Corte di Cassazione, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23717 del 2014, dep. il 06/11/2014

 

[…]

 

La Corte rilevato che sul ricorso n. 13006/12 proposto da […] Rita nei confronti della […]spa il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“[…]:
RILEVATO
Che […] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un solo motivo avverso la sentenza n. 72/2012 pronunciata dalla Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza dell’omonimo tribunale, ha accolto l’appello proposto dalla Banca […]spa rigettando la domanda della […] volta a chiedere la risoluzione dei contratto avente ad oggetto la compravendita di titoli obbligazionari CIRIO per grave inadempimento dovuto alla violazione degli obblighi d’informazione da parte dell’intermediario nei confronti della cliente al momento dell’esecuzione dell’ordine di negoziazione di quello specifico contratto;
che la […] spa ha resistito con controricorso.

OSSERVA
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione all’art. 21 D.Igs. 58/59 e artt. 28/29 Delib. Consob 11522/98 per avere la Corte d’appello ritenuto che la violazione degli obblighi informativi in capo alla […]spa non fosse idonea a sostenere la richiesta di risoluzione del contratto avente ad oggetto la compravendita dei titoli obbligazionari CIRIO, poiché, come afferma la stessa Corte: “la carenza nella informazione si colloca in un momento precedente alla formazione della volontà contrattuale dell’investitore circa la specifica operazione di investimento e fatti precedenti al perfezionamento dell’accordo non possono certo essere addotti come ragione di inadempimento dell’accordo stesso, soccorrendo altri istituti quali, a seconda dei casi, l’annullamento per errore, violenza o dolo, la responsabilità ex art. 1337 c.c. o la tutela risarcitoria da responsabilità contrattuale per essere stati violati gli obblighi nascenti dal contratto quadro a monte. La richiesta risoluzione del contratto per inadempimento è del tutto fuori luogo, non essendo dedotta la violazione delle obbligazioni che nascono dal perfezionarsi di tale contratto”.
Il motivo appare manifestamente fondato.
La ricorrente sostiene che non era necessario che l’eventuale domanda di risoluzione coinvolgesse anche il c.d. contratto quadro poiché non può essere disconosciuta la natura negoziale, e conseguentemente autonoma rispetto al contratto quadro, dell’ordine di negoziazione che costituisce pur sempre il momento attuativo del precedente contratto di intermediazione, e che pertanto era da riconoscere l’ammissibilità di una domanda di risoluzione circoscritta al solo contratto di acquisto del prodotto finanziario, mentre la Corte d’appello ha errato nel ritenere rilevanti le carenze informative attinenti alla sola fase precontrattuale del contratto quadro. La tesi della ricorrente è da ritenere fondata in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata anche dalla Corte d’appello in senso contrario, laddove essa afferma e specifica che “ può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione (…); e con riferimento agli obblighi di informazione: Attiene evidentemente alla fase prenegoziale l’obbligo di consegnare al cliente il documento informativo menzionato nella lett. b) della citata disposizione dell’art. 6, ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell’intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, come prescritto dalla successiva lett. d), cosi da poter poi adeguare ad essa la successiva operatività. Ma doveri d’informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto d’intermediazione, e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: tale è il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d’investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni (art. cit., lett. e), e tale è il dovere di comunicare per iscritto l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse, come condizione per poter eseguire ugualmente l’operazione se autorizzata (lett. g). Nè può seriamente dubitarsi che anche l’obbligo dell’intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto funzionale al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, permanga attuale durante l’intera fase esecutiva del rapporto e si rinnovi ogni qual volta la natura o l’entità della singola operazione lo richieda, per l’ovvia considerazione che la situazione del cliente non è statica bensì suscettibile di evolversi nel tempo. Attengono poi del pari al momento esecutivo del contratto i doveri di contenuto negativo posti a carico dell’intermediario: quelli di non consigliare e di non effettuare operazioni di frequenza o dimensione eccessive rispetto alla situazione finanziaria del cliente”.
Il Collegio ritiene risolutiva, poi, l’ulteriore affermazione della sentenza dianzi riportata per la quale: “La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso” (Cass. Sez. Un. 26725/07; Cass. Sez. Un. 26724/07). Successivamente a tale orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato ribadito in altre pronunce delle sezioni semplici della medesima Suprema Corte il principio secondo il quale l’obbligo per l’intermediario di servire al meglio l’interesse del cliente (art. 21, comma 1, del tuf), rafforzato dalla normativa regolamentare di secondo livello (non solo l’attuale ma anche quella vigente all’epoca dei fatti di causa) implica che l’intermediario medesimo debba farsi carico, prima di eseguire ordini di negoziazione impartitigli dal medesimo cliente, d’informarlo e di verificare il livello di consapevolezza del rischio da parte di quest’ultimo e l’adeguatezza dell’operazione rispetto alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi d’investimento ed alla sua propensione ai rischio (Cass. 29864/11; Cass. 17340/08).
Ciò posto, ne consegue che, atteso il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la Corte d’appello ha errato laddove ha ritenuto che la violazione degli obblighi di informazione avesse rilevanza solo in relazione alla stipula del contratto quadro, quando invece la giurisprudenza di questa Corte colloca anche nella successiva fase applicativa, che attiene alla singola operazione finanziaria, l’obbligo informativo relativo all’oggetto contrattuale, dando luogo, dunque, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente conducendo alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M..
Rimette il processa al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma, 19.5.14.
Il Cons. rel.”.

 

Viste le memorie delle parti;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
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