[…]
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue;
<<1. — La Corte d’appello di Lecce, respingendo il gravame del
sig. […], ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta respinto l’opposizione dell’appellante alla sentenza dichiarativa del proprio fallimento quale socio accomandatario della […].
La Corte ha respinto la tesi dell’appellante, secondo cui il fallimento del socio accomandatario non può essere dichiarato decorso un anno dalla pubblicazione della delibera di nomina del liquidatore della società.
Il sig. […] ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Ha resistito con controricorso il solo curatore del fallimento.
2. — Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di
norme di diritto, si ripropone la tesi secondo cui, in base a
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 147 legge
fallim. — già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
non prevede per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente
responsabile il termine di un anno dal momento in cui abbia perso per
qualsiasi causa la responsabilità illimitata (Corte cost. 319/2000) — il
socio accomandatario non potrebbe essere dichiarato fallito decorso
un anno dalla pubblicazione nel registro delle imprese della nomina del
liquidatore. Ciò perché, ad avviso del ricorrente, con la nomina del
liquidatore viene meno la responsabilità illimitata dei soci
accomandatari: la quale è indissolubilmente legata alla titolarità di
poteri gestori da parte dei medesimi, poteri cessati, appunto, a seguito
della nomina del liquidatore.
2.1. — La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, perché
la messa in liquidazione di una società in accomandita semplice (o di
una società di persone in genere) non fa venir meno la responsabilità
dei soci accomandatari (o dei soci in genere, nelle altre società
personali). Nessuna norma, infatti, lo prevede, né tale conseguenza
può farsi derivare dall’attribuzione dei poteri di gestione a un
liquidatore. Non è vero, infatti, che la responsabilità illimitata dei soci
accomandatari derivi dalla loro qualità di amministratori della società,
dato che, se è vero che amministratori della società in accomandita
semplice non possono essere altri che i soci accomandatari, non è
tuttavia vero che tutti i soci accomandatari siano necessariamente
amministratori (artt. 2319 e 2320 c.c.); onde ben possono esistere soci
accomandatari, come tali illimitatamente responsabili, privi dei poteri
gestori degli amministratori, che sono analoghi, per quanto qui rileva, a
quelli, più limitati, del liquidatore, sui quali fa leva il ricorrente.>>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di
parte ricorrente;
che pertanto il ricorso va respinto;
[…]