Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 2017, dep. Il 17/07/2017

[…]

                                                 RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, confermava
la decisione del Tribunale di Monza la quale aveva riconosciuto […] colpevole del reato di lesioni colpose gravi ai danni del lavoratore […] il quale era intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.
1.1 Al […] quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era contestato di avere omesso di verificare la idoneità del P.O.S. della società […] datrice di lavoro del […] la quale aveva del tuttoomesso di indicare e prevedere i rischi del suddetto smontaggio e diformare il dipendente in relazione all’esatto utilizzo del trabattello.
1.2 II giudice di appello confermava la valutazione del primo giudice in
ordine alla insufficienza del POS della ditta datoriale e l’assoluta carenza di
previsione di rischi quali quelli derivanti dallo smontaggio dei pannelli
anche nel del Piano di sicurezza e di coordinamento, laddove si trattava
della fase topica della lavorazione, sia in relazione alle modalità di
smontaggio sia in relazione all’utilizzo del trabattello.
1.2 Assumeva il giudice territoriale che al […] incombeva una funzione
di verifica del POS e di integrazione dello stesso. Escludeva sotto diverso
profilo la abnormità del comportamento del lavoratore tale da escludere il
rapporto di causalità rispetto alla condotta del coordinatore, atteso che lo
stesso risultava privo di esperienza, di idonea formazione professionale e di
precise istruzioni sulle modalità di lavoro, tanto da essere incorso in palesi
errori in fase di lavorazione.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la
difesa dell’imputato affidandosi a cinque motivi di ricorso.
2.1 Con un primo motivo deduceva vizio motivazionale atteso che al
coordinatore competeva di coordinare l’attività delle diverse imprese in
ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull’azione
dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto
alla previsione del POS; con un secondo motivo evidenziava analoga
censura in ragione della eccezionalità e imprevedibilità dell’azione dei due
operai.
2.2 Con un terzo motivo deduceva difetto motivazionale per avere
ritenuto la inadeguatezza del piano di sicurezza e di coordinamento e per
non avere operato in termini di integrazione del POS, laddove al contrario i
due documenti erano esaustivi e completi, l’opera non presentava alcuna
complessità e che entrambi i documenti prevedevano i rischi di una caduta
dall’alto; il POS indicava l’utilizzo di attrezzature, utensilerie, nonché l’uso e
la messa in opera del trabattello, con espressa indicazione di divieto di
spostamento della scala mentre il lavoratore si trovava sulla stessa e con
la previsione della necessità della imbracatura dell’utilizzatore; analoghe
previsioni di sicurezza erano indicati nel PSC. Assumeva che, al contrario,
tali disposizioni erano rimaste inattuate, ma un obbligo di prescrizione e di
verifica incombeva sul datore di lavoro.
2.3 Con un quarto motivo denunciava vizio motivazionale in relazione al
fatto che, per stessa affermazione del funzionario […], faceva
difetto nel cantiere una figura di preposto, incaricato della direzione dei
lavori, da parte del datore di lavoro.
Riprendendo il medesimo profilo di doglianza con il quinto motivo
denunciava vizio motivazionale per un errore concettuale del giudice di
appello per avere in sostanza assimilato la posizione di garanzia del
coordinatore alla sicurezza al datore di lavoro e al suo preposto
evidenziando che la figura di garanzia del primo non si sovrappone a
quella degli altri due, ai quali incombeva la stretta vigilanza delle opere; in
particolare soccorreva la figura di garanzia del […], specificamente
indicato in tutti i documenti di cantiere quale preposto alla lavorazione,
laddove il coordinatore non aveva obbligo di presenza continuativa in
cantiere.

                                                   RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente ai motivi, essenzialmente
il primo e gli ultimi due che fanno leva su una carenza di motivazione delle
sentenze dei giudici di merito sugli obblighi incombenti in capo alla figura
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
quale titolare di una funzione di garanzia, nella gestione del rischio
interferenziale.
2. Invero l’intera motivazione delle decisioni dei giudici di merito si
appunta nei rilievi critici diretti all’imputato […] sia in termini di omessa
verifica, coordinamento con il PSC e adeguamento del POS del datore di
lavoro […] s.r.I., che si assume gravemente carente nel disciplinare i rischi
connessi alla specifica lavorazione cui il lavoratore infortunato era
assegnato, sia in termini di carente vigilanza sulle modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa, che si assume essere avvenuta in maniera
gravemente scorretta da parte di maestranze, peraltro provenienti da ditta
fornitrice di lavoro interinale, prive di idonea formazione e assolutamente
impreparate a svolgere lo specifico compito assegnato, che consisteva nella smontaggio di pannelli di truciolato dalle pareti di un esercizio
commerciale.
3. Al fine di meglio evidenziare i profili di criticità della sentenza impugnata
appare necessario illustrare il quadro normativo che delinea la posizione di
garanzia e i compiti della figura del coordinatore per la sicurezza.
3.1 Prevede invero l’art.90 III comma D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 che Nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
Il successivo comma prevede che nel caso previsto nel comma
precedente, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 successivo.
4.In nessun passo della sentenza impugnata risulta lumeggiato il
presupposto di fatto, la cui ricorrenza è essenziale per potere addebitare al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un difetto di verifica, di
coordinamento e di adeguamento del POS e un difetto di prescrizioni e di
vigilanza sulla esecuzione della prestazione lavorativa, rappresentato dalla
presenza di un rischio interferenziale e della esigenza di gestire le criticità
connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere, le cui lavorazioni erano
suscettibili di interferenza o sovrapposizione.
5. Invero la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e
la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a
gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per
momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche
risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da
ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Portera e altri,
Rv.265661); nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i
lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in
successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV,
12.3.2015, Marzano, Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi
siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, Carfi ed altri, Rv.
267687).
6. Orbene nel caso in specie la corte territoriale ha del tutto omesso di
confrontarsi con la questione del rischio interferenziale, presupposto per
richiamare la disciplina di riferimento e pretendere dal coordinatore per la
sicurezza l’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, ma si è
limitata a considerare un unico specifico segmento della lavorazione, in cui
risultavano impegnati esclusivamente i lavoratori di una ditta edile, la
impresa […] s.r.I., impegnata nella rimozione delle infrastrutture presso
l’edificio commerciale “[…]” in […], senza minimamente
addentrarsi sulla esigenza della gestione di un rischio derivante dalla
coesistenza di due o più imprese nello stesso cantiere di lavoro.
7. Invero se non si definisce l’ambito e i presupposti dell’opera richiesta
al coordinatore della sicurezza, che risiede appunto nella esigenza di
coordinare, dirigere e, se del caso, gestire (anche attraverso atti di
prescrizione e di inibizione dalle lavorazioni) i pericoli nelle lavorazioni che
nascono dalla interferenza di una pluralità di imprese, risulta invero errato,
sotto il profilo logico giuridico, il punto della motivazione che impone al
[…] un controllo e un intervento sulla corretta predisposizione e
utilizzazione di uno strumento di lavoro, quale è una scala dotata di ruote,
nonché sulla verifica della adeguata formazione e informazione delle
maestranze sulle metodiche di lavoro, poiché in tale modo si opera una
indebita sovrapposizione di distinti piani operativi, confondendo la posizione
di garanzia del coordinatore per la sicurezza nella esecuzione con quella del
datore di lavoro, tenuto primariamente al rispetto di obblighi di formazione
e di vigilanza sui lavoratori e di prevenzione dei rischi connessi alla
prestazione lavorativa.
7.1 In assenza di una attenta verifica della sussistenza di un rischio
derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse, deve
affermarsi che la sentenza impugnata finisce per ampliare oltremodo il
ruolo e le funzioni del CSE, in particolare quelle connesse alla generale
vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni, laddove a questa figura non
risultano attribuiti né compiti relativi al rapporto diretto con le maestranze,
né una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.
I compiti attribuiti al coordinatore per la sicurezza sono invero quelli
indicati dall’art.92 del d.lgs. 81/08 e succ.modif. e si sostanziano in
compiti di alta vigilanza che consistono: a) nel controllo sulla corretta
osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle
procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; b) nella
verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza
rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell’adeguamento nei
piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute, verificando altresì, che le imprese esecutrici adeguino i
rispettivi POS (sez.IV, 12.6.2013, Lorenzi ed altro, Rv. 257167).
7.2 Peraltro la definizione dell’ambito di intervento e di controllo del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere
dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, laddove è questa la
ipotesi ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che
necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di
esecuzione.
Al contempo tale piano non deve essere confuso con le responsabilità
riconducibili facenti capo tanto al committente quanto al datore di lavoro, i
cui rispettivi compiti non possono essere gestiti dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori, fatte salve quelle violazioni così macroscopiche che
vadano a cadere nella ipotesi sub f) del citato art.92 che consente al
coordinatore l’esercizio di poteri inibitori delle lavorazioni in comprovate
situazioni di urgenza e di imminente pericolo per i lavoratori.
8. In conclusione, operate le suddette distinzioni, non pare dubbio che la
motivazione della sentenza impugnata appare del tutto monca, in quanto
rimprovera al […], quale coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, omissioni in sede di verifica e di adeguamento del POS e di
vigilanza e di coordinamento in sede di esecuzione e, incidentalmente,
anche di una non adeguata verifica della formazione dei dipendenti
impegnati nella lavorazione, senza dare conto della ricorrenza di un rischio
interferenziale che avrebbe dovuto governarne e scandirne l’azione, così da
potere comprendere il rilievo e le conseguenze delle omissioni ascritte e
senza operare una adeguata distinzione dei campi rispettivamente
presidiati da differenti figure di garanzia.
9. In particolare non risultano esplicitate le ragioni per cui il […]
avrebbe dovuto intervenire nella direzione richiesta, in presenza di
segmento di lavorazione che vedeva impegnata una unica impresa
mediante le proprie maestranze, e in una apparente situazione di assenza
di rischio interferenziale ma, al contrario di vigenza di un obbligo di
presenza e di controllo in capo al datore di lavoro (modalità di utilizzazione
del trabattello, vigilanza sul rispetto di presidi antinfortunistici).
10. Su tali punti, non adeguatamente valorizzati dal giudice di appello, la
sentenza impugnata deve trovare annullamento e il giudice del rinvio dovrà
fornire adeguato riscontro motivazionale, individuando le ragioni e l’ambito
di intervento del coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione, […], la cui interlocuzione era certamente prevista nell’organigramma
della impresa committente, ma i cui obblighi in relazione alla specifica
lavorazione della […] non sono stati adeguatamente contestualizzati e
descritti, in relazione al rischio interferenziale e all’ambito di intervento
rispetto alle altre figure di garanzia operanti in cantiere […]