Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 32128 del 2011, dep. il 17/08/2011

 

[…]

RITENUTO IN FATTO

1. Il 20.9.2000, sull’autostrada A/1, in prossimità del […], il rimorchio di un autocarro guidato da […] si sganciava dalla sua sede e rimaneva disperso sulla strada; con esso andava ad impattare altro autocarro che seguiva, derivandone la morte di […] e […] che si trovavano sul secondo mezzo.
1.1 […], conducente dell’autocarro, e […], responsabile della ditta di trasporti proprietaria del veicolo, sono stati chiamati a rispondere di omicidio colposo.
1.2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assolveva gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Il giudice accertava che dall’autocarro Iveco, condotto dal […], si era staccato il rimorchio (che trasportava batterie esauste), ma l’autista, non accortosi dell’accaduto, aveva proseguito la marcia verso Caserta Sud e solo quando era giunto alla barriera autostradale intorno alle ore 5 del mattino, vista la mancanza del rimorchio al seguito, aveva contattato la Polizia stradale. L’impatto mortale dell’autocarro a bordo del quale viaggiavano le vittime con il rimorchio disperso però si era già verificato da circa mezz’ora rispetto a quando il […] aveva constato il distacco della motrice. Il veicolo a bordo del quale viaggiavano le vittime, infatti, sopraggiungendo ad una velocità di circa 85 km/h, era andato ad impattare contro il rimorchio disperso che giaceva sulla sede stradale, in carreggiata centrale, in posizione obliqua verso sinistra. L’autista del mezzo proveniente non si era potuto rendere conto della presenza di quell’ostacolo improvviso sulla carreggiata, non aveva avuto il tempo neppure di frenare (sul manto stradale non furono rinvenute tracce di frenata ma solo la presenza di tracce di scarrocciamento successive all’urto per circa 57 mt). Si accertava che la presenza del rimorchio sulla sede stradale, in un punto ove non vi era illuminazione, era difficilmente percepibile, dall’autista del mezzo, nonostante che i pannelli riflettenti e catarifrangenti posti sul rimorchio fossero a norma e regolarmente funzionanti, in quanto il sistema di disattivazione automatica dell’illuminazione del rimorchio aveva causato lo spegnimento delle luci non appena si era verificato lo sganciamento del rimorchio dalla motrice. Si accertava altresì che la perdita del rimorchio era avvenuta a causa della rottura del sistema di aggancio: infatti la filettatura dell’occhione del traino era risultata notevolmente usurata e questo aveva provocato lo svitamento della giuntura che legava il rimorchio alla motrice ed il conseguente arresto del rimorchio sulla carreggiata. Il primo giudice, rilevando che era stato documentalmente provato che l’organo di traino era stato revisionato con esito regolare il 6.9.2000, ossia 14 giorni prima del fatto e che a tale controllo era seguito anche il collaudo, sempre con esito regolare, presso la competente Motorizzazione Civile, aveva mandato assolti gli imputati, pur ritenendo che lo stato di avanzata usura del gancio di traino, ricavabile dai rilievi fotografici allegati alla consulenza, unitamente alle considerazione espresse sul punto dai testi ascoltati al dibattimento, era tale che essa non poteva essersi formata in soli 14 giorni. Secondo quel giudice gli imputati erano esenti da colpa avendo fatto affidamento sugli esiti positivi di quel collaudo e non essendo in condizioni di dubitare ne’ della sicurezza dell’automezzo nè dello stato di efficienza del gancio perché l’usura rilevata era interna e non era visibile direttamente.
1.3 Su appello delle sole parti civili, la Corte di appello di Napoli riteneva invece gli imputati responsabili dell’incidente in questione rilevando che nei veicoli utilizzati per il trasporto, specie di tipo pesante, il meccanismo di aggancio motrice-rimorchio è una componente di assoluta importanza, la cui perfetta efficienza va controllata con ogni possibile scrupolo ed attenzione ogni volta che il traino viene impiegato; e che il controllo e la revisione effettuata 14 giorni prima non poteva esonerare gli imputati dalla responsabilità; gli stessi, per le rispettive qualifiche, avevano il dovere di verificare in maniera adeguata lo stato di efficienza del sistema di aggancio e la capacità della sua tenuta; il fatto che lo stato di usura del sistema si trovasse invece in tali condizioni di inefficienza ed usura rivelava con quanta superficialità la sua verifica fosse stata addirittura da tempo totalmente omessa.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati con unico ricorso a cura del difensore di fiducia.
Con un primo motivo denunciano violazione di legge per omessa notifica agli imputati dell’appello proposto dalla parte civile nonché per omessa e/o irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 15.3.2010.
Con un secondo motivo deducono manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha capovolto la sentenza di primo grado ritenendo, a differenza di tale giudice, che “il controllo e la revisione effettuata quattordici giorni prima dell’incidente non poteva esonerare gli imputati dalla responsabilità loro contestata”. Sostengono che tale motivazione contrasta palesemente con le risultanze processuali atteso che era circostanza documentalmente accertata e pacifica che “l’usura della filettatura era interna e non visibile ictu oculi” e che gli imputati, per accorgersi di ciò, avrebbero dovuto “smontare tutti i pezzi che lo (l’organo di traino) componevano”; attività questa che è vietata al proprietario, essendo riservata alle officine autorizzate dalla Motorizzazione Civile, quale quella cui si erano affidati gli imputati che aveva attestato la regolarità del mezzo ingenerando negli imputati stessi la convinzione che i veicolo fosse a norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi non meritano accoglimento.
1.1. Sulla questione della omessa notifica agli imputati dell’appello della parte civile si rileva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 584 cod. proc. pen. la cancelleria ha l’obbligo di notificare l’atto di impugnazione presentato da una parte alle altri parti. Nella specie deve ritenersi che tale adempimento sia stato omesso, non rinvenendosi in atti alcuna documentazione che ne attesti l’effettuazione. Una tale omissione non ha però comportato nullità del giudizio di appello. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che l’omessa notifica dell’impugnazione, imposta dall’art. 584, non produce inammissibilità della impugnazione stessa, e nemmeno la nullità del processo del grado così introdotto, unico effetto della violazione essendo quello di non far decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata ove consentita. Il principio, affermato già da sez. 3^ 11.11.1999 n. 14443 dep. 23.12.1999, Parathoner rv. 215111, è stato di recente ribadito con sentenza della stessa terza sezione n. 3266 del 10.2.2009 dep. il 26.1.2010, Esposito rv. 245859 e ha trovato conferma anche in un precedente delle sezioni unite (sentenza n. 12878 del 29.1.2003, dep. 20.3.2003, PM in proc. Innocenti rv. 223724).
Altrettanto pacifica è la giurisprudenza della Corte sui limiti della impugnazione incidentale, che deve essere strettamente inerente ai capi e punti della decisione oggetto della impugnazione principale, essendosi precisato che l’appello incidentale non è strumento autonomo di impugnazione ma ha natura accessoria rispetto a quello principale, in relazione alla “ratio” dell’istituto che non è quella di svolgere una funzione deterrente rispetto al gravame proposto dall’imputato ma di porsi in posizione antagonistica alle doglianze da quest’ultimo specificamente mosse, (così, per tutte, sez. 4^ 28.9.2006 n. 40275 dep. 28.9.2006, Pozzoli ed altri rv. 235394).
Non sarebbe stato dunque possibile agli imputati opporsi all’appello della parte civile contestando gli aspetti penali della decisione del primo giudice (ad esempio la formula assolutoria dal medesimo adottata di esclusione dell’elemento soggettivo del contestato reato), aspetti che essi, ove lo avessero ritenuto opportuno, dovevano e potevano contestare con apposita impugnazione principale. In gioco vi era solo la responsabilità civile dei medesimi per la morte dei due autisti del camion che, sopraggiungendo in piena notte in autostrada, si è trovato davanti il rimorchio staccatosi dall’autocarro di proprietà della […] e condotto dal […] ed ivi rimasto senza che nemmeno, in un primo lungo momento, il […] si accorgesse di quanto avvenuto.
Facendo applicazione di tali principi al presente caso, rileva il Collegio che a seguito della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, conseguente all’appello della parte civile, per l’udienza del 25 gennaio 2010, notifica regolarmente effettuata nei confronti di tutti i difensori di fiducia degli imputati fin dal 21 e 22.12.2009 (vedi ff. 14 e 16, retro, del fascicolo), e del regolare – per quanto appresso si dirà – rinnovata notifica del medesimo decreto anche agli imputati per la udienza del 15.3.2010, i medesimi sono stati informati della pendenza del nuovo grado di giudizio e dell’appello della parte civile e ben avrebbero potuto replicare al medesimo, eventualmente chiedendo un opportuno termine anche per presentare appello incidentale. Nulla di tutto ciò è avvenuto ed il procedimento di appello si è svolto nella contumacia degli imputati e nella assenza dei difensori di fiducia che, per di più, solo con il presente ricorso si sono lamentati, e non già di non avere avuto la possibilità di formulare una impugnazione tardiva, unico rimedio che l’ordinamento prevede in caso di omessa notifica della impugnazione, ma piuttosto della esistenza di una nullità che non è in alcun modo prevista dal codice di rito, ispirato, come noto, al principio di tassatività delle nullità; e ad invocare la violazione del diritto di difesa, violazione inesistente dal momento che, avendo avuto tutte le parti conoscenza della pendenza del procedimento in grado di appello, esse sono state in grado di difendersi nei modi dall’ordinamento previsti.
1.2 Passando ad esaminare il profilo attinente ai pretesi vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio, rileva in primo luogo il Collegio che dagli atti del fascicolo processuale, al cui esame la Corte è tenuta attesa la natura della questione posta, risulta che non solo l’imputata […] (come ammesso con il presente ricorso), ma anche l’imputato […] (che invece ha diversamente sostenuto) ha eletto domicilio presso la sede della società […] suo luogo di lavoro;
l’elezione (rectius dichiarazione) di domicilio è contenuta nel verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia redatto il 16.2.2002 (f. 60 del fascicolo del Tribunale) e smentisce categoricamente quanto asserito sul punto dal difensore ricorrente, secondo cui il domicilio dichiarato del […] era quello di strada […], dove il medesimo aveva l’abitazione. Tanto precisato, sempre dall’esame degli atti risulta che la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 25.1.2010 venne disposta per entrambi gli imputati al domicilio dichiarato e che l’ufficiale giudiziario dichiarò di non aver potuto effettuarla in quanto la società era chiusa e secondo informazioni assunte in loco, trasferita altrove; all’udienza del 25.1.2010, la Corte di appello, assenti i difensori degli imputati, come già sopra si è detto tutti regolarmente citati, nominava ai medesimi un difensore di ufficio e, avendo constato la omessa notifica del decreto di citazione agli imputati, rinviava la causa al 15.3.2010 disponendo che la nuova notifica fosse effettuata – come poi effettivamente fu effettuata (v. ff. 9 e 10 retro per notifiche ad avv.to […] per […] e avv.to […] per […] e ad avv.to […] per entrambi) – ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. La procedura seguita è assolutamente corretta e infondate sono le censure al riguardo sollevate. Infatti la certificazione dell’ufficiale giudiziario che, secondo informazioni assunte in loco, la sede della società era stata trasferita altrove non era sindacabile dalla Corte che, correttamente, ha preso atto della impossibilità di notificare l’atto al domicilio dichiarato dagli imputati ed ha disposto – come regolarmente avvenuto – la notifica a mano dei difensori. ??? Deve infatti precisarsi, per rispondere ai rilievi formulati con il ricorso, che non possono sorgere dubbi che la notifica effettuata in data 16.2.2010 all’avv.to […] è stata eseguita al medesimo come domiciliatario legale degli imputati, tanto risultando dalla annotazione figurante sulla stessa in cui è indicato l’avvocato [….] per, rispettivamente, il sig. […] e la sig. […]; mentre del tutto irrilevante è la circostanza che nel decreto di citazione notificato, vicino al nominativo dei predetti […] e […] vi fosse l’indicazione di “appellanti parti civili”, trattandosi di mero ed evidente errore materiale che non ha comportato vizio alcuno dell’atto. E senza contare che, anche ove si volesse ritenere sussistente, per mera ipotesi teorica, una qualche irregolarità, potrebbe al più trattarsi di una nullità a regime intermedio che andava tempestivamente dedotta all’atto del controllo della costituzione delle parti (vedi sul punto sez. un. 27.10.2004 n. 119 Palumbo). Neppure risulta fondata l’eccezione di nullità della notifica per omesso avviso ai difensori di fiducia, in particolare all’avv.to […], dal momento che, avendo il giudice disposto all’udienza del 25.1.2010, della quale tutti i difensori erano stati regolarmente avvisati, il rinvio a udienza fissa della stessa, per consentire la notifica agli imputati, in presenza del difensore nominato di ufficio, nessuna comunicazione della nuova udienza doveva essere effettuata ai predetti difensori. In tal senso risulta la giurisprudenza di questa Corte tra cui sez. 5^ dell’11.5.2010 dep. L’8.7.2010 n. 26168, Terlizi, rv 247897, che ha affermato testualmente che l’omessa notifica – al difensore di fiducia impedito – del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97 cod. proc. pen., comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia ed è dunque tenuto ad informare i primi del disposto rinvio.
2. Anche nel merito l’impugnazione è infondata.
Correttamente la Corte di appello ha ravvisato la colpa dei due imputati, nella rispettiva qualità di proprietario e conducente del veicolo, per averne consentito la circolazione nonostante lo stato di cattiva manutenzione ed usura del gancio di traino, stato di avanzata usura di cui già aveva dato atto il giudice di primo grado rilevando che esso era facilmente ricavabile dai rilievi fotografici allegati alla consulenza e dalle considerazione espresse sul punto dai testi ascoltati al dibattimento.
Opportunamente il giudice di appello ha richiamato la assoluta importanza del meccanismo di aggancio tra motrice e rimorchio, destinato a garantire la sicurezza del trasporto di carichi, tanto più pericolosi quanto più pesanti, e la conseguente necessità di un controllo attento e scrupoloso sulla sua efficienza ogni volta che il traino venga utilizzato. Trattasi di obbligo che risale direttamente al codice della strada che all’79 prevede l’obbligo di tenere in condizioni di massima efficienza non solo i veicoli ma appunto ed espressamente anche i loro rimorchi; obbligo che faceva carico tanto alla […], proprietaria del mezzo e titolare della ditta di trasporti, che al […], conducente del veicolo, e tenuto pertanto ad assicurarsi che il mezzo da lui guidato non costituisse, come nella specie invece costitutiva secondo l’accertamento del giudice di merito, pericolo per la pubblica incolumità. Nè i due possono sottrarsi alla responsabilità invocando la avvenuta recente, revisione del gancio, con esito favorevole.
È costante infatti la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condiviso, secondo la quale che “la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell’art. 47 c.p., solo dall’errore non determinato da colpa. Ne consegue che la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro; ciò perché la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell’imprenditore l’obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro, sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatasi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi” (Cass. 7.4.89 n. 8355, Sgarigli m.u. 181538; Cass.15.12.94, n. 8588 Rosaspina m.u. 199223).
Giurisprudenza valida anche nella materia della circolazione stradale, dove la necessità di garantire la massima sicurezza possibile degli utenti della strada, rende necessario il rigoroso rispetto delle regole cautelari da parte di tutti gli stessi utenti. Pertanto deve riaffermarsi il principio già espresso in una risalente pronuncia di questa Corte (sez. 4^ 8.3.1984 n. 5811 dep 20.6.1984, Martini rv 164903), del tutto sovrapponibile al caso di specie, secondo cui costituisce dovere del conducente di veicolo con rimorchio accertarsi personalmente che l’aggancio del rimorchio alla motrice sia effettuato in modo idoneo ed efficiente, dato che ogni utente della strada deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Pertanto, sussiste la responsabilità per colpa di detto conducente nel caso di sganciamento del rimorchio dalla motrice, con conseguente causazione di sinistro stradale, dipendente da omesso fissaggio del perno di aggancio con un dispositivo di sicurezza.
Neppure efficacia esimente può attribuirsi alla circostanza che la rottura del sistema di aggancio sia avvenuta a causa della usura di una filettatura non visibile ad un esame suerficiale ed esterno, atteso che lo stato di usura del gancio, attaccato dalla ruggine secondo quanto risulta da entrambe le sentenze, era circostanza ben visibile ad occhio nudo e tale da dover allertare i due imputati circa l’effettivo stato di tenuta del gancio e la sicurezza del mezzo.
3.Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati […]