali. Si ricorda in proposito che, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione è avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile (confr. Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12239). Ne deriva che il motivo è, sotto questo profilo, anche inammissibile.
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